Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 13 settembre 2017, n. 21173
Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2, e articolo 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneita’ ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunita’ o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio.
Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 13 settembre 2017, n. 21173
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2553-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1030/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 02/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.
RITENUTO
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte ritenendo la manifesta infondatezza del ricorso posto che il primo motivo e’ inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza ed il secondo motivo e’ infondato posto che la sentenza impugnata ha motivato correttamente e con puntualita’ circa il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del (OMISSIS), il quale non aveva avanzato alcuna istanza istruttoria per provare la sua diligenza professionale.
La proposta del relatore e’ stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
CONSIDERATO
che:
1.= La Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello proposto da (OMISSIS) avverso l’avvocato (OMISSIS), cosi’ revocando il decreto ingiuntivo che quest’ultimo aveva ottenuto per il pagamento di alcune prestazioni professionali giudiziarie svolte in favore dell’appellante/opponente (OMISSIS).
La Corte territoriale, per quello che qui interessa, riconosceva fondate le eccezioni formulate dal debitore in sede di opposizione al decreto ingiuntivo riguardanti la sussistenza della responsabilita’ professionale dell’avvocato (OMISSIS), che non lo aveva informato con diligenza circa la presenza di una causa di decadenza dall’azione che egli voleva promuovere per recuperare alcuni crediti di lavoro, decadenza che poi era stata infatti dichiarata dal giudice adito. I giudici di appello precisavano peraltro che nel giudizio di responsabilita’ spettava al professionista l’onere di fornire la prova della sua condotta diligente, onere che non era stato assolto dall’avvocato (OMISSIS) il quale, sul punto relativo alla corretta informazione data al cliente circa i rischi evidenti di reiezione delle sue domande ove fosse stata eccepita la decadenza prevista dall’articolo 36 del C.C.N.L., non aveva avanzato alcuna istanza istruttoria.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS), formulando un unico motivo. Resiste (OMISSIS) con apposito controricorso.
2.= Il ricorrente con l’unico motivo di ricorso eccepisce da un lato la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 346 c.p.c. e articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ la contraddittoria motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5. In particolare lamenta che la Corte d’Appello avrebbe riconosciuto la responsabilita’ professionale del (OMISSIS), senza che l’appellante nella sua impugnazione avesse riproposto la domanda riconvenzionale formulata in primo grado. Inoltre, i giudici di secondo grado avrebbero errato accogliendo la predetta riconvenzionale, senza che (OMISSIS) avesse provato la condotta negligente del professionista, onere che incombeva sul debitore opponente/appellante.
Rilevato che per quanto riguarda la presunta violazione degli articoli 112 e 346 c.p.c., appare sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte che afferma: ” Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato articolo 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione e’ giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimita’ di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilita’, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi” (tra le tante in questi termini Cass. n. 15367 del 2014). Nel caso di specie il ricorrente non ha riportato nel suo ricorso le domande proposte dall’appellante nella sua impugnazione, limitandosi ad affermare che questi avesse solo appellato sul punto riguardante la tardivita’ dell’opposizione a decreto ingiuntivo e non anche sulla responsabilita’ professionale del creditore.
Il motivo di ricorso su questo aspetto appare, quindi, inammissibile, senza bisogno peraltro di rilevare che l’eventuale violazione dell’articolo 112 c.p.c. andava eccepita ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 e non come violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3.
3.= Quanto, invece, al motivo inerente la violazione dell’articolo 2697 c.c., esso e’ palesemente infondato.
Si richiama a tal fine la sentenza n.14597 del 2004, che in massima ha affermato: “Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2, e articolo 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneita’ ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunita’ o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio.” (Conf. Cass. n. 8312/2011).
Nella specie, la sentenza impugnata ha motivato correttamente e con puntualita’ circa il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del (OMISSIS), il quale non aveva avanzato alcuna istanza istruttoria per provare la sua diligenza professionale.
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.