le spese d’insinuazione al passivo sostenute dall’Agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. Fall., articoli 51 e 52, hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un’applicazione estensiva del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 17, che prevede la rimborsabilita’ delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un’esecuzione di carattere generale sull’intero patrimonio del debitore. Il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l’inerenza delle stesse al tributo riscosso.
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19904/2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento della (OMISSIS) Spa, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso il decreto n. R.G. 4669/2014 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE dell’1/07/2015, depositato il 03/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
IN FATTO ED IN DIRITTO
(OMISSIS) Spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto n. 5224/15 con cui il Tribunale di Nocera inferiore, in parziale accoglimento dell’opposizione precedentemente sollevata, lo aveva ammesso al passivo del Fallimento per la somma di 1404,75 Euro in via chirografaria e in privilegio con esclusione delle ulteriori voci di credito richieste. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso adduce, sotto diversi profili, l’erronea valutazione del giudice nel ritenere che i ruoli attestanti la somma dovuta di Euro 212.505,02 non erano sufficienti a provare l’esistenza del credito essendo necessaria invece la notifica della cartelle esattoriali.
La ricorrente sostiene che sia legittima la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo, senza la previa notifica delle cartelle esattoriali al curatore. Cio’ vale anche per la remunerazione a titolo di aggio spettanti agli agenti della riscossione.
Il fallimento non ha svolto attivita’ difensiva.
Il ricorso e’ fondato.
Questa Corte ha gia’ chiarito che l’ammissione al passivo dei crediti tributari e’ richiesta dalle societa’ concessionarie per la riscossione, come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 87, comma 2, nel testo introdotto dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessita’, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 88, comma 2, allorche’ sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (Cass. 6126/14).
Anche la censura relativa al mancato riconoscimento dell’aggio e’ fondata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente affermato che le spese d’insinuazione al passivo sostenute dall’Agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui alla L. Fall., articoli 51 e 52, hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un’applicazione estensiva del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 17, che prevede la rimborsabilita’ delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un’esecuzione di carattere generale sull’intero patrimonio del debitore. Il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l’inerenza delle stesse al tributo riscosso. (Cass. 25802/15; Cass. 7868/14; Cass. 11230/13).
Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio anche per le spese al tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per
le spese del presente giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione.