nell’esercizio del potere di attribuzione dell’immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall’articolo 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti all’assegnazione
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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 20 gennaio 2017, n. 1596
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20986-2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), tutti in qualita’ di eredi del sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2639/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2016 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI EMILIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel giudizio di divisione dell’eredita’ di (OMISSIS), cui succedettero in parti uguali i figli legittimi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), il Tribunale di Napoli dichiaro’ con sentenza non definitiva n. 5023/1987 l’indivisibilita’ dell’unico cespite ereditario, costituito da una porzione di fabbricato sita in (OMISSIS), e ne dispose la vendita all’incanto al prezzo base di Lire 51.000.000.
Sull’appello proposto da (OMISSIS) la Corte d’Appello di Napoli dispose che bene fosse posto in vendita al prezzo base di Lire 10.500.000; il ricorso per cassazione avverso tale decisione fu respinto con sentenza n. 11891/1998.
Proseguito il giudizio in primo grado, tutte le parti chiesero l’attribuzione dell’immobile ad un prezzo che secondo (OMISSIS) e gli eredi di (OMISSIS) (nelle more deceduto) doveva essere quello fissato dalla corte d’appello, mentre secondo (OMISSIS) andava aggiornato alle mutate condizioni del mercato.
Con sentenza del 17.7.2001 il tribunale attribui’ l’immobile a (OMISSIS), condannandolo al pagamento del conguaglio in favore dei coeredi.
(OMISSIS) e gli eredi di (OMISSIS) appellarono la sentenza lamentando che il tribunale non si era attenuto ai criteri di attribuzione dei beni ereditari di cui all’articolo 720 c.p.c., ed al giudicato interno formatosi in merito alla vendita gia’ disposta. Costituitosi (OMISSIS), la corte accolse il gravame. Sul ricorso proposto dal medesimo, la Corte di Cassazione annullo’ la sentenza con rinvio ad altra sezione della corte di Napoli anche per la statuizione sulle spese.
Osservo’ in proposito che il giudicato formatosi riguardava esclusivamente l’indivisibilita’ dell’immobile e che quella di attribuzione del bene non costituiva una domanda in senso tecnico, ma una mera richiesta sempre ammissibile nel caso di accertata indivisibilita’, anche per il caso di vendita gia’ disposta.
Con separati atti riassunsero il giudizio (OMISSIS) e gli eredi di (OMISSIS) (anch’egli nel frattempo deceduto) e di (OMISSIS) (nonche’ della di lui moglie (OMISSIS), essa pure nelle more deceduta).
Riuniti i giudizi, la Corte d’Appello di Napoli attribui’ l’immobile in comunione pro indiviso per meta’ agli eredi di (OMISSIS) secondo le rispettive quote e per la restante agli eredi di (OMISSIS) (e di (OMISSIS)), condannando gli assegnatari al pagamento, a titolo di addebito dell’eccedenza, dell’importo complessivo di 63.333,00 in favore dei restanti coeredi.
3. Avverso tale decisione gli eredi di (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria. Gli eredi di (OMISSIS) hanno depositato controricorso mentre i restanti intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo rilevare che con la memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., i ricorrenti hanno denunciato la inammissibilita’ della domanda di attribuzione congiunta formulata dagli eredi di (OMISSIS) sul rilievo che la coerede (di (OMISSIS) e di (OMISSIS)), (OMISSIS), rimasta contumace nel giudizio di rinvio, non aveva formulato alcuna domanda in proposito.
La questione, essendo stata formulata per la prima volta con la memoria ex articolo 378 c.p.c., che ha carattere meramente illustrativo dei motivi e delle difese formulate con il ricorso(S.U. 11097/2006), inammissibile.
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 720 e 2909 c.c., lamentando che la corte d’appello avrebbe omesso di considerare che nel giudizio di cassazione gli eredi di (OMISSIS) non avevano depositato controricorso, limitandosi a presenziare all’udienza di discussione ove avevano concluso per il rigetto del ricorso.
Tale comportamento, ad avviso dei ricorrenti, appare incompatibile con la richiesta di attribuzione del bene poi riformulata nel giudizio di rinvio, poiche’ la mancata proposizione di tale richiesta nel giudizio di cassazione equivaleva a tacita rinunzia alla stessa.
2. Il motivo e’ infondato.
Appare del tutto fuori luogo nella specie il richiamo al principio formulato nel precedente di legittimita’ citato dai ricorrenti, posto che deve escludersi che la mancata riproposizione dell’istanza di attribuzione nel giudizio di legittimita’ possa integrare revoca tacita della precedente istanza, tenuto conto dell’oggetto del sindacato della Corte di Cassazione, che non procede all’esame di domande od eccezioni relative al merito della causa.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’articolo 720 c.c., e vizio di motivazione in relazione al rigetto della loro richiesta di assegnazione dell’immobile, che assumono supportata da una mera enunciazione di principi di diritto anziche’ da specifiche ragioni di opportunita’.
4. Il motivo e’ infondato.
Preliminarmente va esclusa l’applicabilita’ alla specie dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, articolo 54, posto che la sentenza impugnata stata pubblicata il 17 luglio 2012 mentre la norma si applica ai provvedimenti pubblicati dall’il settembre 2012.
La sentenza impugnata ha ritenuto che, nell’attribuzione del bene ai sensi dell’articolo 720 c.c., doveva essere data la preferenza alla richiesta dei coeredi che congiuntamente rappresentavano la quota maggiore, correttamente escludendo rilevanza al criterio adottato dal tribunale che aveva dato preferenza ai coeredi che avevano formulato l’offerta del prezzo maggiore (Cass. 10216/2015; 1158/1995).
Orbene, e’ pur vero che, nell’esercizio del potere di attribuzione dell’immobile ritenuto non comodamente divisibile, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall’articolo 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti all’assegnazione (Cass. 1164172010) ma nella specie la doglianza dei ricorrenti e’ del tutto generica posto che – nel censurare la scelta operata dai Giudici – non indica le ragioni che sarebbero state dedotte a fondamento della richiesta di attribuzione in loro favore e che non sarebbero state esaminate, atteso che evidentemente avrebbe dovuto dimostrare la esistenza di motivi che – ove esaminati – avrebbero potuto condurre a una diversa attribuzione.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti soccombenti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, ratione temporis applicabile, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dei resistenti costituiti delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore Importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.