l’articolo 1749 c.c. obbliga il proponente a fornire all’agente tutte le informazioni, in particolare, un estratto dei libri contabili, necessario per verificare l’importo delle provvigioni liquidate, ma non riconosce all’agente un diritto di richiedere estratti conto di quelle ipotetiche provvigioni che il proponente contesta. Piuttosto, e’ onere dell’agente depositare tutta la documentazione necessaria a provare il suo credito: l’agente, al fine di ottenere il pagamento delle provvigioni ha l’onere di provare l’avvenuta conclusione degli affari, e non puo’ supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta di esibizione della contabilita’ aziendale del preponente; soprattutto, al mancato assolvimento di tale onere non si puo’ ovviare con la richiesta di esibizione, la quale esige, comunque, l’indicazione di documenti specificamente individuati o individuabili, non potendo concernere tutti i documenti contabili relativi al rapporto controverso.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 25 gennaio 2017, n. 1885

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25495-2012 proposto da:

(OMISSIS) S.n.c. in liquidazione, c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a., (succeduta a (OMISSIS) S.p.a.) c.f. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1094/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La societa’ (OMISSIS) interponeva appello avverso la sentenza non definitiva n. 432 del 2006, depositata il 10 aprile 2006, con la quale il Tribunale di Parma dichiarava non dovute da (OMISSIS) spa, le provvigioni in relazione ad affari relativi alla telefonia mobile e agli affari conclusi con (OMISSIS) e quelli con (OMISSIS), nonche’ dava atto che (OMISSIS), era receduta dal contratto con preavviso e con dispensa della prestazione da parte dell’agente, dichiarava cessato il rapporto di agenzia con diritto per l’agente alla corresponsione dell’indennita’ sostitutiva di preavviso e delle altre indennita’ spettanti in base alla contrattazione collettiva.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 1094 del 2011, pronunciandosi su appello proposto da (OMISSIS) snc., e su appello incidentale da (OMISSIS) spa. rigettava entrambi gli appelli, compensava integralmente le spese del giudizio di secondo grado. Secondo la Corte di Bologna, correttamente, il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di incompetenza, posto che la societa’ (OMISSIS), per risolvere la relativa questione, aveva richiamato solo l’aspetto fiduciario intercorrente con il legale rappresentante di parte appellante ( (OMISSIS)), laddove tale aspetto era insufficiente, posto che si trattava di un elemento presente anche nei rapporti commerciali tra imprenditori. Avuto riguardo ai rapporti con (OMISSIS). il mancato diritto alla provvigione discenderebbe, non gia’ dall’oggetto delle forniture, visto che il suddetto cliente si occupava di pubblica illuminazione, ma dalla clausola contrattuale di cui all’articolo 1 punto 1.3, secondo il quale il presente mandato non comprendeva i seguenti Enti statali: (OMISSIS). In tale esclusione delle competenze di Agenzia non sarebbero comprese le gare indette emessi localmente dai singoli Compartimenti- (OMISSIS)., infatti, appartiene al gruppo (OMISSIS) La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta dalla societa’ (OMISSIS) snc., con ricorso affidato a due motivi. (OMISSIS) spa (succeduta a (OMISSIS) spa.) ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo la societa’ (OMISSIS) lamenta la violazione dell’articolo 409 c.p.c., comma 3, e articolo 413 c.p.c., comma 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 2. Violazione della competenza esclusiva per materia del Tribunale di,. Roma in funzione di Giudice del lavoro, incompetenza territoriale del Tribunale di Parma. Secondo la ricorrente, la Corte di Bologna avrebbe errato nell’aver rigettato l’eccezione di incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Bologna perche’, trattandosi di contratto di agenzia competente, sarebbe stato il Tribunale di Roma in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro. In particolare, la Corte di Bologna non avrebbe tenuto conto:

a) che ai sensi dell’articolo 409 c.p.c., comma 3, le disposizioni processuali previste per le controversie in materia di lavoro si osservano anche per i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e di altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Nel caso in esame, sempre secondo la ricorrente, andrebbe seguito quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la forma societaria dell’agente non escluderebbe a priori l’apporto prevalentemente personale dei soci che agiscono per la societa’ nell’esecuzione del contratto.

b) La Corte distrettuale avrebbe omesso, altresi’, di pronunciarsi in relazione alla censura avanzata da (OMISSIS) in relazione alla violazione della competenza per territorio, posto che l’articolo 413 c.p.c., comma 4, stabilisce che, competente per territorio, per le controversie previste dall’articolo 409 c.c., comma 3, e’ il giudice nella cui circoscrizione e’ sorto il rapporto, ovvero si trova il domicilio dell’agente (…).

1.1.= Il motivo e’ infondato ed, essenzialmente, perche’ non coglie la ratio decidendi.

A proposito dell’applicabilita’ o meno dell’articolo 409 c.p.c., n. 3, nel caso che l’agente sia una societa’ sussistono, in dottrina ed in giurisprudenza, varie tesi che possono pero’ ricondursi a due filoni interpretativi principali: a) vi e’ chi afferma che vada sempre e, comunque, esclusa la parasubordinazione con riferimento a soggetti che si avvalgano di una autonoma struttura imprenditoriale e, in particolare, siano organizzati in societa’ (cfr. tra le altre Cass. n. 14454 del 06/11/2000); b) e chi invece ritiene che si debba valutare in concreto, caso per caso (e tra l’altro senza considerare di per se’ decisivo se sussista o non sussista una struttura imprenditoriale e/o una struttura sociale), se l’opera prestata abbia o meno il carattere “prevalentemente personale” di cui parla il Legislatore nella norma predetta (cfr. Cass. n. 709 del 24/01/1998). In realta’, ciascuna delle due fondamentali tesi e’ parzialmente condivisibile; e’, infatti, certamente esatto che la sussistenza di una societa’ (soprattutto di una societa’ di capitali) e’, quantomeno in linea generale, ben difficilmente conciliabile con la sussistenza della suddetta parasubordinazione; ma e’ indubbiamente altrettanto esatto che tale rilievo (a ben vedere di valore essenzialmente statistico; non sussistendo un’inconciliabilita’ teorica ed universale) non puo’ essere eretto a regola assoluta e senza eccezioni; in quanto l’organizzazione in forma sociale puo’, sia pur raramente ed eccezionalmente, essere conciliabile con la sussistenza del carattere prevalentemente personale dell’attivita’; si’ pensi ad es. ai casi in cui la sussistenza di una societa’ e’ imposta o resa conveniente da situazioni (economiche, fiscali, contrattuali ecc.) contingenti ma serve solo a mascherare (lasciandola immutata) una situazione di concreta parasubordinazione. Pertanto, sembra corretto ritenere che l’esistenza di una organizzazione in forma sociale dell’agenzia, autorizza solo una (mera) presunzione di insussistenza del carattere prevalentemente personale dell’attivita’ svolta e, quindi, di insussistenza della parasubordinazione, ferma restando la possibilita’ per qualunque soggetto interessato di fornire la prova contraria.

Ora, nel caso di specie, pur aderendo alla seconda prospettazione, cioe’, alla tesi secondo cui l’organizzazione in forma sociale puo’ essere conciliabile con la sussistenza del carattere prevalentemente personale dell’attivita’, tuttavia, la decisione impugnata ha escluso, con motivazione sintetica, ma chiara, che la societa’ (OMISSIS) avesse dimostrato la sussistenza degli elementi necessari per identificare il carattere personale dell’attivita’ dell’agenzia svolta dalla societa’, non essendo sufficiente il semplice richiamo all’aspetto fiduciario del rapporto intercorrente con il legale rappresentante della stessa societa’ ( (OMISSIS)), posto che l’aspetto fiduciario non era decisivo perche’ un elemento normalmente presente nei rapporti commerciali tra imprenditori. Si tratta, dunque, come e’ di tutta evidenza, di un’interpretazione dei dati processuali non suscettibile di essere vagliata in sede di legittimita’ dato che non presenta vizi logici e/o giuridici ed e’ coerente con la circostanza che la qualita’ di agente e’ stata assunta da una societa’ di persone che costituisce, di per se’, un autonomo centro di imputazione, che si pone tra socio e proponente. La ricorrente, per altro, non ha, neppure in questa sede, prospettato un’omessa valutazione di altri e diversi elementi decisivi a favore della natura personale dell’attivita’ di agenzia svolta dalla societa’ (OMISSIS).

1.2. = Rimane assorbito il secondo profilo del motivo posto che non ricorrendo, nel caso in esame, un’ipotesi di cui all’articolo 409 c.c., n. 3, la competenza territoriale andava, come in realta’ e’ stata determinata, facendo riferimento al forum contractus ex articolo 20 c.p.c..

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. Violazione dell’articolo 1749 c.c. e articolo 210 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e conseguente diniego delle provvigioni spettanti alla societa’ (OMISSIS) snc per gli affari conclusi con la (OMISSIS) spa e con il cliente (OMISSIS). spa. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe rigetto, con motivazione insufficiente o contraddittoria, le istanze istruttorie di (OMISSIS) volte ad ottenere da parte della proponente (OMISSIS) le scritture contabili ai sensi dell’articolo 1749 c.c. e articolo 210 c.p.c., negando alla stessa (OMISSIS) la possibilita’ di quantificare e dimostrare l’importo delle provvigioni relative agli affari conclusi con il cliente (OMISSIS) perche’ tutta la documentazione necessaria per dimostrare le proprie allegazioni erano nella disponibilita’ della sola (OMISSIS).

In particolare, la Corte distrettuale riconosceva che alla societa’ (OMISSIS) snc., sarebbero spettate le provvigioni relative alle commesse della societa’ (OMISSIS). che la stessa aveva procurato alla (OMISSIS), tuttavia, avrebbe escluso la sussistenza del diritto della (OMISSIS) ad ottenere le provvigioni derivanti dagli affari relativi alle gare di appalto di (OMISSIS). aggiudicate dalla (OMISSIS) grazie all’attivita’ svolta da (OMISSIS).

2.1.= Il motivo non puo’ essere accolto.

Va qui premesso che il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di esibizione di documenti, proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (nella specie i registri contabili della societa’ (OMISSIS)), non e’ sindacabile in Cassazione, poiche’, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile, soltanto, quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde” e l’iniziativa non presenti finalita’ esplorative, la valutazione della relativa indispensabilita’ e’ rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere, non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. (Cass. n. 4375 del 23/02/2010).

Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha chiarito le ragioni per le quali ha rigettato l’istanza di esibizione dei registri contabili della (OMISSIS) specificando che “(…) nulla chiariscono, in un quadro normativo e tecnico cosi’ composito, le testimonianze di (OMISSIS) e (OMISSIS). (…) e, neppure, i documenti depositati dalla (OMISSIS) chiariscono alcunche’: quelli che farebbero riferimento ad aggiudicazioni acquisite non descrivono di che si tratterebbe, quelli intestate a (OMISSIS) e contenenti offerte dirette a (OMISSIS). relative a diverse tipologie (….) non rendono ragione in ordine all’esito della proposta e alla sua traduzione in ordine (…) Infine, va precisato che la Corte non ritiene utilizzabile l’operazione che sarebbe di carattere, esclusivamente, logico-induttivo, per la quale dal fatto che nei prospetti fatture che costituisce l’allegato 6 bis dell’appellante principale (si tratta di alcuni estratti conto per agente di (OMISSIS) intestate a (OMISSIS)) compaia il riconoscimento di provvigione per rapporti con (OMISSIS) questo dovrebbe necessariamente portare ad affermare la spettanza della provvigione in ogni caso di rapporti con (OMISSIS) o imprese appartenenti al gruppo (….)”.

2.2.= la ricorrente, a sua volta, non tiene conto che l’articolo 1749 c.c. obbliga il proponente a fornire all’agente tutte le informazioni, in particolare, un estratto dei libri contabili, necessario per verificare l’importo delle provvigioni liquidate, ma non riconosce all’agente un diritto di richiedere estratti conto di quelle ipotetiche provvigioni che il proponente contesta. Piuttosto, e’ onere dell’agente depositare tutta la documentazione necessaria a provare il suo credito: l’agente, al fine di ottenere il pagamento delle provvigioni ha l’onere di provare l’avvenuta conclusione degli affari, e non puo’ supplire al mancato assolvimento dello stesso mediante richiesta di esibizione della contabilita’ aziendale del preponente; soprattutto, al mancato assolvimento di tale onere non si puo’ ovviare con la richiesta di esibizione, la quale esige, comunque, l’indicazione di documenti specificamente individuati o individuabili, non potendo concernere tutti i documenti contabili relativi al rapporto controverso. (Il principio e’ ormai consolidato in giurisprudenza: Cass., 7 luglio 2011, n. 14968; Cass., 19 settembre 2002, n. 13721; Cass., 9 luglio 1996, n. 6258; Cass., 17 dicembre 1994, n. 10834).

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.