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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30044
l’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una deliberazione dell’assemblea di condominio, ai sensi dell’articolo 1137 c.c., va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione in conformita’ alla regola generale di cui all’articolo 342 cod. proc. civ., sicche’ la tempestivita’ del gravame va verificata in base alla data di notifica dell’atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice “ad quem”.
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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30044
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23258/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza della corte d’appello di Napoli n. 2684 dei 19/27.6.2013;
udita la relazione nella camera di consiglio del 19 settembre 2017 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Nola depositato in data 21.4.2005 (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedevano dichiararsi la nullita’ delle delibere assunte il 30.3.2001 ed il 22.6.2002 dall’assemblea del condominio (OMISSIS).
Esponevano che le delibere pregiudicavano il diritto ai “posti – auto” ad essi attribuito con gli atti di assegnazione dei rispettivi immobili.
Resisteva il condominio.
Con sentenza n. 2225/2007 l’adito tribunale rigettava la domanda, compensava per 1/2 le spese di lite e condannava i ricorrenti alla residua meta’.
Con ricorso depositato in data 1.12.2008 interponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS).
Resisteva il condominio.
Con sentenza n. 2684 del 19/27.6.2013 la corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame, siccome tardivamente proposto, e condannava gli appellanti alle spese.
Evidenziava la corte che il gravame era stato notificato in data 10.2.2009, ben oltre la scadenza – coincidente con l’1.12.2008 – del termine lungo ex articolo 327 cod. proc. civ..
Evidenziava altresi’ che nessun rilievo rivestiva la circostanza che il ricorso, con cui l’impugnazione era stata spiegata, era stato depositato in data 1.12.2008; che invero l’appello era da proporre con citazione, sicche’ la tempestivita’ del gravame era da riscontrare “in base alla data di notifica dell’atto di citazione e non alla data di deposito dell’atto di gravame nella cancelleria del giudice ad quem” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 3).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS); ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo, in forma duplice articolato, la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il condominio (OMISSIS) non ha svolto difese.
Con l’unico motivo, articolato in forma binaria, i ricorrenti denunciano ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 433 e 327 c.p.c.; la nullita’ della sentenza perche’ carente e contraddittoria nella motivazione, viziata da error in procedendo, resa in violazione del diritto di difesa.
Deducono, per quel che rileva in questa sede, che l’adozione della forma del ricorso non e’ valsa ad escludere, di gia’ all’atto del deposito dello stesso ricorso in cancelleria ed indipendentemente dalla notificazione, la valida e tempestiva instaurazione del rapporto processuale; che non ha alcuna efficacia preclusiva l’errore in cui sono eventualmente incorsi, atteso che hanno fatto affidamento sull’elaborazione giurisprudenziale di legittimita’ consolidata al tempo della proposizione dell’impugnazione; che dunque “andavano e vanno rimessi in termini per la riproposizione dell’atto di impugnazione” (cosi’ ricorso, pag. 9).
Il ricorso va respinto.
Alla data – 1.12.2008 – di deposito del ricorso recante l’atto di gravame avverso la sentenza n. 2225/2007 del tribunale di Nola l’indirizzo giurisprudenziale enunciato in via assolutamente prioritaria da questa Corte di legittimita’ era ben chiaro e si esprimeva nel senso che l’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una delibera dell’assemblea condominiale, in assenza di previsioni di legge “ad hoc”, va proposto – secondo la regola generale contenuta nell’articolo 342 c.p.c. – con citazione; cosicche’ la tempestivita’ dell’appello va verificata in base alla data di notifica dell’atto e non alla data di deposito dell’atto di gravame nella cancelleria del giudice “ad quem” (cfr. Cass. 8.4.2009, n. 8536; Cass. 25.2.2009, n. 4498, secondo cui, nei procedimenti nei quali l’appello, in base al principio di cui all’articolo 342 cod. proc. civ., va proposto con citazione, ai fini della “vocatio in ius”, vale la regola della conoscenza dell’atto da parte del destinatario; cosicche’ se, erroneamente, l’impugnazione, anziche’ con citazione, venga proposta con ricorso, per stabilirne la tempestivita’ occorre avere riguardo non alla data di deposito di quest’ultimo, ma alla data in cui lo stesso risulta notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza; Cass. 11.9.2008, n. 23412, secondo cui, qualora l’appello a sentenza pronunciata in esito ad un giudizio celebrato con rito ordinario (nella specie, impugnazione prevista dalla L. 16 marzo 1942, n. 267, articolo 99) venga proposto con la forma prescritta per l’appello alle sentenze pronunciate in esito a giudizio camerale, il deposito del ricorso, pur se tempestivo, non e’ idoneo alla costituzione di un valido rapporto processuale, il quale richiede che l’atto recettizio di impugnazione venga portato a conoscenza della parte entro il termine perentorio stabilito dall’articolo 325 c.p.c., nella forma legale della notificazione e nel luogo indicato dall’articolo 330 c.p.c., sicche’ l’eventuale sanatoria di tale atto nullo e’ ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata “medio tempore” alcuna decadenza – quale, appunto, quella conseguente all’inosservanza del termine perentorio entro il quale deve avvenire la ricezione dell’atto – che abbia determinato il passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, l’inammissibilita’ dell’appello; Cass. 11.4.2006, n. 8440, secondo cui in tema di condominio, l’impugnazione della delibera dell’assemblea puo’ avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di citazione, ma in quest’ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui all’articolo 1137 c.c., occorre tenere conto della data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, anziche’ di quella del successivo deposito in cancelleria, che avviene al momento dell’iscrizione a ruolo della causa).
In questo quadro non si delineano i margini dell'”overruling”.
Viepiu’ giacche’ l’insegnamento, di segno contrario, espresso da questa Corte con la pronuncia n. 18117 del 26.7.2013 (secondo cui in tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari del condominio, qualora il giudizio di primo grado sia stato introdotto con ricorso, anziche’ con citazione, puo’ essere introdotto con ricorso anche il giudizio di appello, e, in questo caso, il rispetto del termine di gravame e’ assicurato gia’ dal deposito del ricorso in cancelleria, a prescindere dalla sua successiva notificazione) non solo e’ evidentemente minoritario, ma risulta “contraddetto” dal successivo arresto n. 23692 del 6.11.2014 di questo stesso Giudice del diritto (secondo cui l’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una deliberazione dell’assemblea di condominio, ai sensi dell’articolo 1137 c.c., va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione in conformita’ alla regola generale di cui all’articolo 342 cod. proc. civ., sicche’ la tempestivita’ del gravame va verificata in base alla data di notifica dell’atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice “ad quem”) esattamente conforme al prioritario indirizzo ricostruttivo gia’ consolidatosi in precedenza e comunque consolidato alla data dell’1.12.2008 (nel medesimo senso cfr. ulteriormente Cass. (ord.) 5.4.2017, n. 8839).
Al cospetto del riferito “stato” dell’elaborazione giurisprudenziale ben avrebbero potuto e dovuto i ricorrenti alla data dell’1.12.2008 (allorche’ ebbero a depositare nella cancelleria della corte d’appello di Napoli il ricorso recante atto di gravame avverso la sentenza di prime cure del tribunale di Nola) aver piena cognizione dell’indirizzo giurisprudenziale del tutto prioritario e su tale scorta proporre l’atto di gravame nella forma “dovuta”, cioe’ mediante atto di citazione, o quanto meno notificare il ricorso entro l’1.12.2008.
Il condominio del parco (OMISSIS) non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.
Il ricorso e’ datato 17.9.2014.
Si da’ atto della sussistenza dei presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17), i ricorrenti, (OMISSIS) e (OMISSIS), siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’articolo 13 del medesimo d.p.r..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, (OMISSIS) e (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.