dopo l’approvazione della proposta da parte dei creditori non e’ consentito al tribunale, e neppure alla corte di appello in sede di reclamo, verificare la probabilita’ di successo del concordato e non omologarlo quando appaia prevedibile un inadempimento del debitore che legittimerebbe i creditori a chiedere la risoluzione del concordato. Una tale decisione, infatti, non potrebbe giustificarsi con la probabilita’ di inadempimento, posto che la relativa valutazione ai fini dell’omologazione e’ riservata ai creditori, ai quali soltanto, inoltre, e con esclusione dello stesso pubblico ministero, e’ riservata dopo l’omologazione la legittimazione a chiedere la risoluzione
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 3 luglio 2017, n. 16327
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 4373/2011 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, (CF (OMISSIS)) in persona del liquidatore p.t. dr. (OMISSIS), rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso dall’avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata Presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nella qualita’ di Commissari Giudiziali della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;
– intimati –
avverso il decreto n. 799 del 2010 della Corte di Appello di Ancona depositato il 23 novembre 2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che chiede che la Corte accolga il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
con decreto del 9.11.2010 la Corte di Appello di Ancona rigettava il reclamo proposto dalla s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione avverso il decreto con il quale il tribunale di Pesaro aveva rigettato la domanda di omologa della procedura di concordato preventivo con cessione dei beni presentata dalla societa’ in data 6.4.2009;
in particolare la Corte osservava, per quanto ancora di interesse, che gli accertamenti svolti dai commissari avevano evidenziato l’impossibilita’ di soddisfare i creditori chirografari nella misura prospettata secondo il piano di liquidazione sottoposto ai creditori e da costoro approvato ai sensi dell’articolo 177 L. Fall., dovendosi semmai affermare, circa lo smobilizzo del magazzino (costituito da merci e imbarcazioni) su cui il tribunale aveva in larga parte basato la propria decisione, che, in assoluta carenza di offerte di acquisto, non era possibile formulare alcuna attendibile prognosi, ergendosi a discriminante la ripresa del mercato nautico attualmente caratterizzato da grave stagnazione;
tale circostanza consentiva alla Corte, alla luce delle verifiche compiute dagli organi della procedura, di ritenere priva di censure la valutazione dei primi giudici circa la non fattibilita’ del piano posto a fondamento della proposta concordataria, attesa l’impossibilita’ di conseguire gli obiettivi che la societa’ istante aveva rappresentato ai creditori in sede di ricorso e sottoposto agli stessi in sede di votazione;
avverso tale decreto la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo;
i commissari giudiziali della procedura non hanno svolto difese.
Considerato che:
con l’unico motivo la ricorrente si duole dell’illegittimita’ del decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto non sussistente la fattibilita’ del piano concordatario per vizio di violazione e falsa applicazione nonche’ per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, dell’articolo 180, comma 3, L. Fall., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;
piu’ in particolare la ricorrente ha evidenziato che non solo nella relazione ex articolo 180 L.F. ma anche in quella depositata ai sensi dell’articolo 172 L. Fall., i commissari avevano affermato che la proposta concordataria avrebbe consentito il pagamento integrale delle spese di procedura, dei creditori privilegiati e di una percentuale di creditori chirografari stimata in misura pari al 26,85% (in misura quindi diversa da quella originariamente indicata dalla societa’ e pari al 56,93%) e dunque, intervenendo la votazione dei creditori in un momento successivo al vaglio della proposta nel contraddittorio delle parti interessate, i creditori chirografari erano perfettamente a conoscenza di quelle che erano le percentuali di pagamento ed erano pienamente in grado di esprimere un consenso informato sulla proposta concordataria. Sarebbe stato percio’ precluso al tribunale, in sede di omologazione del concordato, di procedere d’ufficio alla valutazione sulla convenienza del concordato, dato il determinante ed esclusivo rilievo attribuito al consenso dei creditori;
il motivo e’ fondato;
come statuito da S.U. n. 1521 del 2013 “in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimita’ sul giudizio di fattibilita’ della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilita’ di successo economico del piano ed i rischi inerenti”;
tali generali considerazioni risultano poi riprese e specificate da Cass. n. 15345 del 2014 secondo cui “dopo l’approvazione della proposta da parte dei creditori non e’ consentito al tribunale, e neppure alla corte di appello in sede di reclamo, verificare la probabilita’ di successo del concordato e non omologarlo quando appaia prevedibile un inadempimento del debitore che legittimerebbe i creditori a chiedere la risoluzione del concordato. Una tale decisione, infatti, non potrebbe giustificarsi con la probabilita’ di inadempimento, posto che la relativa valutazione ai fini dell’omologazione e’ riservata ai creditori, ai quali soltanto, inoltre, e con esclusione dello stesso pubblico ministero, e’ riservata dopo l’omologazione la legittimazione a chiedere la risoluzione (…) Questi ultimi, del resto, ben potrebbero avere accettato non solo il rischio ma anche l’eventualita’ di essere soddisfatti in una misura ed in tempi diversi da quelli preventivati nella approvata proposta di concordato”;
sulla stessa linea argomentativa si pone Cass. n. 23882 del 2016, in relazione ad una fattispecie nella quale il tribunale aveva fondato il diniego di omologazione della proposta sul rilievo della maggiore attendibilita’ della stima operata dal Commissario giudiziale in ordine al valore dell’immobile offerto ai creditori e dell’attivo realizzabile dalla sua liquidazione, rispetto a quella eseguita dall’attestatore; anche in tal caso viene espressa chiaramente e condivisibilmente l’idea secondo la quale le questioni concernenti la valutazione dei beni offerti in cessione, con le conseguenti ripercussioni sulla percentuale di soddisfo proposta ai creditori, costituiscono una valutazione di merito, inerente alla convenienza economica del concordato, e non gia’ all’accertamento della sua mancanza di causa in concreto, atteso che l’inidoneita’ della proposta a soddisfare sia pure in minima parte i creditori, che puo’ giustificare il diniego di omologazione, deve emergere prima facie e non dopo la verifica della prognosi favorevole normalmente sottesa all’approvazione del concordato da parte della maggioranza richiesta e neppure puo’ essere affermata sulla scorta di un giudizio probabilistico e certamente opinabile, quale quello concernente l’effettivo valore di realizzo dei beni stimato dal commissario giudiziale, solo perche’ divergente rispetto a quello originariamente indicato dal debitore;
il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.