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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24095
Il giudice del merito non ha trascurato di considerare la qualita’ di terza trasportata della moglie di (OMISSIS) ma ha ritenuto tale circostanza irrilevante ai fini del riconoscimento del danno iure proprio. Infatti il danno riconosciuto al (OMISSIS) era quello iure proprio, quindi correttamente la Corte d’Appello lo ha poi ridotto a causa della responsabilita’ dello stesso nella causazione del sinistro. Le norme poste a tutela del terzo trasportato potevano assumere rilievo solo in relazione alla domanda formulata iure hereditatis. Ma tale danno non e’ mai stato ne’ riconosciuto ne’ tantomeno liquidato dal giudice.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24095
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15452-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1261/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CARDINO Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), in proprio e quale erede della moglie (OMISSIS), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino la (OMISSIS), la (OMISSIS) S.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale verificatosi (OMISSIS).
Precisava che mentre era alla guida della vettura Fiat Punto, di sua proprieta’, assicurata con la (OMISSIS), a bordo della quale era trasportata la moglie (OMISSIS), stava effettuando manovra di svolta a sinistra, veniva violentemente investito dalla autoambulanza, di proprieta’ della (OMISSIS) di (OMISSIS), assicurata con la (OMISSIS), condotta da (OMISSIS), che, proveniente dalla opposta direzione, attraversava l’incrocio ad elevata velocita’, nonostante vi fosse il limite di velocita’ di 50 km/h e benche’ non stesse effettuando trasporto di emergenza; che per la violenza dell’urto la Fiat Punto, attinta all’altezza dello spigolo anteriore destro, era sbalzata contro il guardrail a metri quaranta, mentre l’ambulanza finiva la sua corsa, dopo aver attraversato le aiuole spartitraffico, ad una distanza di metri ventotto; che a causa del violento urto la (OMISSIS) decedeva, mentre egli riportava solo lesioni personali.
Esponeva che il procedimento penale instaurato a carico di entrambi i conducenti, imputati del reato di omicidio colposo in danno di (OMISSIS), si concludeva per entrambi con l’applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la concorrente responsabilita’ del conducente dell’autombulanza nella produzione dell’evento dannoso, quantomeno nella misura del 50% e per l’effetto condannarsi la (OMISSIS) e la (OMISSIS) in solido al pagamento iure hereditatis della somma di Euro 214.727,00 per danno biologico e di Euro 107.363,00 per danno morale subiti dalla vittima e al pagamento iure proprio della somma di Euro 150.000,00 a titolo di danno morale ed esistenziale per la perdita della moglie, nonche’ al risarcimento del danno per gli esborsi sopportati per spese funerarie, trasporto della salma e per la riparazione dei danni riportati dalla vettura; condannarsi la (OMISSIS) Assicurazioni al pagamento iure hereditatis della somma di Euro 214.727,00 per danno biologico e di Euro 107.363,00 per danno morale subiti dalla vittima, al pagamento iure proprio della somma di Euro 150.000,00 a titolo di danno morale ed esistenziale per la perdita della moglie, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva la (OMISSIS), la quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, sostenendo la esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS), che effettuava una imprudente e pericolosa manovra di conversione a sinistra per immettersi nella corsia di canalizzazione, senza cedere la precedenza all’ambulanza che sopraggiungeva dalla opposta direzione di marcia.
Si costituiva altresi’ la (OMISSIS), la quale contestava la domanda proposta nei suoi confronti e chiedeva dichiararsi la responsabilita’ esclusiva del conducente dell’ambulanza ovvero in subordine la responsabilita’ concorrente di entrambi i conducenti, con attribuzione di maggiore grado di responsabilita’ in capo al conducente dell’ambulanza; rigettarsi inoltre la domanda avanzata dall’attore iure ereditario essendo la (OMISSIS) deceduta immediatamente e condannarsi l’attore al pagamento delle spese di giudizio.
Con sentenza n. 38/2008 il Tribunale di Ariano Irpino dichiarava la concorrente responsabilita’ di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti e condannava l’ (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. in solido al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 71.000,00 pari al 50% dei danni subiti per le lesioni riportate e per i danni alla vettura e per spese funerarie, nonche’ la (OMISSIS) al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 150.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti per la perdita del coniuge, oltre interessi legali dell’evento al soddisfo ed oltre rivalutazione monetaria della sentenza al soddisfo; condannava inoltre i convenuti in solido al pagamento delle spese del giudizio e spese di CTU.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello la (OMISSIS) spa, gia’ (OMISSIS) s.p.a., la quale contestava la statuizione di condanna al pagamento della somma di Euro 150.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti per la perdita del coniuge emessa nei suoi confronti, sostenendo in primo luogo che, trattandosi di danno proprio del (OMISSIS) per la perdita della moglie e non di danno subita da quest’ultima trasportata ed a lui trasmesso quale erede, egli aveva diritto al risarcimento del danno subito a tale titolo nella misura del 50%, essendo stato dichiarato in tale misura corresponsabile dell’evento dannoso, da porsi a carico della (OMISSIS) e della (OMISSIS), rispettivamente proprietaria e impresa assicuratrice dell’autoambulanza, il cui conducente era dichiarato responsabile dell’ulteriore 50%.
Chiedeva quindi dichiararsi essa appellante non tenuta al pagamento per insussistenza del diritto del (OMISSIS), in subordine dichiararsi tale diritto riconoscibile nella misura del 50% in ragione del dichiarato concorso di colpa, ponendo l’onere risarcitorio unicamente in capo alla (OMISSIS) ed escludendo essa appellante; in ogni caso ridursi l’importo in ragione del mancato uso della cintura di sicurezza da parte della passeggera ed in considerazione della richiesta attorea di minore importo.
Si costituiva la (OMISSIS) spa, la quale contestava l’appello nella parte in cui si chiedeva che il danno lamentato dal (OMISSIS) fosse posto a carico di essa (OMISSIS) ovvero fosse ripartito in parti uguali; proponeva inoltre appello incidentale affinche’ fosse ripartito il grado di responsabilita’ tra i conducenti con il riconoscimento della prevalenza del concorso di colpa del (OMISSIS) nella produzione dell’evento.
Si costituiva l’appellato (OMISSIS), il quale, riportandosi alle precedenti difese, contestava le impugnazioni proposte e ne chiedeva il rigetto con conferma dell’appellata sentenza.
Si costituivano in giudizio gli eredi di (OMISSIS), nelle more deceduto.
2.1. La Corte territoriale con sentenza n. 1261 del 16 marzo 2015, ha respinto l’appello incidentale proposto da (OMISSIS) in ordine alla responsabilita’, confermando la pari responsabilita’ dei due conducenti, accoglieva l’appello principale proposto dalla (OMISSIS), rilevando che il danno liquidato in Euro 150.000,00 dal Tribunale in favore del (OMISSIS) per la perdita della moglie rientrava nella categoria del danno iure proprio, e quindi erroneamente il primo giudice l’aveva liquidato per intero perche’, in considerazione della sua affermata concorrente responsabilita’, doveva essere ridotta della meta’. Ne’ tantomeno la somma liquidata iure proprio per la perdita della moglie poteva essere posta a carico della (OMISSIS) e della (OMISSIS) perche’ non essendo stato proposto appello incidentale dal (OMISSIS) non contestava la statuizione di rigetto ma si limitava a chiedere la conferma della sentenza.
3. Avverso la predetta decisione ricorrono in Cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS).
3.1. Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a. che deposita anche memoria.
3.2. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta che conclude per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la “violazione articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’articolo 112 c.p.c. – error in iudicando et in procedendo – omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia – erronea ed insufficiente motivazione”. Si dolgono della omissione di pronuncia e di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del giudice dell’appello sulla specifica richiesta di condanna al risarcimento della impresa assicuratrice per danni iure proprio.
Il motivo e’ inammissibile perche’ non specifico oltre che generico.
Nel giudizio di legittimita’ e’ onere del ricorrente indicare con specificita’ e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007). Nel caso di specie non e’ chiaro quale error in iudicando sarebbe stato commesso dalla Corte d’Appello e quale capo della decisione venga impugnato, ne’ dove risiederebbe la lamentata omessa pronuncia.
4.2. Con il secondo motivo si dolgono della “violazione articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’articolo 112 c.p.c. – error in iudicando et in procedendo – omessa valutazione di un punto decisivo della controversia – omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione”.
4.3. Con il terzo motivo lamentano la “violazione articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione articoli 1227, 2043, 2054, 2055, 2056 e 2059 c.c. illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Lamentano con i due motivi la contraddittorieta’ della motivazione la’ dove ha disposto la riduzione del risarcimento del danno che andava riconosciuto interamente a favore della vittima deceduta e, per essa, a favore del suo erede (OMISSIS).
Il secondo e terzo motivo, connessi, sono inammissibili.
Il giudice del merito non ha trascurato di considerare la qualita’ di terza trasportata della moglie di (OMISSIS) ma ha ritenuto tale circostanza irrilevante ai fini del riconoscimento del danno iure proprio. Infatti il danno riconosciuto al (OMISSIS) era quello iure proprio, quindi correttamente la Corte d’Appello lo ha poi ridotto a causa della responsabilita’ dello stesso nella causazione del sinistro. Le norme poste a tutela del terzo trasportato potevano assumere rilievo solo in relazione alla domanda formulata iure hereditatis. Ma tale danno non e’ mai stato ne’ riconosciuto ne’ tantomeno liquidato dal giudice. Inoltre sul punto si e’ formato il giudicato.
6. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 12.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.