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la cessione di credito, quando “effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non e’ usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali”. Resta unicamente salva – si aggiunge – l’eventualita’ che la cessione sia stata nel concreto prevista come mezzo di “estinzione contestuale al sorgere del credito” al cui specifico soddisfacimento venga per l’appunto destinata
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20798/2011 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, in persona del curatore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 918/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).
FATTO E DIRITTO
1.- Il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) ricorre per cassazione nei confronti di Banca (OMISSIS), esponendo due motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino il 9 giugno 2010.
In riforma della pronuncia emessa nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Alessandria in data 7 gennaio 2007, la Corte piemontese ha escluso, in particolare, la revocabilita’ L. Fall., ex articolo 67, di due cessioni di credito pro solvendo poste in essere dalla Societa’ di poi fallita in favore della Banca, che all’epoca era sua creditrice.
Banca (OMISSIS) resiste nei confronti del ricorso, depositando apposito controricorso.
2.- I motivi del ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.
Il primo motivo lamenta, in specie, “violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 67, comma 1, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
Il secondo motivo rileva, inoltre, “violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 67, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
3.- Il ricorso presentato dal Fallimento contesta, in via segnata, la considerazione che la Corte territoriale ha riservato alle due operazioni di cessioni del credito e che e’ sostanzialmente consistita nell’avere essa negato che tali cessioni abbiano costituito dei mezzi anormali di pagamento, in quanto tali revocabili ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 1 (secondo la versione vigente al tempo dei fatti, che e’ quella anteriore alla riforma legislativa del 2005). La Corte piemontese ha trascurato – cosi’ rileva il ricorrente – che nella specie concreta le cessioni di credito non erano contestuali a nuove erogazioni di credito da parte della Banca, ma risultavano semplicemente intese a ripianare una esposizione debitoria da sconfinamento di conto corrente, preesistente e scaduta.
Il ricorso altresi’ rileva, nel corpo del suo secondo motivo, come la sentenza della Corte d’Appello abbia del tutto omesso di esaminare la sussistenza del requisito della scientia decoctionis nella prospettiva probatoria che la norma della L. Fall., articolo 67, comma 1, n. 2, fissa per la materia dei pagamenti anormali. E pure assume che, comunque, tale conoscenza risultava nel concreto assicurata da una serie di elementi di oggettiva evidenza (bilancio di esercizio; verbali dell’assemblea ordinaria e straordinaria; verbali del consiglio di amministrazione; andamento dei conti correnti in essere con lo stesso Istituto; testimonianze).
4.- Il primo motivo di ricorso si manifesta fondato.
Dopo avere rilevato che la “funzione solutoria” delle cessioni in questione “non pare possa essere contestata” in fatto, come pure il suo utilizzo in funzione di “ripianamento” del debito gia’ in essere, la sentenza impugnata ne ha peraltro escluso il carattere di anormalita’ sulla base dell’assunto che le stesse “non hanno carattere straordinario, perche’ si inseriscono in modo del tutto normale nel quadro degli affidamenti concessi alla societa’ fallita”.
Ora, tale ultimo assunto si manifesta estraneo alla nozione di “pagamento anormale” che e’ stato fatto proprio dalla norma della L. Fall., articolo 67, comma 1, n. 2, con peculiare riferimento alla figura della cessione di credito. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, la cessione di credito, quando “effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non e’ usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali”. Resta unicamente salva – si aggiunge – l’eventualita’ che la cessione sia stata nel concreto prevista come mezzo di “estinzione contestuale al sorgere del credito” al cui specifico soddisfacimento venga per l’appunto destinata (cfr., tra le ultime, Cass., 20 settembre 2013, n. 21610; Cass., 29 luglio 2009, n. 17683). Eventualita’, quest’ultima, non ricorrente nel caso di specie.
5.- All’accoglimento del primo motivo segue poi l’accoglimento pure del secondo motivo di ricorso.
In effetti, l’analisi compiuta sul punto della scientia decoctionis dalla Corte territoriale si fissa propriamente sul presupposto dell’eventuale applicazione della revocatoria dei pagamenti normali, di cui alla L. Fall., articolo 67, comma 2, e non gia’ di quella dei pagamenti anormali, di cui al primo comma della disposizione quindi viene svolta secondo tale prospettiva esclusiva. Secondo quanto, del resto, la stessa sentenza impugnata riconosce espressamente (“escluso… che la societa’ abbia eseguito un pagamento anormale, viene a cadere quello che il Tribunale… ha definito l’indizio dirimente dell’effettiva conoscenza posseduta dalla banca in ordine allo stato di insolvenza della societa’ qui fallita”).
6.- In conclusione, il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata. Con rinvio della controversia alla Corte di Appello di Torino che, in diversa composizione, giudichera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della controversia alla Corte di Appello di Torino che, in diversa composizione, provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.