Indice dei contenuti
In caso di societa’ gia’ cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ esserle notificato, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportategli dal del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17, conv., con modif, dalla L. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese
Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?
Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.
Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.
La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.
L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”
Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 14 novembre 2017, n. 26930
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23395/2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 153/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata l’08/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di un motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli dell’8 settembre 2016, che ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;
– che la sentenza impugnata ha respinto il motivo di impugnazione, fondato sul vizio di notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza nei confronti della societa’, gia’ cancellata dal registro delle imprese, argomentando nel senso che, nella specie, la notificazione e’ stata correttamente tentata presso la sede sociale e, a causa della impossibilita’ di eseguirla, compiuta mediante il deposito nella casa comunale del luogo dove era posta la sede sociale, risultante dal Registro delle imprese;
– che non si costituiscono gli intimati;
– che sono stati ravvisati i presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c.;
– che la ricorrente ha depositato la memoria.
CONSIDERATO
– che il motivo – il quale verte sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 2495 c.c., L. Fall., articoli 10 e 15 – e’ manifestamente infondato;
– che, infatti, e’ vero che anche alla societa’ estinta, la quale per fictio iuris e’ considerata ancora esistente L. Fall., ex articolo 10, va notificato il ricorso per fallimento in persona dell’ultimo amministratore o liquidatore, il quale gia’ ne avesse la rappresentanza legale, entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese: ma cio’ deve avvenire ai sensi della L. Fall., articolo 15;
– che la L. Fall., articolo 15, comma 3, con norma speciale propria del procedimento prefallimentare, stabilisce che, quando la notificazione non puo’ essere compiuta con le modalita’ indicate nella prima parte della disposizione – ovvero a) all’indirizzo di PEC del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, o b) presso la sede risultante dal registro delle imprese – si esegue, in terza battuta, “con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”;
– che dalla sentenza impugnata, come e’ confermato dallo stesso ricorso (il quale da’ pure atto della impossibilita’ della notifica tramite PEC), l’ufficiale giudiziario, certificata la condizione della impossibile notifica del ricorso per fallimento presso la sede legale, provvide al deposito dell’atto nella casa comunale;
– che, dunque, la corte del merito si e’ attenuta al costante principio secondo cui “In caso di societa’ gia’ cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ esserle notificato, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportategli dal del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17, conv., con modif, dalla L. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese” (di recente, diffusamente Cass. 12 gennaio 2017, n. 602; nonche’ Cass., ord. 7 agosto 2017, n. 19688; ord. 9 ottobre 2017, n. 23595; ord. 10 ottobre 2017, n. 23728; 13 settembre 2016, n. 17946);
– che questa Corte, invero, ha chiarito (cfr. Cass. n. 602 del 2017, cit.) come la L. Fall., articolo 15, comma 3, ha introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli articoli 138 e segg. e articolo 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della societa’;
– che, invero, come sottolineato dal Giudice delle leggi con la recente sentenza n. 146/2016 (che ha respinto la q.l.c. dell’articolo 15, comma 3, cit. sollevata con riferimento agli articoli 3 e 24 Cost.), il legislatore della novella del 2012 si e’ proposto di “coniugare le finalita’ del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigente di specialita’ e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale”, prevedendo che “il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalita’ quando la situazione di irreperibilita’ deve imputarsi all’imprenditore medesimo”: l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova percio’ la sua ragion d’essere nella specialita’ e nella complessita’ degli interessi che esso e’ volto a tutelare, che ne segnano l’innegabile diversita’ rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore – da declinare nella prospettiva della conoscibilita’, da parte di questi, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico – e’, d’altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto, duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 2009, l’imprenditore e’ obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell’impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell’apposito registro, la cui funzione e’ proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicita’ legale, cosi’ da rendere conoscibili ai terzi, nell’interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l’impresa medesima.
– che, in sostanza, introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento – che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi suddetti – il legislatore del 2012 ha inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio (consolidato nella giurisprudenza formatasi nel vigore della legge fallimentare prima della riforma di cui al Decreto Legislativo n. 5 del 2006) secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, e’ esonerato dal compimento di ulteriori formalita’, allorche’ la situazione di irreperibilita’ di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico;
– che dette conclusioni valgono anche nella fattispecie prevista dalla L. Fall., articolo 10, il quale contempla un’eccezione alla regola della perdita della capacita’ di stare in giudizio della societa’ estinta: invero, la possibilita’ che una societa’ sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese implica, necessariamente, che tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento, quanto le eventuali, successive fasi impugnatorie, continuino a svolgersi nei confronti della stessa: si tratta, come si e’ precisato, di una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento fallimentare un soggetto ormai estinto (cfr. Cass. S.U. n. 6070/2013): se dunque, in ambito concorsuale, la societa’ cancellata non perde la propria capacita’ processuale, appare del tutto conseguente ritenere che, nel medesimo ambito (ed in assenza di specifiche previsioni sul punto della L. Fall., articolo 15), operi nei suoi confronti anche la disciplina speciale introdotta in tema di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (Cass. n. 17946/2016, cit.);
– che, nel regime attuale, deve dunque ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita, come nella specie, all’indirizzo PEC della societa’, rimasto attivo dopo la cancellazione: la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, dimostra infatti, fino a prova contraria, che il messaggio e’ pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal debitore, ovvero nella sfera di conoscibilita’ del medesimo: dal momento della ricezione del messaggio questi e’ percio’ posto in grado di sapere della pendenza del procedimento e di approntare le proprie difese; ne’ si tratta di indirizzo telematico posto nel nulla dalla sola estinzione della societa’ cancellata, posto che la disattivazione di tale indirizzo non costituisce effetto automatico della cancellazione dal registro delle imprese, ma e’ la conseguenza di un’espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC;
– che non si da’ la condanna alle spese;
– che deve provvedersi alla dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.