Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 29 marzo 2017, n. 8159

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che agisca ai sensi dell’articolo 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile ratione temporis) non e’ soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile risarcitoria spettante al danneggiato della circolazione stradale, perche’ il suo diritto non e’ condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, prevista dalla legge, che e’ soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale

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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 29 marzo 2017, n. 8159

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEIZONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5708/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., gia’ (OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 500/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata l’11/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di rivalsa Decreto Legislativo n. 209 del 2005, ex articolo 292, proposta da (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di (OMISSIS) e pari alla somma corrisposta dalle Generali quale impresa designata dal FGVS in favore di un danneggiato da sinistro stradale con la vettura del (OMISSIS), priva di copertura assicurativa, veniva accolta in primo grado, con pronuncia confermata in appello dalla sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 500/2015, pubblicata l’11.8.2015, che rigettava l’eccezione di prescrizione biennale sollevata dal (OMISSIS), ritenendo che il termine di prescrizione fosse decennale.

Il (OMISSIS) propone cinque motivi di ricorso per cassazione illustrati da memoria.

Resiste (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.

Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, esaminate anche le argomentazioni contenute nella memoria, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

In relazione al primo motivo, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto gia’ affermato da questa Corte con la sentenza n. 15303 del 2013: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che agisca ai sensi dell’articolo 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile ratione temporis) non e’ soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile risarcitoria spettante al danneggiato della circolazione stradale, perche’ il suo diritto non e’ condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, prevista dalla legge, che e’ soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale”, di recente riaffermato da questa Corte con la sentenza n. 930 del 2017.

Quanto al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento del concorso di colpa in capo al danneggiato, la sentenza resiste alle censure nella sua ratio decidendi secondo la quale, in questo particolare caso, il concorso di colpa non era rilevabile anche d’ufficio, ma doveva formare oggetto di una eccezione propria, da proporre nel rispetto dei termini di legge e delle preclusioni operanti, in quanto oggetto del giudizio non e’ il risarcimento del danno sulla base dell’accertamento delle responsabilita’ ma la particolare azione di rivalsa che spetta all’impresa designata che ha pagato nei confronti del danneggiante, proprietario di veicolo privo di assicurazione: il concorso avrebbe potuto rilevare ma avrebbe dovuto essere dedotto, per contestare un eventuale cattivo pagamento effettuato dall’assicuratore il quale, prima di pagare, avrebbe dovuto far valere il concorso di colpa, con apposita eccezione di parte che avrebbe ampliato il thema decidendum.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali al 15% ed accessori.

Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

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Avv. Umberto Davide

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