Vertendosi in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il principio da ribadire e’ che l’onere della prova dei difetti, come delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre, fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 28 febbraio 2017, n. 5194
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24831-2012 proposto da:
(OMISSIS) SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SNC;
– intimati –
avverso la sentenza n. 967/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito l’Avvocato Catalano per delega dell’Avvocato Gargani;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. (OMISSIS) convenne con citazione del 28.1.2001 dinanzi al Tribunale di Bergamo la (OMISSIS) s.p.a., deducendo di aver stipulato una scrittura privata in data 7.6.1999 con la quale la convenuta si era obbligata a fornirle una zattera galleggiante, sormontata da un carro/ponte con un argano azionante una benna destinata all’escavazione, nonche’ ad eseguire interventi idonei a garantire la piena funzionalita’ del macchinario. Esponeva l’attrice che nel dicembre 1999, due mesi dopo la consegna del macchinario, nel corso di una manovra di scavo, la benna, non piu’ controllata dall’argano, era caduta sul fondale di un laghetto. A seguito di apposito intervento tecnico, si era accertato che questo incidente dipendesse da un incendio sviluppatosi nella cassetta dell’energia elettrica. La benna rimase cosi’ incastrata sul fondale dell’invaso d’acqua e fu recuperata soltanto nel settembre 2000. La s.r.l. (OMISSIS) monto’ nel frattempo un’altra benna sull’argano ma i guasti all’impianto elettrico continuarono. Cio’ premesso, l’attrice chiedeva l’accertamento della responsabilita’ della (OMISSIS) s.p.a. per i vizi dell’impianto e per il suo inadempimento agli obblighi assunti con la scrittura del 7.6.1999, nonche’ la condanna al risarcimento dei danni pari ad Euro 296.017,86. La convenuta (OMISSIS) s.p.a. eccepiva il difetto di legittimazione attiva della s.r.l. (OMISSIS) (essendo legittimata la societa’ di leasing che aveva comprato il macchinario per concederlo in locazione finanziaria alla (OMISSIS)), nonche’ la prescrizione dell’azione per vizi ex articolo 1512 c.c.. La (OMISSIS) s.p.a. chiamava peraltro in causa la (OMISSIS) s.n.c., alla quale aveva affidato la revisione del macchinario. Con sentenza del 15 febbraio 2005, il Tribunale di Bergamo ritenne prescritta l’azione di garanzia di buon funzionamento ed accolse la domanda di garanzia per vizi della cosa venduta, condannando la (OMISSIS) s.p.a. al risarcimento dei danni quantificati in Euro 3.116,22, oltre accessori; il Tribunale accolse altresi’ la domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della (OMISSIS) s.n.c. Vennero proposti distinti appelli dalla (OMISSIS) s.n.c. e dalla (OMISSIS) s.r.l., con appello incidentale della (OMISSIS) s.p.a. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 967/2011 del 19 settembre 2011, accoglieva in parte le impugnazioni della (OMISSIS) s.n.c. e della (OMISSIS) s.p.a. soltanto in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, confermando per il resto la pronuncia del Tribunale. Quanto, in particolare, all’appello proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. (che aveva chiesto di accertare l’operativita’ della garanzia di buon funzionamento della draga, come dei vizi dell’impianto elettrico, nonche’ di condannare la (OMISSIS) s.p.a. ai danni per la sommersione delle benna idraulica e di disporre CTU, escludendo che si trattasse di danni evitabili con l’uso dell’ordinaria diligenza), la Corte di Brescia ribadiva la prescrizione dell’azione di garanzia di buon funzionamento, per mancata prova di atti interruttivi, nonche’ il rigetto della pretesa risarcitoria di altri voci di danno, negando l’ammissibilita’ di una CTU esplorativa, come pure la ravvisabilita’ di un nesso causale tra il sinistro del 1999 e i danni patiti un anno dopo, invocando le risultanze di un sopralluogo svolto dalle parti nel laghetto all’epoca dell’inabissamento della benna.
La s.r.l. (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in due motivi, rimanendo intimate, senza svolgere attivita’ difensiva, la (OMISSIS) s.n.c. e la (OMISSIS) s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ inammissibile l’istanza rivolta dalla (OMISSIS) s.r.l. volta alla ricostruzione dei propri fascicoli di parte relativi alla causa d’appello da essa promossa ed alla causa davanti al Tribunale, in quanto nel giudizio di cassazione non e’ possibile procedere alla ricostruzione di fascicoli del giudizio di merito, essendo al giudice di legittimita’ impediti accertamenti ed apprezzamenti di fatto (cosi’ Cass. Sez. L, Sentenza n. 5123 del 09/03/2005).
I.II primo motivo di ricorso della (OMISSIS) s.r.l. critica il difetto di motivazione in relazione alla mancanza di prova del nesso causale tra evento lesivo e danni reclamati, quanto ai costi sostenuti per la riparazione del guasto all’impianto elettrico e per il montaggio e collegamento elettrico alla nuova benna, nonche’ ai costi per il recupero della benna sommersa. Il Tribunale aveva al riguardo affermato che tali costi erano derivati in conseguenza di un urto tra la nuova benna utilizzata dall’attrice e quella sommersa, come della minore capacita’ escavatrice della stessa benna montata in sostituzione di quella sommersa. Si assume dalla ricorrente che la Corte d’Appello, accertando la mancanza di prova del nesso causale tra evento e danni invocati, abbia posto a fondamento della sua decisione una questione non sottoposta al contraddittorio delle parti. Vengono riprese in ricorso le conclusioni istruttorie svolte dall’attrice, anche quanto alle indagini da devolvere al CTU, come pure le deposizioni testimoniali assunte in primo grado, per dimostrare come risultasse provato che la benna venduta dalla (OMISSIS) s.p.a. era rimasta intrappolata nella sabbia, ed era stata percio’ sostituita con altra avente minore capacita’ estrattiva, la quale aveva poi subito danneggiamenti per gli urti con quella sommersa, determinando la necessita’ delle riparazioni.
Il secondo motivo di ricorso della (OMISSIS) s.r.l. denuncia la nullita’ della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, non avendo la Corte d’Appello segnalato alle parti la questione, da essa ritenuta decisiva, del difetto di prova del nesso causale tra evento e danni lamentati.
1.1. I due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, sono del tutto infondati.
Vertendosi in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il principio da ribadire e’ che l’onere della prova dei difetti, come delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre, fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18125 del 26/07/2013).
La Corte d’Appello ha confermato il giudizio del Tribunale, il quale aveva negato la risarcibilita’ dei danni lamentati dalla (OMISSIS) s.r.l. per la sommersione della benna idraulica e sostenuto che gli stessi fossero evitabili con l’uso dell’ordinaria diligenza. Per la Corte di Brescia non era ravvisabile il nesso causale tra il sinistro del 1999 e i danni patiti un anno dopo, anche alla luce dell’esito del sopralluogo svolto dalle parti nel laghetto all’epoca dell’inabissamento della benna. La ricorrente riafferma la circostanza che la benna venduta dalla (OMISSIS) s.p.a. era rimasta intrappolata nella sabbia, ed era stata percio’ sostituita con altra avente minore capacita’ estrattiva, e da tali fatti, che assume comprovati, reputa che fosse ricostruibile il nesso di derivazione causale con i danneggiamenti subiti dalla benna sostitutiva per gli urti subiti da quella sommersa.
Ora, in tema di risarcimento del danno, l’accertamento dei presupposti per l’applicabilita’ della disciplina di cui all’articolo 1227 c.c., comma 2 – che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, e che percio’ impone allo stesso non soltanto un mero comportamento inerte ed omissivo, quanto una condotta attiva o positiva funzionale a limitare le conseguenze pregiudizievoli del fatto lesivo – integra un’indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimita’, se sorretta da congrua motivazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15231 del 05/07/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20283 del 14/10/2004). L’errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento e’, del resto, censurabile in sede di legittimita’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, mentre l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce sempre una valutazione di fatto, sottratta percio’ al sindacato di legittimita’ se adeguatamente motivata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014).
Avendo la convenuta (OMISSIS) s.p.a., come si legge in ricorso con riferimento alla decisione del Tribunale, specificamente dedotto l’evitabilita’ di tali danni da parte della (OMISSIS) s.r.l., prospettando gli elementi di fatto dai quali si potesse desumere l’aggravamento prodotto dal comportamento della stessa danneggiata, ed essendo stata riproposta in appello tale questione, spettava certamente al giudice dell’impugnazione decidere sull’incidenza causale della responsabilita’ per i difetti del macchinario imputabile alla venditrice (OMISSIS) s.p.a., ovvero della successiva condotta mantenuta dalla (OMISSIS) s.r.l. con riguardo agli ulteriori danni da questa pretesi.
Il primo motivo di ricorso, censurando la sentenza impugnata per vizio della motivazione, risulta, in realta’, inteso a criticare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito in maniera da far preferire il diverso convincimento soggettivo della parte, proponendo un asserito migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti quanto al verificarsi di certi danni ed alla sussistenza del loro nesso causale con gli originari difetti del macchinario venduto. Tali aspetti del giudizio sono pero’ interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, in quanto attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’ “iter” formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pur nella formulazione, qui applicabile ratione temporis, antecedente al Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012. Il primo motivo di ricorso si risolve, cosi’, in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di cassazione.
Ne’ sussiste contraddittorieta’ tra il rifiuto della Corte d’Appello di procedere all’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio e l’affermazione del difetto di prova della sussistenza del nesso di causalita’ fra il fatto dei vizi dell’impianto elettrico della draga ed i danni ulteriori lamentati, in quanto la CTU non e’ posta nella disponibilita’ delle parti, ma rimessa alla discrezionalita’ del giudice del merito, il quale puo’ ammetterla quando valuti la completezza dell’istruttoria affidata all’onere probatorio dei contendenti, mentre il rigetto della domanda per difetto di prova del nesso causale si fonda sull’efficacia dimostrativa degli elementi raccolti per pervenire alla decisione e riguarda i fatti materiali, la cui valutazione probabilistica e’ rimessa al giudice di merito.
Quanto, in particolare, al secondo motivo di ricorso, rientrando, come visto, nel tema devoluto al giudice d’appello il profilo del rilievo causale delle condotte attribuibili alla venditrice (OMISSIS) s.p.a. ed alla compratrice (OMISSIS) s.r.l. con riferimento ai danni da quest’ultima subiti a causa della sommersione della benna, e’ pure da escludere la nullita’ della sentenza impugnata per aver la Corte d’appello ritenuto la carenza di prova del nesso eziologico, non trattandosi di questione esaminata d’ufficio e non essendo state le parti private della possibilita’ di contraddire in ordine alla valenza probatoria delle allegazioni gia’ esistenti al riguardo in atti.
2. Consegue il rigetto del ricorso. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto le intimate non hanno svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.