Il decreto di esecutivita’ dello stato passivo anche per le insinuazioni tardive e’, in altri termini, l’esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato; laddove i precedenti provvedimenti sono, invece, elementi interni alla fattispecie progressiva in cui si scandisce la procedura di accertamento del passivo, destinato a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il suddetto decreto di esecutivita’ ed insuscettibili, percio’, sia di autonoma efficacia lesiva, sia di anticipata impugnativa.

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare  si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?

Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.

Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.

La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 1 giugno 2017, n. 13886

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20181/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento della Societa’ (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 11/2014 del TRIBUNALE di TERAMO, depositato il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta alla memoria.

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso, sulla base di un motivo, contro il decreto del Tribunale di Teramo, che ha dichiarato inammissibile la domanda di insinuazione tardiva allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., proposta da (OMISSIS) s.p.a..

Ha ritenuto il Tribunale che il ricorso in opposizione allo stato passivo delle domande tardive fosse inammissibile, perche’ intempestivo, in quanto – avendo gia’ il giudice delegato, all’udienza del 26 giugno 2013, dichiarato esecutivo lo stato passivo stesso, disponendo la comunicazione ai sensi dell’articolo 97 L. Fall., anche se non aveva ancora esaurito l’esame di tutte le domande tardive, avendo egli differito l’udienza di verifica per alcuni crediti – la successiva approvazione dello stato passivo “in forma modificata” in data 16 gennaio 2014, della quale era stata data ulteriore comunicazione ai creditori, non era valsa a dare corso ad un nuovo termine per impugnare il medesimo, ai sensi dell’articolo 99 L. Fall., anche considerato che i motivi a giustificazione del ricorso erano da ricondurre alle ragioni di esclusione indicate nel primo provvedimento.

Resiste con controricorso la procedura.

Pervenuto il ricorso alla sezione Sesta-1, questa lo ha rimesso alla sezione semplice.

La controricorrente ha depositato la memoria di cui all’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli articoli 95-97, 99 e 101 L. Fall., avendo il tribunale ritenuto che il termine per l’impugnazione decorresse dal 28 giugno 2013, quando, tuttavia, il procedimento non era ancora concluso, mancando l’esame delle ultime domande di insinuazione: invero, all’articolo 95, u.c., e articolo 96, comma 4 (rectius, 5), L.F. dispongono che la dichiarazione di esecutivita’ segua all’esame di “tutte le domande”; ne’ si ammette una esecutivita’ “in via progressiva” dello stato passivo, avendo il procedimento di verificazione dei crediti necessariamente natura unitaria.

2. – Il motivo e’ fondato.

2.1. – Il ricorso pone la questione se il procedimento per la trattazione delle domande di insinuazione tardiva debba essere unitario, escludendosi l’approvazione frazionata dello stato passivo (ad integrazione del decreto di approvazione dello stato passivo delle domande tempestive), oppure se sia possibile procedere a successive approvazioni frazionate, con ogni conseguenza circa i termini per l’impugnazione.

2.2. – Con riguardo al procedimento di verificazione delle domande di ammissione tempestive, la legge prevede, all’articolo 96 L. Fall., che, se le operazioni non possano esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvii la prosecuzione “a non piu’ di otto giorni”, e che, terminato “l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria”; per l’articolo 97 L. Fall., poi, il curatore “immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita’ dello stato passivo, ne da’ comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti”.

Il procedimento di accertamento dello stato passivo si conclude dunque con il decreto di esecutivita’, avverso il quale sono previsti rimedi impugnatori tipici. Il modello procedimentale tracciato si articola in varie scansioni, aventi ciascuna una propria identita’ strutturale, ma non sostanziale, ed inscindibilmente collegate, le quali si fondono nel provvedimento finale, rispetto al quale assolvono ad una funzione solo preliminare, prodromica ed interlocutoria.

Dunque, questa Corte ha affermato che il giudice delegato, sia se provvede a stilare il progetto dello stato passivo, sia quando procede alla sua verificazione nell’adunanza, pronunzia provvedimenti che non contengono statuizioni incidenti sulle posizioni sostanziali portate al suo esame dai creditori, poiche’ il suo potere cognitivo non si esaurisce con tali determinazioni, singolarmente considerate, ma unicamente con il decreto di esecutivita’, nel quale confluiscono e che le assorbe (Cass. 17 gennaio 2003, n. 650): il decreto di esecutivita’ dello stato passivo “costituisce l’esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato, fattispecie esclusiva dell’effetto esecutivo dello stato passivo” (cosi’ Cass. n. 650 del 2003, cit.).

Nello stesso senso, l’esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo ha indotto il legislatore a configurare l’opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva, di cui all’articolo 98 L. Fall., come rimedio impugnatorio avverso il decreto di esecutivita’ dello stato passivo: il legislatore ha configurato l’azione del creditore come impugnazione del predetto decreto di esecutivita’ e regolato il procedimento in modo rigorosamente unitario, onde si nega una opposizione al passivo “anticipata” rispetto al deposito del decreto di cui all’articolo 97 L. Fall. (Cass. 15 gennaio 2010, n. 559).

Al riguardo, occorre chiarire (in parziale dissenso da Cass., sez. lav., 11 luglio 2016, n. 14099) che il provvedimento di esecutivita’ dello stato passivo segue all’esame di tutte domande di ammissione, purche’ tempestive, essendo il relativo procedimento unitario. E’ vero senz’altro, cioe’, che il decreto di esecutivita’ dello stato passivo, come affermato da tale precedente, presupponga “sia stato completato l’esame di tutte le domande, restando escluso che, in relazione alle domande man mano esaminate nella prima udienza e nelle successive udienze di rinvio, possano essere adottati altrettanti decreti di esecutivita’, unico essendo il provvedimento contro il quale sono ammesse le impugnazioni di cui all’articolo 98 L. Fall.” e che “la procedura di accertamento del passivo e’ destinata a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il decreto di esecutivita’ emesso dopo l’esame di tutte le domande e la formazione dello stesso passivo”: ma il principio va precisato nel senso che esso si attaglia come meglio ora si dira’ – a ciascun procedimento di esame delle domande, l’uno avente ad oggetto le tempestive e l’altro le tardive.

2.3. – Per quanto attiene le domande di insinuazione tardiva, esse vanno decise secondo le previsioni dell’articolo 101 L. Fall..

Il procedimento di ammissione tardiva e’ equiparato dal legislatore, sotto il profilo strutturale e funzionale, a quello ordinario: la presentazione delle domanda di ammissione in via tardiva apre, invero, una specifica ed ulteriore verifica, retta dalle medesime regole.

Dispone, infatti, l’articolo 101, comma 4, L. Fall.: “Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all’articolo 95. Il giudice delegato fissa per l’esame delle domande tardive un’udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza. Il curatore da’ avviso(,) a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell’udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99”.

Dunque, da un lato, la norma configura un autonomo procedimento, che riguarda le insinuazioni tardive e che si modella su quello delle domande tempestive; dall’altro lato, essa indica, nell’ambito del procedimento stesso, la possibilita’ del mero “frazionamento” dell’udienza di trattazione, le quali dunque, a fini di efficienza della trattazione delle domande di ammissione, ben potranno essere piu’ d’una, ma non prevede invece la parziarieta’ del decreto che decide sulle domande tardive, sebbene trattate in piu’ udienze, il quale sembra allora piu’ adeguato reputare necessariamente unico, come per le domande tempestive; se, poi, per le domande tardive sia stata fissata una stessa udienza di trattazione, la decisione delle medesime dovra’ essere necessariamente unitaria.

2.4. – A questo punto, occorre concludere che il termine per l’impugnazione, secondo il combinato disposto degli articoli 97 e 99 L. Fall., decorre dalla comunicazione della dichiarazione di esecutivita’ riguardante l’intero stato passivo, e non da comunicazioni che ineriscano a ciascuno o ad alcuni crediti soltanto.

Ne’ l’esistenza, eventuale, di un o piu’ atipici decreti di esecutivita’ dello stato passivo, pronunciati prima ancora di avere esaurito l’esame di tutte le domande, potrebbe indurre a diversa conclusione, in forza del menzionato principio della necessaria unitarieta’ di approvazione di esso, che trova fondamento nell’esigenza di potenziale contraddittorio c.d. incrociato di tutti i creditori, legittimati ad interloquire su tutte le domande proposte: onde resterebbe irrilevante una “doppia” o “tripla” approvazione dello stato passivo medesimo.

Il decreto di esecutivita’ dello stato passivo anche per le insinuazioni tardive e’, in altri termini, l’esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato; laddove i precedenti provvedimenti sono, invece, elementi interni alla fattispecie progressiva in cui si scandisce la procedura di accertamento del passivo, destinato a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il suddetto decreto di esecutivita’ ed insuscettibili, percio’, sia di autonoma efficacia lesiva, sia di anticipata impugnativa.

2.5. – Alla stregua degli esposti principi, la ricorrente non avrebbe potuto impugnare il provvedimento interinale a natura meramente preparatoria ed interno ad una delle fasi in cui si articola il procedimento di accertamento dello stato passivo, che non era di esso conclusivo.

Quali che siano stati i contenuti ultronei, il provvedimento del 25 giugno 2013 – la cui esistenza ha fondato la pronuncia di inammissibilita’ dell’impugnazione emessa dal tribunale – risulta assunto dal giudice delegato nel corso del procedimento di accertamento dello stato passivo ed era solo indicativo della determinazione che l’organo suddetto intendeva assumere in ordine a taluni crediti, fra cui quello dell’odierna ricorrente, ma non certo definitivo, attesa la ivi disposta “esclusione” della decisione in ordine ad alcune istanze e la successiva dichiarazione di esecutivita’ dello stato passivo in data 16 gennaio 2014. Risultando, dunque, lo stato passivo dichiarato esecutivo e depositato in tale ultima data, con successiva comunicazione da parte del curatore, da questa decorreva il termine per l’impugnazione.

3. – Il ricorso va, pertanto, accolto, con la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio innanzi all’ufficio di merito, cui si demanda, altresi’, la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Teramo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.