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Ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, non e’ tuttavia sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, quali la proposizione della domanda o l’impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che essa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest’ultimo dev’essere esclusa ove l’inerzia degli organi fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia

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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 6 giugno 2017, n. 13991

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23411-2015 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 235/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 11/03/2015 R.G.N. 269/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per inammissibilita’ del ricorso, ovvero per il rigetto;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Patti accoglieva in parte il ricorso proposto da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., dichiarava la nullita’ del licenziamento orale intimato il 6/12/2002 e condannava la societa’ alla reintegra del dipendente nel posto di lavoro, con gli effetti risarcitori connessi alla applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 18.

Detta pronuncia veniva in parte riformata dalla Corte d’Appello di Messina che, respinto l’appello principale interposto dalla (OMISSIS) s.r.l. ed in accoglimento del ricorso incidentale, condannava la societa’ al pagamento in via ulteriore, delle differenze retributive rivendicate dal (OMISSIS) in relazione al rapporto di lavoro inter partes.

La cassazione di tale decisione e’ domandata dalla (OMISSIS) s.r.l., con ricorso notificato il 25/9/2015 sulla base di otto motivi, poi illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la parte intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si da’ atto che il Collegio ha autorizzato la stesura di motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016.

1.1 Con otto motivi, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, la societa’ ricorrente censura la pronuncia impugnata per aver ritenuto il licenziamento intimato oralmente, benche’ la circostanza che il recesso fosse stato intimato in forma scritta, costituisse un dato non oggetto di contestazione da parte del lavoratore e fosse stata reiterata per iscritto in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione; contesta la sussistenza del requisito dimensionale coessenziale alla applicazione della tutela reale; critica la mancata ammissione del giuramento decisorio da parte del giudice del gravame, l’accoglimento dell’appello incidentale proposto dal lavoratore per la nullita’ del ricorso e la regolamentazione delle spese.

2. Il rilievo potenzialmente assorbente di ogni altra questione induce ad esaminare con priorita’ l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso proposta dal (OMISSIS) per la carenza di legittimazione attiva del legale rappresentante della societa’.

Il controricorrente ha infatti dedotto che con sentenza (OMISSIS) la (OMISSIS) s.r.l. e’ stata dichiarata fallita dal Tribunale di Patti, producendo in giudizio, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., copia della decisione nonche’ della nota in data 22/9/2015 con cui il curatore fallimentare ha comunicato l’intento della curatela di non proporre ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte distrettuale intervenuta fra le parti. Ha quindi dedotto l’inammissibilita’ del ricorso per violazione dei dettami di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 43.

3. L’eccezione e’ fondata.

Com’e’ noto, infatti, la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarita’ dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacita’ di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; a questa regola, enunciata dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 43, fanno eccezione soltanto l’ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l’amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 14/5/2012, n. 7448; Cass.14/10/1998, n.10146).

4. Ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, non e’ tuttavia sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, quali la proposizione della domanda o l’impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che essa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest’ultimo dev’essere esclusa ove l’inerzia degli organi fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia (cfr. Cass. 22/7/2005, n.15369; Cass. 20/3/2012, n. 4448; Cass. 25/10/2015 n.24159, Cass.6/7/2016 n. 13814).

Da ultimo va rimarcato che, come pure affermato da questa Corte, l’esigenza di evitare che le determinazioni personali del fallito si sovrappongano alle deliberazioni di competenza dell’amministrazione fallimentare e’ destinata a ripercuotersi anche sul regime processuale del difetto di legittimazione, il quale e’ rilevabile anche d’ufficio in presenza della predetta valutazione, mentre ordinariamente puo’ essere eccepito soltanto dal curatore, configurandosi come una limitazione della capacita’ che, in quanto prevista a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo (cfr. Cass., Sez. Un., 24/12/2009, n. 27346; Cass., 9/3/2011 n. 5571).

5. Applicando i menzionati principi alla fattispecie qui scrutinata, deve ritenersi che il ricorso sia inammissibile per difetto di capacita’ processuale del ricorrente.

Risulta infatti che la curatela fallimentare abbia serbato un comportamento non definibile in termini di mera indifferenza, assimilabile ad un atteggiamento neutrale o inerte nei sensi congruamente descritti dalla giurisprudenza innanzi richiamata, avendo manifestato, con la missiva in data 22/9/2015 inviata al legale rappresentante della societa’ (OMISSIS) ed al suo difensore, l’intento di non interporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina, all’esito di una valutazione negativa circa la convenienza della impugnazione.

6. Per il principio della soccombenza, le’ spese del presente giudizio si pongono a carico della ricorrente nella misura in dispositivo liquidata da distrarsi in favore dell’avv. (OMISSIS).

Si da’ atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell’ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge da distrarsi in favore dell’avv. (OMISSIS).

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.