Indice dei contenuti

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 19 marzo 2009, n. 6665

in tema di responsabilita’ extracontrattuale, se il danno subito da un condomino sia causalmente imputabile al concorso del condominio e di un terzo, al condomino che abbia agito nei soli confronti del terzo domandando l’integrale risarcimento, lo stesso non puo’ essere diminuito in ragione del concorrente apporto causale colposo imputabile al condominio, giacche’ si rende in tal caso applicabile non l’articolo 1227 c.c., comma 1 ma l’articolo 2055 c.c., comma 1, che prevede la responsabilita’ solidale degli autori del danno.

 

Per una più completa ricerca di giurisprudenza, si consiglia invece  la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione  che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia condominiale  si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La responsabilità parziaria e/o solidale per le obbligazioni condominiali

Lastrico solare ad uso esclusivo regime giuridico e responsabilità

L’impugnazione delle delibere condominiali ex art 1137 cc

L’amministratore di condominio: prorogatio imperii

La revoca dell’amministratore di condominio

Rappresentanza giudiziale del condominio: la legittimazione a resistere in giudizio ed a proporre impugnazione dell’amministratore di condominio.

L’obbligo dell’amministratore di eseguire le delibere della assemblea di condominio e la conseguente responsabilità.

La responsabilità dell’amministratore di condominio in conseguenza del potere – dovere di curare l’osservanza del regolamento condominiale.

La responsabilità (civile) dell’amministratore di condominio.

Recupero credito nei confronti del condomino moroso

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 19 marzo 2009, n. 6665

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30866-2006 proposto da:

COMUNE DI VIBO VALENTIA, IN PERSONA DEL SINDACO, suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLEBONA 41, presso lo studio dell’avvocato PINTO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato FANNIA MICHELE giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AU. CE. &. C. SRL;

– intimato –

sul ricorso 236-2007 proposto da:

AU. CE. &. C. SRL, in persona del legale rappresentante, Amministratore Unico, Ce. Fe. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 15, presso lo studio dell’avvocato PORCACCHIA GIANGUIDO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VIBO VALENTIA, in persona del Sindaco Pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALLEBONA 41, presso lo studio dell’avvocato PINTO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato PANNIA MICHELE, giusta procura speciale in calce al ricorso gia’ depositato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, seconda sezione civile emessa il 2/2/2006, depositata il 10/03/2006; RG. N. 352/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2009 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato ALDO FERRARI (per delega Avv. Gianguido Porcacchia);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel giugno del 1992 la s.r.l. Au. Ce. &. C. domando’ al pretore di Vibo Valentia, adito in sede di tutela cautelare innominata, di ordinare al locale Comune di adottare le misure necessarie ad evitare il ripetersi degli allagamenti – verificatisi cinque volte tra il (OMESSO) a seguito di abbondanti piogge – che avevano interessato i propri locali siti in via (OMESSO) e i relativi piazzali di pertinenza, nei quali esercitava l’attivita’ commerciale di deposito e vendita di autoricambi per autoveicoli.

Espose che, in occasione del primo degli eventi, si era verificata la rottura del collettore fognario a monte del quale correva un tratto di fognatura comunale in cui confluivano le acque nere e meteoriche provenienti dalla strada comunale a monte del fabbricato e che il Comune, benche’ diffidato, non aveva adottato provvedimenti di sorta.

Il Comune si difese sostenendo, tra l’altro, che la conduttura da cui erano fuoriusciti i liquami non era di proprieta’ comunale, ma che era stata realizzata nel (OMESSO), senza autorizzazione alcuna, da Ru.Vi. e successivamente modificata da Ru.Ga. , che aveva costruito tre fabbricati. Il Pretore, espletata c.t.u., con provvedimento del 9.9.1992 ordino’ che fossero eseguiti i lavori necessari al raccoglimento delle acque piovane ed adottai rimedi ulteriori e rimise le parti innanzi al competente Tribunale, al quale la societa’ ricorrente domando’ anche la condanna del comune al risarcimento dei danni.

Espletata altra c.t.u., con sentenza del 28.3.2000 il Tribunale di Vibo Valentia confermo’ il provvedimento pretorile d’urgenza e condanno’ il Comune al pagamento di lire 109.908.350, oltre agli accessori ed alle spese.

2.- La Corte d’appello di Catanzaro, decidendo con sentenza n. 104 pubblicata il 10.3.2006 sul gravame del Comune soccombente ed espletata ulteriore consulenza tecnica d’ufficio, determino’ nel 60% l’apporto causale colposo del Comune in ordine agli eventi dai quali erano derivati i danni subiti dall’attrice, determino’ nel minor importo di euro 36.122,58 la somma alla stessa dovuta a titolo di risarcimento, confermo’ per il resto la sentenza impugnata e compenso’ per la meta’ le spese dei due gradi.

3.- Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Comune di Vibo Valentia affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la s.r.l. Au. Ce. &. C. , che propone inoltre ricorso incidentale, basato su due motivi ed illustrato anche da memoria.

Al ricorso della ricorrente in via incidentale resiste con controricorso il Comune.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti siccome proposti avverso la stessa sentenza.

2.1.- Con l’unico motivo del ricorso principale del Comune di Vibo Valentia sono denunciate: “mancanza, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione ed errata applicazione del combinato disposto degli articoli 1227 e 2056 c.c.”, nella parte in cui ha ritenuto che le omissioni del Comune avessero casualmente concorso al verificarsi del fatto, sia pure nella misura del 60%.

Si sostiene la assoluta contraddittorieta’ della sentenza laddove si afferma che “all’evento dannoso ha contribuito in modo determinante la mancanza di un idoneo sistema di intercettazione e smaltimento delle acque meteoriche di scorrimento superficiale, risultando la portata delle acque bianche notevolmente superiore a quella delle acque nere, nonche’ la mancanza di caditoie stradali”. Cio’ in quanto, essendo stato ritenuto che la fuoriuscita di liquami era dipesa dall’energia cinetica acquisita nella condotta fognaria proveniente da piu’ alta quota e che trovava cosi’ sfogo attraverso “i pezzi igienici ubicati a piano terra” (pagina 11 del ricorso, in fine), la responsabilita’ dell’evento era da ascrivere esclusivamente a chi aveva abusivamente “provveduto all’allaccio con la conduttura proveniente da una molto piu’ alta posizione altimetrica”, invece di allacciare gli scarichi del fabbricato nei quali erano siti i locali della societa’ Ce. direttamente al collettore comunale di via (OMESSO) (pagina 12 del ricorso).

Era stato dunque violato anche il principio di cui all’articolo 1127 c.c. (comma 1) e, considerato che il successivo allaccio alla conduttura di via (OMESSO) aveva eliminato il problema, anche quello di cui al secondo comma dello stesso articolo.

2.2. – Va preliminarmente osservato (al di la’ della sostanziale irrilevanza della conseguenza nell’economia della complessiva censura) che il primo motivo del ricorso principale e’ inammissibile nella parte in cui denuncia violazione di legge. Manca, infatti, totalmente la formulazione del quesito di diritto imposta a pena di inammissibilita’ dall’articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis (la sentenza impugnata e’ stata depositata il 10.3.2006).

Il vizio di motivazione e’ invece infondato perche’ totalmente prescinde dal rilievo della corte d’appello (pagina 16, inizio, della sentenza impugnata) che l’allagamento dei locali della societa’ Ce. non fu determinato solo dal reflusso delle acque attraverso i servizi igienici, ma fu dovuto anche “all’allagamento del cortile ed alla conseguente invasione dei locali”, indotto dalle acque piovane, provenienti anche dalla seconda traversa di via (OMESSO). Affermazione da collegare a quanto si legge a pagina 22 della sentenza, dove si da atto che, dopo la realizzazione di una condotta autonoma dal parte del condominio (OMESSO), non si’ erano piu’ verificati reflussi dai servizi igienici, ma solo dai pozzetti all’interno del cortile.

L’inondazione non fu dunque determinata (secondo le affermazioni in fatto della corte d’appello, incensurate sul punto) solo dal reflusso delle acque attraverso i servizi igienici della societa’ danneggiata, ma anche dal reflusso verificatosi nel cortile o piazzale a causa di un inadeguato convogliamento delle acque piovane provenienti da quote superiori.

Ne’ in ricorso si afferma che anche tali pozzetti facevano parte dell’allacciamento realizzato dal Ru. (nel (OMESSO)) o di lavori effettuati dal condominio. Il ricorso principale va dunque respinto.

3.1.- Col primo motivo del ricorso incidentale, la s.r.l. Au. Ce. &. C. denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di distinta soggettivita’ giuridica dell’originario costruttore e dell’ente condominiale rispetto al singolo condomino, nonche’ di responsabilita’ di quest’ultimo nei limiti della quota millesimale di competenza in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui medesimi punti decisivi della controversia nonche’ sulla misura della partecipazione della societa’ ricorrente alla causazione dei danni”.

Vi si sostiene che, essendo risultato che la condotta sotto il piazzale della societa’ Ce. era stata realizzata del (OMESSO) da Ru.Vi. ed avendo la Corte d’appello ravvisato il concorso causale colposo della societa’ stessa in quanto condomina del complesso (OMESSO), era stato in definitiva addossata alla Ce. l’efficienza causale di condotte riferibili a soggetti diversi, volta che anche il condominio e’ un ente di gestione dotato di distinta soggettivita’ giuridica rispetto ai condomini. A carico del singolo condomino ( Ce. ) avrebbero potuto porsi, tutt’al piu’, i conseguenti oneri economici nei limiti della rispettiva quota millesimale.

Sotto diverso profilo, la sentenza e’ censurata per avere la corte d’appello, pur in difetto di elementi obiettivi di riferimento, apoditticamente determinato nel 40% l’apporto causale colposo imputabile alla stessa societa’ danneggiata.

3.2.- Col secondo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c. per non avere la Corte d’appello considerato che il Comune e’ comunque tenuto all’esercizio del controllo, come custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema di cittadino di fognatura, sicche’, a prescindere dalla responsabilita’ eventualmente imputabile ad altri titoli a terzi, avrebbe comunque dovuto rispondere dei danni subiti dalla societa’ Ce. in base alla disposizione sopra citata.

3.3.- Il primo motivo e’ fondato nei sensi che seguono.

La corte d’appello ha attribuito il 40% di apporto causale colposo al verificarsi del fatto dannoso alla societa’ danneggiata in quanto condomina del complesso (OMESSO). Tanto, sulla scorta dei seguenti argomenti (esposti a pagina 21 della sentenza):

a) il complesso era stato collegato alla preesistente tubazione fognaria, priva di autorizzazione e di progettazione;

b) l’allacciamento era stato dunque eseguito senza preventive verifiche tecniche;

c) il fabbricato nel quale erano compresi i locali di proprieta’ della societa’ sarebbe potuto essere allacciato, previe le necessarie autorizzazioni, autonomamente al collettore di via (OMESSO).

Ebbene, e’ indubbio che il condominio, benche’ privo di autonoma soggettivita’ giuridica, si configura come centro di imputazione di interessi diverso dal condomino e che e’ pienamente configurabile la responsabilita’ extracontrattuale del condominio anche nei confronti del condomino (a tanto non ostano i rilievi di Cass., sez. un. n. 9148 del 2008, che ha bensi’ escluso che il condominio sia un ente di gestione, ma cio’ in funzione del carattere parziario, anziche’ solidale, delle obbligazioni dei singoli condomini nei confronti dei terzi con riguardo alle “obbligazioni assunte nel cosiddetto interesse del condominio, in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza”).

Ove il fatto dannoso sia imputabile a piu’ soggetti, secondo la regola posta dall’articolo 2055 c.c. tutti sono solidalmente responsabili nei confronti del danneggiato.

Nella specie la societa’ danneggiata ha chiesto il risarcimento al Comune (che s’e’ difeso sostenendo il difetto della propria responsabilita’ per essere il fatto imputabile ad altri, ma che non ha evocato alcuno in giudizio, nemmeno in via di regresso).

Una volta accertato che il fatto dannoso era ascrivibile alle autonome condotte di piu’ soggetti, la corte d’appello avrebbe potuto diminuire il risarcimento solo se uno di questi fosse stato lo stesso danneggiato (ex articolo 1227 c.c., comma 1), giacche’ il concorso di diversi soggetti e’ appunto regolato dall’articolo 2055 c.c., comma 1 che contempla la responsabilita’ solidale degli autori del danno (salvo il regresso, nei confronti degli altri, di quello di essi che abbia pagato o sia stato convenuto per il risarcimento).

Diminuendo il risarcimento riconosciuto alla societa’ danneggiata in ragione di un comportamento causale colposo non della stessa societa’ danneggiata, ma di terzi, la corte d’appello ha violato i suddetti principi, poiche’ ha parificato la responsabilita’ del condominio a quella del condomino danneggiato, facendo cosi’ applicazione dell’articolo 1227 c.c., comma 1 anziche’ dell’articolo 2055 c.c., comma 1.

La sentenza va dunque cassata perche’ discostatasi dal seguente principio di diritto:

“in tema di responsabilita’ extracontrattuale, se il danno subito da un condomino sia causalmente imputabile al concorso del condominio e di un terzo, al condomino che abbia agito nei soli confronti del terzo domandando l’integrale risarcimento, lo stesso non puo’ essere diminuito in ragione del concorrente apporto causale colposo imputabile al condominio, giacche’ si rende in tal caso applicabile non l’articolo 1227 c.c., comma 1 ma l’articolo 2055 c.c., comma 1, che prevede la responsabilita’ solidale degli autori del danno”.

3.4.- Anche il secondo motivo del ricorso incidentale e’ fondato giacche’ in contrasto col principio di diritto, che viene contestualmente enunciato sulla scorta di una consolidata giurisprudenza, secondo il quale “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico, tenuto come custode a rispondere, ex articolo 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito; il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante solo in sede di eventuale regresso in base ai principi della responsabilita’ solidale, non vale a diminuire la responsabilita’ del custode nei confronti del danneggiato, a meno che non integri il fortuito”.

La sentenza deve essere dunque cassata anche per tale concomitante ragione.

4.- Conclusivamente, rigettato il ricorso principale ed accolto quello incidentale, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., con il rigetto dell’appello del Comune avverso la sentenza del tribunale che lo aveva condannato all’integrale risarcimento (la determinazione della somma dovuta resta dunque fissata nell’equivalente in euro di lire 109.908.350, oltre accessori come determinati dal tribunale) e con la condanna al 100% delle spese processuali del primo e del secondo grado, come determinate dalla stessa corte d’appello (che le aveva compensate per la meta’) e delle spese delle espletate consulenze tecniche d’ufficio (poste per un terzo a carico della societa’ appellata, risultata totalmente vittoriosa), ferme le ulteriori statuizioni di merito della sentenza di primo grado.

5.- Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello del Comune di Vibo Valentia in punto di condanna all’integrale risarcimento, ferme le ulteriori statuizioni di merito della sentenza di primo grado; condanna lo stesso Comune a rimborsare alla s.r.l. Au. Ce. &. C. le intere spese processuali del primo e del secondo grado nella misura determinata dalla Corte d’appello e, per l’intero, quelle relative alle espletate consulenze tecniche, nonche’ quelle del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.200, di cui 5.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.