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nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente sia tenuto, a pena di decadenza, soltanto a indicare specificamente in seno al ricorso i documenti gia’ prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato; con la conseguenza che, in difetto di produzione del documento indicato specificamente in ricorso, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo della procedura fallimentare ove esso e’ custodito.
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 804-2013 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositata il 22/11/2012 R.G.N. 8395/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. Generale Dott. in persona del Sostituto Procuratore FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con decreto 22 novembre 2012, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., dal quale era stata esclusa per la contestazione dei crediti di lavoro insinuati, dopo l’adizione per il loro riconoscimento del giudice del lavoro, davanti al quale il giudizio pendente era stato interrotto per la dichiarazione di fallimento della societa’ datrice, quindi ripreso nel foro fallimentare.
A motivo della decisione, il Tribunale ravvisava il difetto di prova, a carico della lavoratrice, della tempestivita’ del ricorso e comunque dei crediti, per omessa produzione dei documenti allegati alla domanda di insinuazione, non acquisibili d’ufficio.
Con atto notificato il 21 (28) dicembre 2012, (OMISSIS) ricorreva per cassazione con due motivi, mentre la curatela intimata non svolgeva difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 99, comma 2, n. 4 come mod. dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006 e dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007, per mancata documentazione del credito insinuato, nonostante la sua tempestiva produzione con la domanda di insinuazione e di cui pure il Tribunale aveva autorizzato l’acquisizione e ammesso le prove orali poi delegate nell’assunzione.
2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 99 come mod. dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006 e dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007, per erronea tardivita’ dell’opposizione in difetto di prova della data di decorrenza per la sua proposizione, a carico della curatela fallimentare e non della creditrice.
3. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, per ragioni di stretta connessione.
3.1. Essi sono fondati.
3.2. Al di la’ di un orientamento perplesso in ordine alla ripartizione dell’onere della prova di tempestivita’ dell’opposizione allo stato passivo (se la dimostrazione della tardivita’ dell’opposizione incomba al curatore, valorizzandone l’onere di comunicazione ai sensi della L. Fall., articolo 97: Cass. 23 marzo 2012, n. 4744; Cass. 4 maggio 2012, n. 6799; ovvero se la prova della sua tempestivita’ sia a carico del creditore opponente, valorizzando piuttosto la natura impugnatoria del giudizio di opposizione e l’onere del rispetto dei termini perentori di proposizione: Cass. 13 settembre 2013, n. 21021), si deve ritenere, come in effetti si ritiene, che la verifica della tempestivita’ dell’opposizione ai sensi della L. Fall., articolo 98 sia questione rilevabile d’ufficio. E pertanto indipendente dalla deduzione di un’eccezione di parte e dalla eventuale contumacia del curatore, sicche’ e’ dovere del giudice controllare la data di ricevimento dell’avviso della raccomandata contenente la comunicazione dello stato passivo, in allegato al fascicolo fallimentare, previa la sua acquisizione, ovvero al ricorso in opposizione (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24551).
3.3. Ma un tale controllo e’ stato omesso dal Tribunale, che si e’ anzi limitato a riscontrare l’assenza di documentazione alcuna, tanto della tempestivita’ che della fondatezza del ricorso in opposizione, in carenza di produzione di “alcuno dei documenti allegati in sede di istanza di ammissione del passivo” (cosi’ al primo capoverso di pg. 2 del decreto). E cio’ sul ravvisato presupposto dell’impossibilita’ di acquisire d’ufficio gli atti contenuti nel fascicolo della procedura fallimentare (cosi’ al secondo capoverso di pg. 2 del decreto). Per giunta, risultando dall’ordinanza 20 marzo 2008 dello stesso Tribunale la specifica indicazione dall’opponente dei documenti gia’ prodotti con la domanda di insinuazione, dei quali aveva addirittura disposto l’acquisizione (cosi’ al terzo e quarto capoverso di pg. 6 del ricorso) e parimenti risultando l’indicazione dell’inclusione in essi del fax di comunicazione dal curatore dell’esclusione dallo stato passivo (cosi’ al secondo capoverso di pg. 5 del ricorso).
3.4. Appare allora evidente come il Tribunale abbia disatteso il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente sia tenuto, a pena di decadenza, soltanto a indicare specificamente in seno al ricorso i documenti gia’ prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato; con la conseguenza che, in difetto di produzione del documento indicato specificamente in ricorso, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo della procedura fallimentare ove esso e’ custodito (Cass. 18 maggio 2017, n. 12548 e n. 12549).
4. Dalle superiori argomentazioni discende l’accoglimento del ricorso, con la cassazione del decreto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie il ricorso; cassa il decreto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione.