Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 5 gennaio 2018, n. 157
nell’impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, (nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla L. n. 244 del 2007) e del Decreto Legge n. 726 del 1984, articolo 3, comma 5, qualora il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro venga assegnato a mansioni diverse e superiori rispetto a quelle indicate nel contratto, ferma la nullita’ dell’assegnazione, trova applicazione l’articolo 52, comma 5, dello stesso Decreto Legislativo sicche’ il lavoratore avra’ diritto a percepire il trattamento retributivo fondamentale previsto dal contratto collettivo per la qualifica corrispondente alla prestazione resa
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 5 gennaio 2018, n. 157
Integrale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15006/2012 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1323/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 13/01/2012 R.G.N. 201/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Torino ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva condannato l’ente a corrispondere a (OMISSIS) le differenze retributive, maturate a far tempo dal 27 dicembre 2003, fra il trattamento economico di area C, posizione economica C1, spettante in relazione alle mansioni svolte di fatto, e le somme corrisposte sulla base di quanto stabilito nel contratto di formazione e lavoro del 26/11/2002, rinnovato annualmente sino all’11/12/2007, con il quale era stato previsto l’inquadramento nell’area B, posizione economica B1, del C.C.N.L. per i dipendenti del comparto enti pubblici non economici.
2. La Corte Territoriale ha escluso la fondatezza dei motivi di appello con i quali l’Inps aveva censurato la decisione di prime cure quanto all’accertamento di fatto e all’interpretazione della normativa contrattuale ed ha evidenziato che era stato provato dal ricorrente lo svolgimento di mansioni implicanti la professionalita’ propria dei dipendenti di area C. Ha, pero’, rilevato che il Tribunale non aveva considerato la natura del contratto stipulato dalle parti, convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato solo a decorrere dal 12 dicembre 2007, contratto che per sua natura non consentiva la possibilita’ di uno sviluppo professionale verso posizioni economiche superiori. Ha quindi limitato la condanna alle differenze retributive maturate a far tempo dalla intervenuta conversione.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese l’Inps con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (OMISSIS) denuncia “violazione di legge per violazione dell’articolo 113 c.p.c., in combinato disposto con il Decreto Legge n. 726 del 1984, articolo 3, convertito in L. n. 863 del 1984, e la L. n. 289 del 2002, articolo 34, comma 18, L. n. 350 del 2003, articolo 3, comma 63, L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 121, L. n. 266 del 2005, articoli 1 e 243, L. n. 296 del 2006, articolo 1, commi 528 e 536”. Il ricorrente evidenzia che per effetto della normativa richiamata in rubrica era stata sospesa e rinviata di anno in anno la conversione del contratto di formazione lavoro in contratto a tempo indeterminato ma cio’ non aveva comportato la proroga anche del progetto formativo, che aveva gia’ definitivamente esaurito i suoi effetti. Aggiunge che le considerazioni esposte nella memoria difensiva per replicare all’appello dell’Inps erano argomentazioni difensive sul valore giuridico dei provvedimenti di proroga, in quanto tali pienamente ammissibili anche in sede di impugnazione.
2. La seconda censura lamenta la violazione del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, articolo 3, commi 1 e 5, convertito dalla L. n. 863 del 1984. Il ricorrente evidenzia che l’asserita impossibilita’ di far valere in relazione al contratto di formazione lavoro “qualifiche superiori a quella contrattualmente prevista” e’ priva di riscontro normativo perche’, al contrario, il legislatore ha richiamato espressamente, al comma 5 dell’articolo 3, le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato, se non derogate dal decreto. Nessuna norma stabilisce l’inapplicabilita’ del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, e dell’articolo 2103 c.c., al contratto di formazione e lavoro, inapplicabilita’ che consentirebbe ai datori di assumere i lavoratori con basso livello di inquadramento e di adibirli poi a mansioni superiori senza dover subire alcuna conseguenza, neppure di carattere economico. Infine (OMISSIS) rileva che le differenze retributive erano state richieste per il periodo successivo alla scadenza del progetto formativo solo perche’ le mansioni dedotte per essere riferibili al livello C 1 dovevano essere svolte in totale autonomia, acquisita solo dopo la avvenuta formazione.
3. La terza critica lamenta la contraddittorieta’ e l’insufficienza della motivazione su un fatto decisivo della controversia perche’ la Corte territoriale dopo essersi dilungata nel descrivere la completa autonomia con cui il lavoratore svolgeva le mansioni del livello superiore, del tutto contraddittoriamente ha poi escluso il diritto a percepire il relativo trattamento retributivo.
4. Per il suo carattere assorbente deve essere esaminato con priorita’ il secondo motivo, che chiama questa Corte a pronunciare sull’applicabilita’ al contratto di formazione e lavoro della disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, comma 5, nella parte in cui prevede che l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori, sebbene nulla per contrarieta’ a norma imperativa, legittima il lavoratore a richiedere la differenza fra il trattamento retributivo previsto per la qualifica corrispondente alle mansioni di fatto espletate e quello corrisposto secondo le previsioni del contratto di assunzione.
Il Collegio ritiene il motivo fondato perche’ le diverse conclusioni alle quali e’ pervenuta la Corte territoriale, fondate solo sulla peculiare natura del contratto di formazione e lavoro, risultano in contrasto con la disciplina dettata dalla legge e dalle parti collettive.
4.1. Il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis (antecedente alle modifiche apportate dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 3, comma 79), dopo avere previsto la possibilita’ per le pubbliche amministrazioni di avvalersi “delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa”, stabilisce che “i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia…. dei contratti di formazione e lavoro….in applicazione di quanto previsto…..dal Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, articolo 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, dal Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, articolo 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451,… nonche’ da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina”.
Il richiamato Decreto Legge n. 726 del 1984, articolo 3, che non contiene nessuna disposizione volta a disciplinare la questione specifica che qui viene in rilievo, al comma 5, prevede che “ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto”.
4.2. La contrattazione collettiva, che la Corte territoriale ha richiamato solo nella parte relativa ai profili professionali ed alle mansioni corrispondenti, in forza della delega contenuta nell’articolo 36 e, piu’ in generale, nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 2 e 40, e’ intervenuta a disciplinare il contratto di formazione e lavoro e, oltre a fissare le condizioni in presenza delle quali e’ possibile fare ricorso alla particolare tipologia contrattuale, ha previsto con l’articolo 36 del CCNL 14.2.2001 per il comparto enti pubblici non economici che “ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro… e’ attribuito il trattamento della posizione economica corrispondente al profilo di assunzione (B1, C1, C3). Spettano, inoltre, l’indennita’ integrativa speciale e la tredicesima mensilita’. La contrattazione integrativa nazionale di ente puo’ disciplinare, nell’ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro, l’attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dal CCNL del 16/02/1999 nonche’ la fruizione di servizi sociali previsti per il personale dell’ente. Il trattamento normativo e’ quello previsto per i lavoratori a tempo determinato”.
Nel dettare la disciplina del rapporto, pertanto, le parti collettive non si sono avvalse della possibilita’ concessa dal Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, articolo 16, convertito in L. 19 luglio 1994, n. 451 (secondo cui “i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro… possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione”) ed hanno affermato il principio della necessaria corrispondenza fra profilo di assunzione e trattamento economico fondamentale previsto per gli assunti a tempo indeterminato di pari livello, rinviando alla contrattazione integrativa aziendale solo l’estensione o meno ai lavoratori in formazione delle voci del trattamento accessorio.
4.3. Ne’ il legislatore ne’ la contrattazione collettiva hanno affermato l’inapplicabilita’ al contratto di formazione e lavoro del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, comma 5, norma con la quale, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 11.12.2007 n. 25837), e’ stata data piena attuazione nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato ai principi costituzionali di proporzionalita’ e sufficienza della retribuzione ex articolo 36 Cost..
La richiamata pronuncia delle Sezioni Unite ha valorizzato la giurisprudenza della Corte costituzionale che in numerose decisioni ha “patrocinato la diretta applicabilita’ al rapporto di pubblico impiego dei principi dettati dall’articolo 36 Cost., specificando al riguardo che detta norma “determina l’obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantita’ del lavoro effettivamente prestato” a prescindere dalla eventuale irregolarita’ dell’atto o dall’assegnazione o meno dell’impiegato a mansioni superiori (Corte Cost. 23 febbraio 1989 n. 57; Corte Cost. ord. 26 luglio 1988 n. 908); che “il principio dell’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non e’ incompatibile con il diritto dell’impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall’articolo 36 Cost.” (Corte Cost. 27 maggio 1992 n. 236); che il mantenere da parte della pubblica amministrazione l’impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determina una mera illegalita’, che pero’ non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto – ai sensi dell’articolo 2126 c.c., e, tramite detta disposizione, dell’articolo 36 Cost. – perche’ non puo’ ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalita’ quella illiceita’ che si riscontra, invece, nel contrasto “con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell’ordinamento” e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 296)”.
4.4. La giurisprudenza costituzionale sopra richiamata orienta anche nella soluzione della questione qui controversa perche’ ove risulti pacificamente accertato, come nella fattispecie, lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle indicate nel contratto di formazione e lavoro, ferme la nullita’ dell’atto di assegnazione e la giuridica impossibilita’ di fare leva sulla difformita’ fra regolamento contrattuale e svolgimento di fatto del rapporto per ottenere la conversione, impedita dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, non puo’ essere negato il diritto del lavoratore a percepire per il periodo di effettivo svolgimento della prestazione il trattamento retributivo corrispondente alla qualita’ e quantita’ delle prestazioni rese.
4.5. La sentenza impugnata va cassata, pertanto, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procedera’ ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto di seguito enunciato: “nell’impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, (nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla L. n. 244 del 2007) e del Decreto Legge n. 726 del 1984, articolo 3, comma 5, qualora il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro venga assegnato a mansioni diverse e superiori rispetto a quelle indicate nel contratto, ferma la nullita’ dell’assegnazione, trova applicazione l’articolo 52, comma 5, dello stesso Decreto Legislativo sicche’ il lavoratore avra’ diritto a percepire il trattamento retributivo fondamentale previsto dal contratto collettivo per la qualifica corrispondente alla prestazione resa”.
La fondatezza del secondo motivo di ricorso assorbe le ulteriori questioni prospettate con la prima e con la terza censura.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.