Ed invero, per il disposto dell’articolo 2231 c.c., l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge da’ luogo a nullita’ assoluta del rapporto tra professionista e cliente, rilevabile anche d’ufficio; e, privando il contratto di qualsiasi effetto, non attribuisce al professionista azione per il pagamento della retribuzione

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 30 gennaio 2017, n. 2291

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13060-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5658/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2016 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI EMILIO;

udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega orale dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati, deposita n. 2 cartoline di ricevimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’accoglimento (1 motivo del ricorso) del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione notificata il 10.3.1995, il geom. (OMISSIS) convenne innanzi al Tribunale di Roma (OMISSIS) s.r.l. chiedendone la condanna al pagamento dell’importo di Lire 19.188.000 a titolo di compenso per l’attivita’ professionale oggetto di due distinti incarichi affidatigli dai convenuti.

Questi ultimi si costituirono chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza del 2.9.2003 il Tribunale accolse la domanda e condanno’ i convenuti, in solido fra loro, a pagare al (OMISSIS) l’importo di Euro 9.910,00 oltre accessori e spese di lite.

2. (OMISSIS) s.r.l. (poi incorporata in (OMISSIS) s.r.l.) proposero appello chiedendo l’integrale riforma della sentenza; il (OMISSIS) si costitui’ domandando il rigetto del gravame.

La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione, rigetto’ la domanda del (OMISSIS) e compenso’ le spese di entrambi i gradi di giudizio.

A sostegno della decisione rilevo’ che il (OMISSIS) aveva affermato di aver svolto due incarichi progettuali, la cui documentazione risultava tuttavia sottoscritta da diversi professionisti e percio’ a questi ultimi riconducibile.

Osservo’ inoltre che, quand’anche fosse stato l’effettivo autore della prestazione, in base al disposto dell’articolo 2231 c.c., il (OMISSIS) non aveva azione per il pagamento del corrispettivo, trattandosi di attivita’ riservate e non risultando egli iscritto ad alcun albo professionale, in quanto dipendente comunale.

La corte romana specifico’, a tale ultimo proposito, che l’unica azione che il (OMISSIS) avrebbe potuto proporre era quella di arricchimento senza causa.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di due motivi. Gli intimati non si sono costituiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, il (OMISSIS) deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e degli articoli 2231 e 2041 c.c., nonche’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, assumendo che la corte d’appello avrebbe errato nel ritenere la natura riservata delle attivita’ oggetto di incarico.

Queste sarebbero infatti consistite nella “consulenza ed assistenza tecnica necessarie all’ottenimento di un’autorizzazione edilizia” per realizzare un muro di recinzione, ovvero nella “assistenza per effettuare uno studio di fattibilita’ sulla possibilita’ di utilizzare un immobile frazionandolo in un complesso di mini unita’ immobiliari”; attivita’, tutte, che non prevedevano il compimento di atti riservati ad un professionista iscritto ad albo ed erano percio’ liberamente esercitabili in forma di lavoro autonomo.

Il ricorrente osserva inoltre che la questione relativa alla natura necessitata delle attivita’ non era mai stata sollevata dalle controparti, le cui contestazioni si erano limitate ai profili dell’individuazione del professionista titolare del credito, e che pertanto la decisione della corte era affetta da ultrapetizione, e si duole che la corte d’appello abbia omesso di considerare il fatto ch’egli, ancorche’ dipendente comunale, era stato autorizzato dalla propria amministrazione di appartenenza all’espletamento del secondo dei due incarichi.

Infine contesta l’applicabilita’ alla fattispecie del rimedio dell’azione generale di arricchimento, non sussistendone i presupposti.

5. I motivi sono infondati.

La sentenza si fonda su una duplice ratio decidendi ovvero la mancata esecuzione da parte dell’attore della prestazione per la quel ha chiesto il pagamento del compenso e, in ogni caso, la mancata iscrizione dello stesso nell’albo professionale previsto dalla legge quest’ultima ratio e’ assorbente di ogni altra ragione. Ed invero, per il disposto dell’articolo 2231 c.c., l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge da’ luogo a nullita’ assoluta del rapporto tra professionista e cliente, rilevabile anche d’ufficio; e, privando il contratto di qualsiasi effetto, non attribuisce al professionista azione per il pagamento della retribuzione (v. Cass. n. 14085/2010; Cass. n 13214/2006; Cass. n. 3021/2005).

Di tale principio ha fatto buon governo la sentenza della corte d’appello.

Quanto, poi, all’accertamento circa la natura delle attivita’, la corte d’appello ha rilevato le stesse si compendiarono dell’elaborazione di tavole progettuali e planimetriche, incombenze certamente tipiche di una prestazione d’opera di competenza di un tecnico professionista, tant’e’ che le tavole vennero sottoscritte da un architetto e da un ingegnere. L’accertamento in merito alla natura dell’attivita’ prestata, compiuta dalla corte d’appello ha ad oggetto un indagine di natura tecnica, che e’ riservata al giudice di merito e, come tale, e’ sottratta al sindacato di legittimita’, tranne il casi di inesistenza o apparenza della motivazione. Qui occorre rilevare che trova applicazione ratione temporis l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui e’ inammissibile il motivo di ricorso per l’omesso esame di elementi istruttori ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice. La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. v. Cass. 14324/15; S.U. 8053/14.

Il rilievo della mancata iscrizione del (OMISSIS) all’albo professionale dei geometri appare peraltro decisivo, ai fini dell’invocato diritto al compenso, a prescindere dal fatto che egli fosse stato parzialmente autorizzato dal proprio ente datore allo svolgimento di uno dei due incarichi.

Quanto precede assorbe ogni altra considerazione in punto all’esperibilita’ dell’azione generale di arricchimento, che comunque il ricorrente non ha mai inteso proporre.

Il ricorso e’ dunque meritevole di rigetto.

Non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva, non vi e’ regolazione delle spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, ratione temporis applicabile, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, articolo 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.

La presente sentenza e’ stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio (OMISSIS).

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.