l’ammissione al passivo fallimentare di un credito in via ipotecaria non presuppone che il bene oggetto dell’ipoteca sia attualmente presente alla massa fallimentare, non potendosi escludere la sua acquisizione successiva all’attivo fallimentare; ne consegue che e’ a tal fine sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l’accertamento dell’esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, dovendosi demandare alla successiva fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi. L’avente diritto, che vanti iscrizione ipotecaria sul bene stesso, e’ in grado pertanto di far valere, sin dalla prima domanda di insinuazione, il proprio diritto di credito in via ipotecaria, e non chirografaria – anche se la condizione di efficacia cui e’ soggetta la garanzia reale (nella specie la definizione del giudizio revocatorio proposto dalla curatela) non si sia, all’epoca della domanda di insinuazione, ancora verificata in senso positivo per il creditore.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 2 novembre 2017, n. 26058
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18847/2011 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., incorporante (OMISSIS) s.p.a., per atto di fusione per incorporazione a rogito notaio (OMISSIS) del 6 maggio 2013 (rep. 32344, racc. 15171), rappresentata e difesa, per mandato a margine del ricorso, dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio, in (OMISSIS), e con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi relativi al procedimento presso il telefax n. (OMISSIS), p.e.c. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4553/2010 della Corte d’appello di Roma emessa il 13 ottobre 2010 e depositata l’8 novembre 2010, RG n. 4791/2005;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 giugno 2017 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.
RILEVATO
che
1. Con sentenza n. 4553/2010 la Corte di appello di Roma ha confermato la ammissione di (OMISSIS) allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. per il credito di Euro 2.784.714,91 oltre interessi maturati (pari a Euro 2.889.727) in via chirografaria con riserva di collocazione ipotecaria all’esito della revocatoria gia’ proposta secondo quanto gia’ statuito dal giudice delegato con Decreto 9 luglio 2002 e confermato dal Tribunale di Roma in sede di opposizione allo stato passivo con sentenza 66595/2001.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) deducendo: a) violazione della L. Fall., articoli 93 e 95 L.F. e Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articoli 38 e 39, nonche’ omessa e/o insufficiente motivazione; b) violazione per falsa applicazione della L. Fall., articolo 96, nonche’ omessa e/o insufficiente motivazione.
3. Con il primo motivo la banca ricorrente afferma che la Corte di appello ha errato laddove ha ritenuto l’ipoteca conseguente al mutuo fondiario equiparabile a quella volontaria e ha altresi’ escluso che il credito possa comunque considerarsi privilegiato in forza dell’articolo 38 citato che ricollega la stretta correlazione con la garanzia reale e cio’ perche’, nel ragionamento non condivisibile della Corte distrettuale, sarebbe comunque necessaria l’offerta della garanzia da parte del debitore.
4. Con il secondo motivo di ricorso la banca contesta la ammissione in chirografo con riserva di collocazione ipotecaria anziche’ in via ipotecaria.
5. Non svolge difese la curatela fallimentare.
RITENUTO
che
1. Il secondo motivo di ricorso e’ fondato alla luce della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui l’ammissione al passivo fallimentare di un credito in via ipotecaria non presuppone che il bene oggetto dell’ipoteca sia attualmente presente alla massa fallimentare, non potendosi escludere la sua acquisizione successiva all’attivo fallimentare; ne consegue che e’ a tal fine sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l’accertamento dell’esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, dovendosi demandare alla successiva fase del riparto la verifica della sussistenza o meno dei beni stessi (Cass. civ. S.U. n. 16060 del 20 dicembre 2001; Cass. civ. sezione 1 n. 4565 del 27 marzo 2003; Cass. civ. sez. 1, n. 17329 del 18 luglio 2017). L’avente diritto, che vanti iscrizione ipotecaria sul bene stesso, e’ in grado pertanto di far valere, sin dalla prima domanda di insinuazione, il proprio diritto di credito in via ipotecaria, e non chirografaria – anche se la condizione di efficacia cui e’ soggetta la garanzia reale (nella specie la definizione del giudizio revocatorio proposto dalla curatela) non si sia, all’epoca della domanda di insinuazione, ancora verificata in senso positivo per il creditore.
2. Resta assorbito il primo motivo che attiene alla questione della peculiarita’ del mutuo fondiario “perche’ la questione del rapporto tra la prelazione e il bene al momento della insinuazione si pone in identico modo, per gli effetti stabiliti dall’articolo 2808 c.c., quale che sia la ragione d’essere dell’ipoteca” (Cass. civ. sez. 1 n. 17329/2017).
3. L’accoglimento del secondo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito di ammissione del credito in via ipotecaria con riserva all’esito dell’esperita revocatoria fallimentare.
4. Le spese del giudizio di merito e di cassazione vanno poste a carico del Fallimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ammette il credito della ricorrente in via ipotecaria con riserva all’esito dell’esperita revocatoria fallimentare. Condanna il Fallimento al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 5.200 per il giudizio di primo grado e in complessivi Euro 4.800 per il giudizio di appello e in complessivi Euro 4.600 per il giudizio di cassazione, di cui Euro 200 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.