Corte di Cassazione, Sezione 6 L civile Ordinanza 25 luglio 2017, n. 18358
la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilita’ scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un’ipotesi possibile.
Corte di Cassazione, Sezione 6 L civile Ordinanza 25 luglio 2017, n. 18358
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. GHINOY Lucia – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17970/2015 proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di tutore del figlio (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
REGIONE CAMPANIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1328/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del 12/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. la Corte d’appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda con la quale (OMISSIS), quale tutore del minore (OMISSIS), chiedeva l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, assumendo che questi aveva contratto “encefalopatia immunomediata ad insorgenza post vaccinica con sindrome autistica” a causa della terapia vaccinale a lui somministrata.
La Corte riteneva che le conclusioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio nominato in secondo grado, coerenti con quelle di primo grado, consentissero di escludere il nesso di causalita’ tra la vaccinazione subita e la malattia.
2. Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, cui ha resistito con controricorso il Ministero della Salute. La Regione Campania e’ rimasta intimata. (OMISSIS) ha depositato anche memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
3. Il Collegio ha autorizzato la motivazione della sentenza in forma semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. a fondamento del ricorso si formulano due motivi: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1223 c.c., nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe acriticamente sposato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, senza prendere in considerazione le numerose controdeduzioni dei consulenti tecnici di parte nonche’ del difensore, cosi’ incorrendo in mancanza assoluta di motivazione.
2. Il ricorso e’ inammissibile.
Si rammenta che il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d’ufficio, non e’ tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimita’ (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso l’obbligo della motivazione e’ assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessita’ di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519).
Nel caso in esame, il ricorrente si duole che il consulente tecnico e la Corte territoriale abbiano disconosciuto la sussistenza del nesso causale tra la patologia ascritta a (OMISSIS) e la subita vaccinazione antipolio Sabin.
Allo scopo il ricorrente riporta il contenuto della c.t.u. di secondo grado che, dopo aver ripercorso la storia clinica del periziato, nonche’ la letteratura scientifica sull’argomento, ha concluso di trovarsi di fronte ad una patologia, il disturbo generalizzato dello sviluppo, di cui non e’ tuttora ipotizzabile una correlazione con alcuna causa nota in termini statisticamente accettabili e probanti; ha aggiunto che vi concorre un possibile ruolo di fattori genetici, mentre non sussistono ad oggi studi epidemiologici definitivi che consentano di porre in correlazione la frequenza dell’autismo con quella della vaccinazione antipolio Sabin nella popolazione. Riporta altresi’ i passaggi argomentativi in cui il c.t.u. ha confutato la letteratura medica a lui fatta pervenire dal consulente di parte, nonche’ la soluzione da questi prospettata.
2.1. Deve qui ribadirsi che il vizio, denunciabile in sede di legittimita’, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, e’ ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non puo’ prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (v. ex plurimis da ultimo Cass. ord. n. 1652 del 2012, Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124).
Ne’ le osservazioni riproposte nel ricorso appaiono contenere elementi decisivi al fine confutare la soluzione del c.t.u., che ha argomentato che la scienza medica valorizzata dal c.t.p. non consente, allo stato, di ritenere superata la soglia della mera possibilita’ teorica della sussistenza di un nesso di causalita’. La Corte territoriale si e’ quindi attenuta ai principi dettati da questa Corte anche con riguardo alla materia che ci occupa, secondo i quali (v. Cass. 17/01/2005 n. 753, Cass. 19/01/2011 n. 1135, Cass. 29/12/2016 n. 27449, ord.) la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilita’ scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un’ipotesi possibile.
3. Risulta poi che il c.t.u. nominato in grado d’appello, come riferito dallo stesso ricorrente alle pgg. 12 ss. del ricorso, nel proprio elaborato ha tenuto conto e puntualmente argomentato in merito alle osservazioni critiche alla c.t.u. fattegli pervenire, nei termini fissati ex articolo 195 c.p.c., comma 3, dalla difesa appellante, sicche’, eliminato il dubbio di possibili vizi processuali, il ricorrente sollecita in sostanza una rilettura dei dati di causa piu’ coerente con le proprie prospettazioni e quindi una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede.
4. Il ricorso risulta quindi inammissibile ex articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1, sicche’ il Collegio ritiene di confermare con ordinanza in camera di consiglio la proposta formulata dal relatore ex articolo 380 bis c.p.c..
5. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.
6. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.