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Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 4 novembre 2015, n. 22446

l’articolo 38, comma 2, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla (OMISSIS), in conformita’ delle deliberazioni del CICR, il potere di determinare l’ammontare massimo dei finanziamenti, attiene a un elemento necessario del contratto che vien concordato fra le parti, e, pertanto, non rientra nell’ambito della previsione di cui all’articolo 117, n. 8, medesimo decreto, il quale attribuisce invece all’istituto di vigilanza un potere conformativo o tipizzatorio del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole; ne deriva che il superamento del limite di finanziabilita’ stabilito dalla (OMISSIS) non cagiona alcuna nullita’, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario

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Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 4 novembre 2015, n. 22446

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26617-2012 proposto da:

(OMISSIS) IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (OMISSIS), in persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS), nonche’ dei soci illimitatamente responsabili (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in persona del Curatore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 4104/2012 del TRIBUNALE di VENEZIA del 19/10/2012, depositata il 22/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;

uditi gli avv.ti (OMISSIS) (delega avv. (OMISSIS)) per la ricorrente, che si riporta agli scritti, e l’avv. (OMISSIS) per il controricorrente, che chiede si tenga conto della novita’ del principio enunciato da Cass. n. 26672/013 ai fini delle spese.

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

“1) Il Tribunale di Venezia, con decreto del 22.10.2012, ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) proposta dalla (OMISSIS), soc. coop. in A.S. per ottenere l’ammissione con collocazione ipotecaria del credito di euro 173.784,68, oltre accessori, vantato in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con la societa’ poi fallita.

I giudice del merito ha accertato che l’importo erogato dalla banca eccedeva il limite dell’80% del valore dell’immobile dato in garanzia stabilito dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articoli 38 e 39 e dalla Delib. CICR 22 aprile 1995, articolo 1 ed ha affermato che tanto bastava al rigetto dell’opposizione.

Il decreto e’ stato impugnato dalla (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Fallimento della (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

2) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articoli 38 e 39 e della Delib. CICR 22 aprile 1995, articolo 1 contesta che, secondo quanto implicitamente statuito dal tribunale nel confermare il provvedimento di rigetto del G.D., il contratto potesse ritenersi nullo per la sua contrarieta’ alle predette norme, che non possono ritenersi imperative.

Sostiene, in particolare, che si tratta di norme che non sono poste a tutela di interessi generali, ma che dettano prescrizioni di comportamento rivolte agli istituti di credito per finalita’ prudenziali, la cui eventuale violazione non incide sulla validita’ del contratto.

Il motivo appare manifestamente fondato.

Questa Corte, con la recente sentenza n. 26672/013, ha infatti affermato che del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 38, comma 2, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla (OMISSIS), in conformita’ delle deliberazioni del CICR, il potere di determinare l’ammontare massimo dei finanziamenti, attiene a un elemento necessario del contratto che vien concordato fra le parti, e, pertanto, non rientra nell’ambito della previsione di cui all’articolo 117, n. 8, medesimo decreto, il quale attribuisce invece all’istituto di vigilanza un potere conformativo o tipizzatorio del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole; ne deriva che il superamento del limite di finanziabilita’ stabilito dalla (OMISSIS) non cagiona alcuna nullita’, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario.

Resterebbe assorbito il secondo motivo, con il quale, denunciando violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c., la banca lamenta che il giudice del merito abbia assunto la decisione sulla scorta di un giudizio di mero fatto, senza affrontare la questione di diritto dedotta in giudizio.

Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, con cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa al Tribunale di Venezia in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori eccezioni sollevate dal Fallimento per contrastare l’avversa pretesa.

Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 375 e 380 bis c.p.c.”.

II collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non contraddette in udienza dal procuratore del Fallimento controricorrente. Deve pertanto essere accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, con rinvio della causa al Tribunale di Venezia in diversa composizione, che regolera’ anche le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.