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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 14 novembre 2017, n. 26850
Il giudice di merito ha escluso la ricorrenza del danno patrimoniale sulla base della mancata dimostrazione dello svolgimento di un’attivita’ lavorativa e ha pure escluso il danno da perdita di chance. Tale statuizione viola i principi di diritto enunciati da questa Corte in subiecta materia
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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 14 novembre 2017, n. 26850
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16176-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente ss –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 353/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
(OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito di sinistro stradale nel quale l’attrice era terzo trasportato dal convenuto. Il Tribunale adito, previa CTU, accolse la domanda per quanto di ragione, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 78.412,81, da cui dovevano detrarsi gli importi gia’ corrisposti. Avverso detta sentenza propose appello la (OMISSIS). Con sentenza di data 26 febbraio 2016 la Corte d’appello di Bologna accolse parzialmente l’appello, riconoscendo in favore dell’appellante un danno complessivo pari ad Euro 165.013,11 e, detratto quanto corrisposto, disponeva la condanna al pagamento di Euro 32.258,59 oltre accessori; condanno’ quindi gli appellati in solido alla rifusione di due terzi delle spese di lite, compensate per il resto, e che liquido’ in Euro 3.5000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Osservo’ la corte territoriale, per quanto qui rileva, premesso che andava riconosciuta un’invalidita’ permanente pari al 25% sulla base delle piu’ attendibili conclusioni della consulenza di parte, che non spettava il danno patrimoniale, essendo mancata la prova dello svolgimento di un’attivita’ lavorativa produttiva di reddito e non essendo neanche ravvisabili le condizioni per il riconoscimento di un danno da perdita di chance, posto che la (OMISSIS) non aveva dimostrato che, pur non avendo potuto sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo dei geometri, avrebbe continuato ad essere impedita dai postumi invalidanti permanenti ad intraprendere la carriera di geometra (potendo anche aver scelto di non intraprendere tale carriera) o comunque avrebbe superato l’esame e intrapreso con successo l’attivita’ professionale, a parte la mancata prova di una maggiore onerosita’ dello svolgimento dell’attivita’ di casalinga per effetto dell’invalidita’. Aggiunse che le spese del grado, comprese quelle gia’ liquidate al CTU, andavano poste a carico degli appellati in solido nei limiti di due terzi.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso (OMISSIS) s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso relativamente al primo motivo. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1226, 2043, 2056 e 2729 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che, riconosciuta la percentuale di invalidita’ permanente nella misura del 25%, il giudice di appello doveva procedere all’accertamento presuntivo del danno patrimoniale, anche a titolo di chances perdute, e che la circostanza che il soggetto danneggiato non svolgesse alcuna attivita’ lavorativa non autorizzava l’esclusione di un danno futuro, dovendo il giudice al riguardo svolgere una complessa valutazione di tipo prognostico. Aggiunge che il giudice di appello ha omesso di esaminare la circostanza accertata dal CTU dell’impedimento ad intraprendere l’attivita’ di geometra a causa delle gravissime lesioni e nulla ha osservato in ordine all’incapacita’ lavorativa specifica pur accertata dal CTU.
Il motivo e’ manifestamente fondato per quanto di ragione. Il giudice di merito ha escluso la ricorrenza del danno patrimoniale sulla base della mancata dimostrazione dello svolgimento di un’attivita’ lavorativa e ha pure escluso il danno da perdita di chance. Tale statuizione viola i principi di diritto enunciati da questa Corte in subiecta materia.
In tema di danni alla persona, l’invalidita’ di gravita’ tale (nella specie, del 25 per cento) da non consentire alla vittima la possibilita’ di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non gia’ lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacita’ lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacita’ lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex articolo 1226 c.c. (Cass. 12 giugno 2015, n. 12211). Nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidita’ permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacita’ lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice puo’ procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass. 23 agosto 2011, n. 17514; 7 novembre 2005, n. 21497). La liquidazione di detto danno puo’ avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorche’ possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepira’ un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio (Cass. 14 novembre 2013, n. 25634). Il giudice di merito, escludendo in partenza il danno patrimoniale per il sol fatto della mancata prova di uno svolgimento dell’attivita’ lavorativa, non ha adeguatamente compiuto l’accertamento presuntivo in ordine alla riduzione della perdita di guadagno nella sua proiezione futura, imposto dall’entita’ dei postumi, anche in termini di perdita di chance.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che non sono state liquidate le spese per contributo unificato e spese di notifica. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il giudice di appello, senza alcuna motivazione, non ha liquidato le spese della consulenza di parte. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articoli 1, 2, 4 e 5, articoli 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che nella liquidazione dei compensi professionali e’ stato violato il minimo previsto dalla tariffa forense.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso con assorbimento degli ulteriori motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.