come noto, l’articolo 1366 cod. civ., detta una norma avente valore di criterio interpretativo integrativo, di conseguenza solo quando il contenuto letterale del negozio, letto attraverso le norme interpretative di cui agli articoli 1362-1365 cod. civ., resti oscuro, o, almeno, contradditorio o perplesso, il giudice, assegna significato negoziale all’operazione attingendo al canone predetto
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 4 dicembre 2017, n. 28947
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26846-2013 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2287/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
I FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) s.r.l. convenne in giudizio (OMISSIS) s.r.l. davanti al Tribunale di Milano per ottenere la risoluzione del contratto preliminare, stipulato tra le parti il 18/12/2007, con il quale la predetta si era resa promissaria cessionaria del contratto di locazione finanziaria relativo ad un immobile, denominato “(OMISSIS)”, sito in (OMISSIS), condotto dalla (OMISSIS) in locazione finanziaria da (OMISSIS) s.p.a., che ne era proprietaria, stante che la previsione di subentro della (OMISSIS) nella locazione finanziaria era venuta meno e la (OMISSIS), pur in presenza di espressa clausola (n. 3.2. e richiamata scrittura allegata sub lettera F), la quale prevedeva che in una tale eventualita’ quest’ultima avrebbe dovuto provvedere a riscattare l’immobile al fine di venderlo direttamente alla controparte, non si era mai attivata a tal fine.
La (OMISSIS), costituitasi, per quel che qui rileva, aveva dedotto, anche con effetto di riconvenzionale, che il contratto del 18/12/2007 e, in subordine la scrittura integrativa, allegata sub lettera F, si era risolto ex articolo 1457 cod. civ., per vano decorso del termine essenziale e per causa imputabile alla (OMISSIS), la quale non si era attivata per procurarsi i necessari mezzi finanziari, cosi’ affermandosi il diritto della (OMISSIS) di trattenere la somma versata dalla controparte a titolo di penale
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9821/010, accolta la domanda attorea, dichiaro’ risolto il contratto preliminare di cui alla scrittura allegata sub F al contratto del 18/12/2007 e condanno’ la (OMISSIS) a restituire alla (OMISSIS) la complessiva somma di Euro 16.500.000, oltre accessori.
La Corte di Appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza depositata il 3/6/2013, rigetto’ l’appello proposto dalla (OMISSIS).
(OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) s.r.l..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’articolo 1461 cod. civ., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Secondo l’assunto impugnatorio sussistevano i presupposti dettati dall’articolo 1461 cod. civ. perche’ essa avesse il diritto di sospendere l’esecuzione della propria prestazione, in quanto le condizioni patrimoniali della (OMISSIS) erano “divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione”. Trattasi, chiarisce il ricorso, di un’ipotesi di autotutela di tipo passivo volta a scongiurare l’evenienza di una lesione del sinallagma, che la situazione di fatto consente di prognosticare probabile. La disciplina in parola si applica al caso di specie in quanto contempla anche la situazione di sopravvenuta conoscenza delle inadeguate condizioni economiche della controparte, senza che occorra una effettiva sopravvenienza della situazione, prima ignorata dal contraente in bonis. Nel caso di specie, conclude la ricorrente, sussistevano piu’ che giustificate ragioni per sospendere cautelativamente la propria controprestazione: nonostante la (OMISSIS) avesse dichiarato di essere nelle condizioni economiche per portare a compimento l’operazione, implicante l’investimento di svariate decine di milioni di Euro, la stessa aveva mostrato difficolta’ a reperire e consegnare la caparra, ammontante a 10.000.000 di Euro; la (OMISSIS) ebbe a richiedere la ristrutturazione del debito della (OMISSIS), quale condizione per farla subentrare nel contratto di leasing; La (OMISSIS), al momento di versare il terzo acconto appaleso’ la propria illiquidita’, tanto da essere riuscita a corrispondere solo 1.500.000 Euro, invece dei previsti 2.000.000; a distanza di sei mesi la resistente non era stata in grado di ristrutturare il proprio debito e con lettera del 26/6/2008, oltre ad avere ammesso cio’, aveva chiesto l’intervento della (OMISSIS) per oltre 20.000.000 di Euro, dovendosi ritenere, quindi, evidente che a soli quattro giorni dal termine ultimo fissato la controparte non disponeva della necessaria somma di 105.000.000 e, a maggior ragione del ben superiore importo (Euro 260.000.000) occorrente per acquistare l’edificio, che la (OMISSIS) avrebbe dovuto previamente riscattare per la somma di Euro 160.000.000.
La Corte meneghina, errando, non aveva tenuto conto delle esposte emergenze, trincerandosi dietro una lettura irragionevole del contratto, secondo la quale, ove non si fosse fatto luogo, quale che ne fosse stata la causa, al riscatto, ne sarebbe derivata la risoluzione del medesimo e l’obbligo restitutorio.
Con il secondo motivo il ricorso allega la violazione degli articoli 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
L’articolo 1362 cod. civ., impone al giudice d’indagare, anche sulla base della condotta tenuta dalle parti successivamente alla stipula, la comune intenzione, sicche’, lungi dal limitarsi alla piatta lettura letterale, il contratto deve essere interpretato nel suo complesso. Se cio’ La Corte di merito avesse fatto, la clausola in questione (articolo 3.2., contenuto nell’alleg. F al contratto del 18/12/2007) non la si sarebbe potuta ritenere estranea alla ragione che aveva reso impossibile l’acquisto, con la conseguenza che ove il riscattato fosse stato impedito dalla condotta della (OMISSIS), questa avrebbe dovuto perdere il diritto a recuperare la caparra.
Soggiunge la ricorrente di avere piena consapevolezza dei limiti di legge posti al sindacato di legittimita’, tuttavia, qui la Corte d’appello aveva omesso di fare applicazione delle norme sulla interpretazione del negozio ed anzi non aveva svolto alcuna precipua indagine al fine.
Con il terzo motivo viene denunziata la violazione del canone della buona fede, di cui all’articolo 1366 cod. civ., in correlazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Il principio in parola, spiega la ricorrente, permea e delinea il rapporto negoziale. Il ragionevole affidamento importa il dovere di privilegiare l’interpretazione piu’ lineare, con l’avvertenza, affermata in sede di legittimita’, che non puo’ essere attribuito al negozio una valenza per la quale una delle parti contraenti si trovi ad essere arbitra degli effetti del negozio, essendo evidente la necessita’, inoltre, di far luogo ad un equo contemperamento dei contrapposti interessi.
Seguendo l’avversata, restrittiva e letterale interpretazione della clausola, per nessuna ragione, anche la piu’ fondata, la (OMISSIS) avrebbe potuto astenersi dalla costosa operazione di riscattare l’immobile, giungendosi al paradosso, che avrebbe dovuto far luogo al predetto riscatto anche ove la (OMISSIS) avesse manifestato di non avere piu’ intenzione di far luogo all’acquisto.
Con il quarto ed ultimo motivo la (OMISSIS) denunzia l’omesso esame di fatti controversi e decisivi, in correlazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Secondo la ricorrente la Corte locale aveva fatto una lettura distorta e fantasiosa della lettera inviata dalla (OMISSIS) il 26/6/2008 ed omesso di tener conto di altre rilevanti circostanze.
Al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, con la missiva in parola la resistente aveva ammesso di non poter adempiere, non avendo proceduto a ristrutturare il proprio debito e, al fine, di far luogo all’ipotesi subordinata, invocava l’apporto finanziario della (OMISSIS), per l’ammontare di 20.000.000 di Euro.
Inoltre, non si era considerato che se la (OMISSIS) fosse stata davvero in grado di procedere all’acquisto per 260.000.000 di Euro non si vede perche’ avrebbe avuto bisogno del sostegno finanziario di 20.000.000 di Euro per procedere alla rilocazione, prevista dal patto subordinato, che implicava un impegno finanziario di poco piu’ di 100.000.000 di Euro. Senza contare che, dopo vari rinvii, a quattro giorni dalla chiusura definitiva, la (OMISSIS) svelava di non essere in condizione di onorare l’accordo.
2. I primi tre motivi, osmotici tra loro e, pertanto, contestualmente scrutinati, non colgono nel segno.
Nonostante gli encomiabili sforzi argomentativi della ricorrente la vicenda resta confinata negli apprezzamenti di merito, trovando, peraltro, qui applicazione il testo dell’articolo 360 cod. proc. civ., n. 5 siccome restrittivamente riscritto con la novella apportata dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
L’infondatezza del secondo e del terzo motivo rende infondato il primo, che avrebbe potuto meritare accoglimento alla condizione che la resistente fosse da ritenersi inadempiente.
Con i seguenti passaggi motivazionali decisivi la Corte locale ha smentito la tesi portante della (OMISSIS), secondo la quale la controparte era apparsa versare in conclamata difficolta’ economica, o, per lo meno, finanziaria e, quindi, che non fosse in grado di adempiere:
a) non vi era evidenza che il mancato avveramento della condizione che subordinava il negozio all’adesione del terzo (la (OMISSIS)) fosse da attribuire a colpevole contributo della (OMISSIS);
b) verificatasi la predetta condizione era “obbligo della (OMISSIS) srl di attivarsi per porre in essere tutti gli atti necessari per il riscatto dell’immobile entro un determinato termine poi prorogato concordemente dalle parti”. Il mancato riscatto dell’immobile, quale che ne fosse stata la ragione, importava la “risoluzione” di diritto del contratto, col solo obbligo di restituire alla promissaria acquirente la versata caparra;
c) non poteva neppure ipotizzarsi la prova dell’inadempimento della resistente, ancor prima che fosse spirato il termine per stipulare il contratto definitivo;
d) non era ragionevolmente credibile che la (OMISSIS) non fosse a conoscenza della situazione economico-finanziaria della (OMISSIS), la quale, comunque, non appariva critica, siccome reso evidente dal versamento della caparra di 16,5 milioni di Euro e dalla possidenza immobiliare della stessa. In ogni caso, la complessita’ ed importanza dell’operazione ben giustificava la necessita’ di reperire e programmare le fonti di finanziamento; ne’, peraltro, la ricorrente aveva indicato a quali e diverse condizioni sarebbe stata disponibile ad eseguire la scrittura aggiuntiva.
Al fine di scardinare le superiori valutazioni di merito il ricorso deduce la violazione degli articoli 1362 e 1363 cod. civ. (secondo motivo), nonche’ dell’articolo 1366 cod. civ. (terzo motivo).
2.1. Non basta, tuttavia, come piu’ volte chiarito in questa sede, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, occorrendo individuare, con puntualita’, il canone ermeneutico violato correlato al materiale probatorio acquisito. In quanto, “L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realta’ storica ed obiettiva, qual e’ la volonta’ delle parti espressa nel contratto, e’ tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimita’ soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli articoli 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi: pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili (il secondo, ovviamente, sotto il regime del vecchio testo dell’articolo 360 cod. proc. civ., n. 5), il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma e’ tenuto, altresi’, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.
Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilita’ del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non puo’ essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non e’ consentito in sede di legittimita’ (ex pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579. 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753)” (Sez. 2, n. 18587, 29/10/2012; si veda anche, per la ricchezza di richiami, Sez. 6-3, n. 2988, 7/2/2013).
Ove si consideri che la Corte locale ha preso in esame tutte le emergenze fattuali evidenziate dal ricorrente al fine di sorreggere il proprio assunto (indagine sulla comune intenzione delle parti, lettura complessiva dell’intero contratto, disamina della clausola di cui all’articolo 3.2. di cui all’allegato F al contratto preliminare, condotta tenuta dalle parti, anche dopo la conclusione del contratto, ivi inclusa la lettera da ultimo inviata dalla (OMISSIS)) non puo’ che concludersi per l’assenza della prospettata violazione di legge, mirando la ricorrente, piuttosto, ad un diverso e piu’ favorevole vaglio di merito.
2.2. Inoltre, il richiamo al canone interpretativo secondo buona fede (articolo 1366 cod. civ.) costituisce una vuota asserzione: come noto, l’articolo 1366 cod. civ., detta una norma avente valore di criterio interpretativo integrativo, di conseguenza solo quando il contenuto letterale del negozio, letto attraverso le norme interpretative di cui agli articoli 1362-1365 cod. civ., resti oscuro, o, almeno, contradditorio o perplesso, il giudice, assegna significato negoziale all’operazione attingendo al canone predetto (cfr., fra le tante, Sez. L., n. 15339, 10/6/2008, n. 603718; Sez. 1, n. 26690, 13/12/2006, Rv. 593653; Sez. 3, n. 18180, 28/8/2007, Rv. 599145).
Nel caso in esame, non residuando spazi di oscurita’ il richiamo al criterio non e’ pertinente: la Corte d’appello ha, invero, spiegato che in base all’accordo negoziale, ove non fosse stato possibile, per qualsivoglia ragione, il subentro della (OMISSIS) al posto della (OMISSIS) nella locazione finanziaria, la prima era obbligata ad acquistare l’immobile, che la (OMISSIS) le avrebbe dovuto mettere a disposizione, previamente riscattandolo dalla (OMISSIS); in difetto il negozio restava dissolto per mutuo dissenso, con obbligo di restituzione della caparra. Pretendere attraverso il grimaldello dell’articolo 1366 cod. civ., di scardinare un tale assetto negoziale, puntualmente ricostruito dal Giudice del merito, significherebbe assegnare allo stesso un diverso contenuto rispetto a quello voluto dalle parti. Ovviamente ben diverso discorso si sarebbe dovuto fare ove, risultato oscuro il contenuto del negozio, per far luce e assegnare allo stesso un contenuto apprezzabile, fosse stato necessario scegliere un percorso interpretativo compatibile con il canone della buona fede.
2.3. Il quarto motivo e’ destituito di giuridico fondamento.
La Corte meneghina, al contrario di quanto si afferma in ricorso, ha preso in considerazione la lettera del 26/6/2008 della (OMISSIS), ne ha vagliato il contenuto e, con giudizio in questa sede incensurabile, ha escluso che la stessa contenesse “un riconoscimento dell’impossibilita’ di adempiere da parte della societa’ (OMISSIS)”. Peraltro, l’interpretazione della nota appare frutto di attento e approfondito esame, oltre ad essere corredata da articolata e logica esplicazione. Una tale lettura non corrisponde ai desideri della ricorrente, ma, all’evidenza, non puo’ formare oggetto di riesame in questa sede.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ espletate.
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.