la declaratoria di fallimento, qualora faccia seguito alla pronuncia di inammissibilita’ di una proposta di concordato preventivo non richiede ulteriori adempimenti procedurali, ivi compresa la preventiva audizione del debitore, inquadrandosi in una procedura unitaria, seppure bifasica (Sez. 1, Sentenza n. 3324 del 19/02/2016) nella quale quest’ultimo ha gia’ formalizzato il rapporto processuale innanzi al Tribunale ed il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento gli e’ noto fin dal momento della presentazione della domanda concordataria, sicche’ lo stesso e’ posto nelle condizioni di predisporre i mezzi di difesa piu’ adeguati sia in ordine all’ammissibilita’ della proposta, che per contrastare la richiesta di fallimento
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2646/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.N.C., (C.F. (OMISSIS)), in persona del socio amministratore nonche’ dei soci illimitatamente responsabili: (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C. E DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D’APPELLO DI MILANO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4425/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, emessa il 27/11/2014 e depositata il 10/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
FATTO E DIRITTO
1. La (OMISSIS) S.N.C., (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 4425 depositata in data 10 dicembre 2014, con la quale la Corte di appello di Milano ha rigettato il reclamo interposto ai sensi della L. Fall., articolo 18, avverso la sentenza n. 367/2014 del Tribunale di Monza con cui era stato dichiarato il fallimento della societa’ e il fallimento in estensione delle persone fisiche in quanto soci illimitatamente responsabili.
L’intimata curatela del FALLIMENTO (OMISSIS) S.N.C. e dei soci illimitatamente responsbili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS), ha resistito con controricorso con il quale ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, depositando anche memoria.
2. L’unico motivo di ricorso deduce la nullita’ della sentenza di fallimento per violazione del diritto di difesa dei falliti, atteso che solo la societa’ sarebbe stata convocata per l’audizione e peraltro con riferimento esclusivo alla domanda di ammissione al concordato preventivo e non anche al fallimento, dichiarato “ci sorpresa” su iniziativa del Pubblico Ministero presente in udienza, mentre i soci non avrebbero avuto alcuna comunicazione della possibilita’ di un loro fallimento in estensione.
3. – Il motivo e’ infondato, dovendosi affermare che la declaratoria di fallimento, qualora faccia seguito alla pronuncia di inammissibilita’ di una proposta di concordato preventivo non richiede ulteriori adempimenti procedurali, ivi compresa la preventiva audizione del debitore, inquadrandosi in una procedura unitaria, seppure bifasica (Sez. 1, Sentenza n. 3324 del 19/02/2016) nella quale quest’ultimo ha gia’ formalizzato il rapporto processuale innanzi al Tribunale ed il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento gli e’ noto fin dal momento della presentazione della domanda concordataria, sicche’ lo stesso e’ posto nelle condizioni di predisporre i mezzi di difesa piu’ adeguati sia in ordine all’ammissibilita’ della proposta, che per contrastare la richiesta di fallimento (Sez. 6-1, Ordinanza n. 25587 del 18/12/2015).
Nella specie la Corte territoriale ha accertato che l’udienza per l’audizione del debitore in Camera di consiglio era stata comunicata sia alla societa’ che ai soci, il cui fallimento in estensione consegue ex lege alla loro posizione di soci illimitatamente responsabili.
4. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in E 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.