in tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla predetta procedura, ai sensi della L. Fall., articolo 173, anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza, e, quindi, anche ove questi ultimi siano stati resi edotti di quell’accertamento. Va invero e solo aggiunto che il regime processuale della revoca, di cui alla L. Fall., articolo 173, e’ unico ed abbraccia tanto le ipotesi di frode (nominativamente intese o a fattispecie aperta) quanto i casi di impossibilita’ di dar conto da parte del tribunale, e come oggetto dei suoi doveri di accertamento fino all’omologazione, della permanenza positiva delle condizioni di ammissibilita’.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 22 giugno 2017, n. 15480

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli avv. (OMISSIS), elettera dom. in (OMISSIS), presso lo studio del primo, in (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, in persona del curatore fall. p.t. liquidatore p.t., rappr. e dif. dagli avv. (OMISSIS), elettera dom. in Roma, presso lo studio del secondo, in (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), (E ALTRI OMISSIS)

e contro

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), (E ALTRI OMISSIS)

e contro

Procuratore Generale presso la Procura Generale della Repubblica della Corte d’Appello di Torino, (C.F. (OMISSIS)), in (OMISSIS);

e contro

Procuratore Generale presso la Procura Generale della Repubblica della Corte di Cassazione presso il Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour, Roma;

– ricorrenti –

per la cassazione della sentenza App. Torino 1.9.2015, in R.G. n. 1301/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 9 maggio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per la cassazione con rinvio;

udito l’avv. (OMISSIS) per la ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. La societa’ (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, impugna la sentenza App. Torino 1.9.2015, in R.G. n. 1301/2015, con cui e’ stato respinto il suo reclamo avverso il decreto di revoca dell’ammissione al concordato preventivo e la sentenza dichiarativa del proprio fallimento rispettivamente resi da Trib. Alessandria 4.6.2015, la seconda su istanza di dipendenti.

2. Ritenne la corte d’appello di dover confermare la sussistenza delle condizioni per la revoca del concordato ed altresi’ per il conseguente fallimento, sulla premessa che: a) sulla base di contestazione del commissario giudiziale afferente a credito di 2,2 milioni di Euro vantato dalla debitrice verso una societa’ di leasing e verificato come privo dei requisiti di certezza, all’esito di apposito procedimento L. Fall., ex articolo 173, il tribunale revocava l’ammissione al concordato, proposto con liquidazione di tutti i beni e previsione di soddisfacimento del 33,14% ai chirografi, dopo rinuncia di previo concordato prenotativo e con procedura giunta nel frattempo all’approvazione dei creditori, a maggioranza; b) anche per la corte, era corretto dubitare della reale sussistenza di quella posta attiva che, dall’esame dei documenti contrattuali, non emergeva quale vero e proprio credito (ed invece sua mera potenzialita’) in capo alla societa’ utilizzatrice in caso di adempimento integrale, semmai risultando la mera facolta’ d’acquisto del bene, aggiungendo un prezzo predeterminato, ma solo per l’ipotesi – gia’ esclusa in fatto – di regolare adempimento fino alla fine, mentre era priva di riscontro la prospettazione di subentro di terzi (tanto piu’ ad un prezzo di mercato non certo) e retrocessione alla societa’ concordatizia di una somma equivalente, dipendendo dal consenso della concedente, che anche in quel caso non ne sarebbe stata la debitrice, diversamente da quanto esposto nel piano; c) inoltre, mancava la prova della avvenuta conclusione di trattative (e dunque di vincolativita’) con (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) per la vendita concordata dell’immobile e con sicuro credito della societa’ utilizzatrice verso la societa’ di leasing, apparendo al piu’ previsto solo il versamento dell’eccedenza e comunque violandosi la par condicio, ove si andava a soddisfare per circa 476 mila Euro il credito chirografario di (OMISSIS); d) ancora, il caso della risoluzione rimetteva alla societa’ concedente, secondo apposita clausola, la scelta di prezzo ed acquirente, cio’ facendo dubitare ulteriormente della configurabilita’ di un credito in capo all’utilizzatore; e) la continuazione del leasing, per parte sua, esigendo il saldo in prededuzione dei canoni e del prezzo di riscatto, avrebbe peggiorato la aspettativa temporale di credito dei privilegiati, ogni risorsa dovendo essere accantonata per fronteggiare tale esborso, per oltre 3 milioni di Euro gia’ secondo il tribunale, senza che peraltro dalla liquidazione potessero trarsi tali liquidita’; f) sul piano processuale, nessun impedimento sussisteva avuto riguardo al voto gia’ espresso dai creditori, essendo imposto al tribunale sino all’omologazione la verifica di tutte le condizioni di ammissibilita’ della procedura; g) nel merito, la mancanza di fattibilita’ giuridica, e dunque del presupposto del consenso informato dei creditori, era confermata poiche’ al piu’ la societa’ concedente si sarebbe impegnata a retrocedere alla debitrice, secondo lo schema dell’articolo 169 bis, la mera differenza tra il maggior ricavo dalla vendita (del tutto incerta, se collocata a 5,7 milioni di Euro) rispetto al credito residuo (certo per 3,5 milioni di Euro).

3. Il ricorso e’ su sette motivi, ad esso resiste la societa’ con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione della L. Fall., articoli 173 e 179, avendo erroneamente la corte escluso l’inammissibilita’ della procedura di revoca, nonostante l’approvazione del concordato ed il mancato mutamento di circostanze di fatto.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione della L. Fall., articoli 160, 161 e 180, ove la corte non ha rilevato la esorbitanza del controllo giudiziale per come esercitato sul merito della proposta di concordato, cioe’ sulla valutazione economica di un cespite dell’attivo.

3. Con il terzo motivo si avversa la sentenza ai sensi della L. Fall., articoli 160-161, ove ha ritenuto insussistente la posta attiva del credito inerente al contratto di leasing, al di la’ della plurale indicazione del titolo giuridico che esso andava ad assumere.

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione della L. Fall., articoli 160-161, nonche’ il vizio di motivazione, ove la sentenza ha preteso che tra le condizioni di ammissibilita’ figurassero solo crediti gia’ certi, liquidi ed esigibili.

5. Con il quinto motivo si ripete la violazione della L. Fall., articolo 161, oltre alla L. Fall., articoli 169 bis e 180, ed ancora il vizio di motivazione, ove la corte ha assunto l’esistenza del contratto di leasing in corso ma negato il titolo giuridico fondante il credito.

6. Con il sesto motivo si deduce la violazione della L. Fall., articoli 160, 161, 169 bis, nonche’ il vizio di motivazione, ove la corte ha stabilito l’irrilevanza dell’accordo con (OMISSIS), per l’ipotesi che, ritornando in concordato, la societa’ debitrice decidesse di risolvere il citato contratto di leasing, con le conseguenze di retrocessione del supero dalla vendita.

7. Con il settimo motivo si denuncia il vizio della L. Fall., articoli 160, 161, 169 bis, ove la corte ha errato nel negare natura prededucibile alla rate di leasing scadute prima del concordato (per circa 476 mila Euro), cosi’ contestando alla societa’ di averne previsto il pagamento integrale.

8. Il primo motivo e’ infondato, in quanto questa Corte segue l’indirizzo, cui prestare adesione, per cui “in tema di concordato preventivo, rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla predetta procedura, ai sensi della L. Fall., articolo 173, anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza, e, quindi, anche ove questi ultimi siano stati resi edotti di quell’accertamento” (Cass. 25165/2016, 14552/2014). Va invero e solo aggiunto che il regime processuale della revoca, di cui alla L. Fall., articolo 173, e’ unico ed abbraccia tanto le ipotesi di frode (nominativamente intese o a fattispecie aperta) quanto i casi di impossibilita’ di dar conto da parte del tribunale, e come oggetto dei suoi doveri di accertamento fino all’omologazione, della permanenza positiva delle condizioni di ammissibilita’ (Cass. 10778/2014, Cass. s.u. 9935/2015, Cass. 9061/2017).

9. Ne’ a piu’ restrittivi limiti puo’ pervenirsi invocando la nuova lettera della L. Fall., articolo 179, comma 2, laddove collega la rilevazione del commissario, dopo il voto, di mutamenti delle condizioni di fattibilita’ del piano alla modifica di voto dei creditori, possibilita’ che invece conferma che all’omologazione concorrerebbe, nel caso, un incidente addirittura regressivo sul piano della regolarita’ della procedura, perdendo essa un requisito (in ipotesi, la maggioranza dei consensi), ma senza che – al contrario – il mancato mutamento delle condizioni di fattibilita’ come in precedenza sommariamente scrutinate sia di ostacolo alla riproduzione di un aggiornato (e negativo) giudizio su di esse in sede di omologazione, anche senza opposizioni vincolate, a tanto non deponendo alcuna logica lettura della disposizione, priva di interferenze dirette con l’istituto della revoca.

10. Il secondo motivo e’ infondato, in virtu’ del principio, cui il Collegio intende dare continuita’, per cui “il giudice, in verita’, e’ tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilita’ del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la differenza (nozionistica) (…) serve semplicemente a questo: che mentre il sindacato del giudice sulla fattibilita’ giuridica, intesa come verifica della non incompatibilita’ del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilita’ economica, intesa come realizzabilita’ nei fatti del medesimo, puo’ essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalita’ indicate dal proponente per superare la crisi. Tanto vuol dire non solo che non e’ vero che il controllo di fattibilita’ economica, per usare l’espressione fin qui impiegata, sia in se’ vietato (v. Cass. n. 11497-14 e, da ultimo, Cass. n. 26329-16). Vuol dire anche che, nella prospettiva funzionale, e’ sempre sindacabile la proposta concordataria ove totalmente implausibile. E’ difatti riservata ai creditori solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all’alternativa fallimentare, oltre che, ovviamente, la specifica realizzabilita’ della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi.” (Cass. 9061/2017).

11. Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili, mirando essi a sovvertire le risultanze dell’apprezzamento di fatto condotto dal giudice di merito e dunque proponendosi un aggiramento del principio per cui “la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, cine riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. s.u. 8053/2014, Cass. 21257/2014). Inoltre, va ribadito – piu’ puntualmente quanto al sesto motivo – che “in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto non e’ riconducibile al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi” (Cass. 5795/2017).

12. Il settimo motivo e’ inammissibile, posto che, per un verso, la ricorrente si limita a censurare la pretesa inesattezza di una qualificazione giuridica astratta del credito della societa’ di leasing, nell’ipotesi di optata risoluzione del contratto e determinazione degli effetti di cui alla L. Fall., articolo 169 bis, senza pero’ correlare tale vizio, in termini di necessaria decisivita’, alla piu’ complessa risultanza dell’accertamento in fatto cui e’ giunta la corte, che ha piuttosto negato rilevanza al preteso accordo con (OMISSIS), cosi’ escludendo un quadro di certezza contrattuale utile a far conseguire l’attivo variamente prospettato come credito connesso alla vicenda del leasing. Per altro verso, la singola questione, per come isolata, non mostra una correlazione piu’ evidente alla ratio decidendi della sentenza, che piu’ in generale ha escluso l’attendibilita’ di ogni titolo giuridico alla cui stregua potesse configurarsi un credito plausibile nascente dal contratto di leasing stesso.

13. Il ricorso principale va dunque rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimita’, liquidate in euro 10.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.