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solo il documento formato per lo scopo della speciale funzione pubblica di certificazione, prevista dall’articolo 2699 c.c., conferisce certezza alla data della sua redazione
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 10 maggio 2017, n. 11459
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. SACALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che per legge lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) spa, domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. prof. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende con l’avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 821/2011 della Corte d’appello di Milano, depositaa il 29 marzo 2011;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi.
FATTI DI CAUSA
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha ribadito il rigetto della domanda di insinuazione nel passivo del Fallimento (OMISSIS) spa di un suo credito per circa 287 mila Euro derivante dalla revoca di un finanziamento erogato il 17 dicembre 1990 con mandato di pagamento del 25 gennaio 1991 eseguito il 4 febbraio 1991.
I giudici del merito hanno ritenuto che il mandato di pagamento prodotto dal ministero fosse inidoneo alla prova del credito controverso, in quanto privo di data certa e non qualificabile come atto di fede privilegiata. Di tanto si duole l’amministrazione ricorrente, proponendo due motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso il fallimento, che ha proposto altresi’ ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce che il credito dedotto in giudizio non aveva titolo nel controverso mandato di pagamento ma nella convenzione stipulata con l’impresa fallita e rimasta parzialmente ineseguita per il sopravvenuto fallimento. Sicche’, a norma della L. Fall., articolo 72, l’amministrazione aveva diritto alla restituzione di quanto erogato in esecuzione della convenzione, mai contestata dal curatore fallimentare, mentre un problema di anteriorita’ al fallimento non puo’ porsi per il mandato di pagamento.
Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce che erroneamente i giudici del merito hanno escluso la certezza della data del mandato di pagamento, desumibile, quali elementi di prova almeno indiziaria, da atti amministrativi, come la registrazione dell’approvazione ministeriale del contratto cui doveva seguire il pagamento entro quindici giorni, e lo stesso mandato di pagamento, in quanto documento contabile.
2. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
La certezza del rapporto contrattuale intercorso tra l’amministrazione e la societa’ poi fallita non comporta la certezza dei pagamenti previsti per l’adempimento del contratto. La prova del contratto e’ prova dell’obbligazione dell’amministrazione, non del suo adempimento. E analogamente la prova dell’approvazione del contratto non puo’ risultare concludente per l’effettiva erogazione del pagamento entro il previsto termine, mentre la natura contabile del mandato di pagamento non e’ supportata da un qualsiasi riferimento a registri o archivi di contabilita’ idonei a connotarne di certezza la data.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, solo il documento formato per lo scopo della speciale funzione pubblica di certificazione, prevista dall’articolo 2699 c.c., conferisce certezza alla data della sua redazione (Cass., sez. 2, 12/07/1968, n. 2463).
Il ricorso incidentale subordinato risulta assorbito dal rigetto del ricorso principale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.