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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 9 febbraio 2004, n. 2422

Al riguardo, è pacifico che la locazione determina, in linea di principio, il trasferimento al conduttore, della disponibilità della res locata e delle sue pertinenze, con il conseguente obbligo di custodia, dal quale discende, altresì, quello di impedire che la cosa locata stessa arrechi danni a terzi. Dal che consegue il principio, già affermato dalle S. U. di questa Corte con la sentenza n. 12019 dell’11 novembre 1991, richiamata dalla ricorrente, secondo cui dei danni arrecati a terzi, con riguardo alle parti ed accessori del bene locato -come i servizi dell’appartamento- in ordine alle quali ha la facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri, risponde il conduttore medesimo a titolo di responsabilità extracontrattuale, in base alla menzionata norma codicistica. Viceversa, il proprietario dell’immobile locato, conservando la disponibilità giuridica, e, quindi, la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, su cui il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c. c. dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti (salvo eventuale rivalsa, nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia omesso di avvertire della situazione di pericolo).

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 9 febbraio 2004, n. 2422

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill. Sigg.ri Magistrati:

Vincenzo CARBONE – Presidente

Italo PURCARO – Rel. Consigliere

Giovanni Battista PETTI – Consigliere

Antonio SEGRETO – Consigliere

Gianfranco MANZO – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

An. Co. Mo., elettivamente domiciliata in R. Via Bo. 16, presso lo studio dell’avvocato Fa. Pu., che la difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Gi. Ta., elettivamente domiciliato in R. Vle. Ro. 9, presso lo studio dell’avvocato Na. Ir., che lo difende unitamente agli avvocati Ra. La., Gi. Al., giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

Eredi di Ma. Pe., Sigg. An. Ta., Eg. Ta., elettivamente domiciliati in R. Vle Ro. 9, presso lo studio dell’avvocato Na. Ir., che li difende unitamente all’avvocato Lu. Po., giusta delega in atti;

– controricorrenti –

contro

S.p.A. Ri. Ad. di Si., corrente in Mi., in persona dei legali rappresentanti dr. Er. Ma. e dr. Le. Ta., elettivamente domiciliata in R. Via Pa. 88, presso lo studio dell’avvocato Gi. Sp., che la difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonché contro

Si. Ci., Gi. Ta. II, Lu. Ne., Co. SPA;

– intimati –

e sul 2° ricorso n° 20934/00 proposto da:

Si. Ci., elettivamente domiciliata in R. Via De. Ba. 51, presso lo studio dell’avvocato Ma. Gr., che la difende unitamente all’avvocato Se. Me., giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Gi. Ta., elettivamente domiciliato in R. Vle Ro. 9, presso lo studio dell’avvocato Na. Ir., che lo difende unitamente agli avvocati Ra. La., Gi. Al., giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

nonché contro

An. Ma. Ta., Eg. Ta, Gi. Ta., nella loro qualità di eredi di Ma. Pe Ta., elettivamente domiciliati in R. Vle G Ro. 9, presso lo studio dell’avvocato Na. Ir., che li difende unitamente all’avvocato Lu. Po., giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

nonché contro

RAS SPA, Lu. Ne., Co. SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2101/99 della Corte d’Appello di MILANO, SEZIONE SECONDA CIVILE emessa il 5/5/1999, depositata il 30/07/99; RG. 61+163/1997;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/03 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;

udito l’Avvocato Fa. Pu.;

udito l’Avvocato Ra. La.;

udito l’Avvocato Eu. Sc. (per delega Avv. Gi. Sp.);

udito l’Avvocato Ma. Ri.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18 dicembre 1984, Si. Ci., conduttrice di un negozio e bazar con annesso magazzino, sito in Li. via Al Bo. n. 6, convenne in giudizio, davanti al tribunale di Sondrio, Ma. Pe. Ta., locatrice, e An. Ma. Ta., proprietaria dell’appartamento soprastante il negozio, per sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni di acqua verificatesi il giorno 30 novembre 1984. L’attrice propose, inoltre, con separato atto, procedimento di accertamento tecnico preventivo, inteso a determinare le cause delle infiltrazioni ed i danni da queste derivati. Il c. t. u. depositò relazione, con la quale riferì che l’allagamento era stato determinato da una perdita di acqua dalla lavatrice dell’inquilina dell’alloggio soprastante.

Nel giudizio di merito si costituirono le convenute Ma. Ta. e An. Ta. ed eccepirono che l’allagamento era dovuto a fatto e colpa del conduttore dell’alloggio soprastante il negozio, chiedendo di essere assolte da ogni domanda formulata nei loro confronti. An. Ta. chiamò in causa, previa autorizzazione del giudice istruttore, la Compagnia R.a. Assicurazioni, per essere da questa garantita, nell’ipotesi di propria soccombenza, giusta polizza danni verso terzi derivati da acqua.

Con atto in data 13 febbraio 1985 intervenne anche An. Co. Mo., conduttrice dell’alloggio di proprietà di An. Ta., precisando di avere concesso in comodato l’appartamento medesimo a tale Lu. Ne. e chiedendo il rigetto della domanda attorea, posto che la causa dell’allagamento era imputabile ad un guasto della lavatrice in uso della comodataria.

Con separata citazione ritualmente notificata, Si. Ci. evocò in giudizio An. Ta., in qualità di proprietaria della lavatrice, la Ra. quale assicuratore della responsabilità civile della Ta. medesima, nonché, per l’eventualità di un’affermata rottura dei tubi condominiali, Gi. Ta., condomino e, come tale, comproprietario delle parti comuni dell’edificio, e la società Co. s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dello allagamento del negozio.

Gi. Ta. si costituì, chiedendo di essere assolto da ogni domanda, atteso che nessuna rottura di tubi era stata accertata.

Ma. Ta. propose autonoma domanda nei confronti della Co. S.p.a., di An. Co. e di Lu. Ne., chiedendo che il tribunale accertasse che le perdite d’acqua erano da attribuirsi al comportamento colposo della locatrice e di chi materialmente occupava l’alloggio.

Tutte le cause vennero riunite.

Espletata l’istruttoria del caso, il tribunale adito, con sentenza n. 246/1995, accertato che il danno era da addebitarsi “al guasto della lavatrice imprudentemente mantenuta in funzione in assenza della persona (la Ne.) che l’aveva in custodia”, condannò la Ne. medesima a pagare a Si. Ci., a titolo di risarcimento, la somma di lire 241.805.000, oltre accessori e spese di lite.

Avverso la sentenza proposero appello sia Si. Ci. che Lu. Ne.

Con sentenza depositata in data 30 luglio 1999, la corte di appello di Milano condannò la Ne. e la Co. in solido al risarcimento dei danni, liquidati nella minor somma di lire 134.064.300, oltre accessori, osservando in parte motiva, per quanto ancora qui interessa: – che erano infondate le doglianze di entrambe le appellanti, in ordine alla causa dell’allagamento, questa dovendo identificarsi nel guasto della lavatrice e non in eventuali guasti o rotture di tubazioni; – che del danno provocato all’attrice dovevano rispondere ex art. 2051 c. c. in solido oltre la Ne., comodataria dell’appartamento in cui si trovava la lavatrice, anche An. Co., in quanto entrambe avevano la disponibilità dell’alloggio, mentre nessuna di esse aveva provato che il guasto era dovuto a caso fortuito; – che, in ordine al quantum, la doglianza della Ne. era parzialmente fondata, sia perché il concorso di colpa della danneggiata andava elevata dal 20% al 40%, tenuto conto che non tutta la superficie del negozio fu allagata e che i capi di vestiario non bagnati o scarsamente bagnati avrebbero dovuto essere portati via dal negozio nei giorni immediatamente successivi a quello dell’allagamento, sia perché andava ridotta del 50% la voce, pari a lire 102.639.000, relativa a capi inventariati dal c. t. u. So. ma non rinvenuti dal consulente che provvide alla relativa quantificazione, dovendo presumersi che almeno metà del valore dei capi in questione era stata recuperata dalla Ci., mediante la vendita a terzi della merce.

Per la cassazione della menzionata sentenza An. Co. Mo. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui hanno resistito, con controricorso, Si. Ci., che ha proposto anche ricorso incidentale articolato su tre motivi, nonché Gi. Ta., gli eredi di Ma. Ta. Pe. e la società Ra. assicurazioni.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

La ricorrente incidentale Si. Ci. ed i resistenti Gi. Ta. ed eredi Ma. Ta. hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Va disposta la riunione ex art. 335 c. p.c. dei due ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.

2) Va esaminato, preliminarmente, il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale Si. Ci., denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che, con riferimento alle infiltrazioni dannose, era stata omessa qualsiasi motivazione, in ordine ad un punto decisivo della controversia, e cioè al fatto che, nel periodo tra il 30 novembre 1984 ed il 27 dicembre successivo, giorno in cui fu effettuato il sopralluogo da parte del c. t. u. in sede di accertamento tecnico preventivo, i tubi di erogazione dell’acqua erano stati spostati, al fine di rendere più difficile l’accertamento della loro rottura. Inoltre, non era stata presa in alcuna considerazione la deposizione del brigadiere Et. D’Er.

La censura inammissibile.

Nel caso in cui le domande proposte contro diversi convenuti siano autonome, in relazione alla distinzione dei rispettivi titoli, rapporti giuridici e causae petendi, si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio, con la conseguenza che, in sede di impugnazione, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori.

Orbene, nella specie, la corte di merito, con la sentenza impugnata, ha escluso qualsiasi responsabilità di An. Ta., proprietaria dell’appartamento sovrastante il negozio della danneggiata, la quale, peraltro, non ha provveduto a convenire, nel presente giudizio di legittimità la Ta. medesima. Era necessario, pertanto, per poter prendere in esame la suindicata doglianza della ricorrente incidentale che questa ultima avesse provveduto a notificare il ricorso alla menzionata An. Ta., che è invece stata evocata in questa fase del giudizio solo ed esclusivamente nella qualità di coerede di Ma. Pe. Ta., locatrice del negozio dove si verificò l’allagamento. Né può dirsi che tale citazione sia idonea ad instaurare il contraddittorio nei confronti di An. Ta., posto che, mentre questa ultima fu convenuta nel giudizio di merito a titolo di responsabilità extracontrattuale quale proprietaria dell’appartamento sovrastante il negozio in cui si verificò l’allagamento, nei confronti della Pe. Ta., locatrice del negozio medesimo, fu promossa azione contrattuale.

3) Con il primo motivo la ricorrente principale, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c. c., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, deduce che la corte di appello aveva ritenuto la responsabilità del conduttore per i danni causati a terzi dalla cosa locata non era esclusa dal fatto che il bene fosse stato concesso in comodato ad altro soggetto, andando ad aggiungersi alla responsabilità del comodatario. In tal modo, peraltro, era stata fatta una erronea applicazione della sentenza n. 12019/1991 delle Sezioni Unite di questo S. C., la quale aveva escluso la responsabilità del proprietario per danni a terzi delle cose presenti nell’immobile locato, proprio in virtù del fatto che il potere diretto ed immediato sulle cose esistenti nell’immobile appartiene al conduttore. Al riguardo, la corte territoriale non aveva considerato che la posizione del comodatario era del tutto equiparabile a quella del conduttore. Né, nel caso concreto, assumevano rilievo le circostanze poste in luce dalla sentenza impugnata, e cioè che la ricorrente avesse le chiavi dell’appartamento, pagasse i canoni alla locatrice e facesse alloggiare nell’appartamento stesso altri soggetti, poiché ciò che assumeva rilevanza, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c. c., era esclusivamente la materiale disponibilità della cosa, nella specie riconosciuta alla comodataria Ne.

La censura non merita accoglimento.

La responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, stabilita dall’art. 2051 c. c., si fonda, secondo il più recente orientamento della dottrina, condiviso dalla giurisprudenza di questo S. C., non su un comportamento o un’attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa.

In proposito, questa Corte ha di recente, con la sentenza n. 1948 del 10 febbraio 2003, affermato, con riferimento alla menzionata norma codicistica, che responsabile del danno cagionato dalla cosa è colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, precisando che: “Custode è chi abbia l’effettivo potere sulla cosa, e può perciò essere non solo il proprietario della cosa, ma anche il semplice possessore o anche il detentore della cosa. Detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino tutti l’attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza. Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il potere-dovere di intervenire sulla cosa. Il requisito del potere-dovere di intervento qui non opera come fondamento di una presunzione di colpa, che, come detto, non è nella struttura della norma, ma come uno degli elementi per individuare la figura del custode”.

Al riguardo, è pacifico che la locazione determina, in linea di principio, il trasferimento al conduttore, della disponibilità della res locata e delle sue pertinenze, con il conseguente obbligo di custodia, dal quale discende, altresì, quello di impedire che la cosa locata stessa arrechi danni a terzi. Dal che consegue il principio, già affermato dalle S. U. di questa Corte con la sentenza n. 12019 dell’11 novembre 1991, richiamata dalla ricorrente, secondo cui dei danni arrecati a terzi, con riguardo alle parti ed accessori del bene locato -come i servizi dell’appartamento- in ordine alle quali ha la facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri, risponde il conduttore medesimo a titolo di responsabilità extracontrattuale, in base alla menzionata norma codicistica. Viceversa, il proprietario dell’immobile locato, conservando la disponibilità giuridica, e, quindi, la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, su cui il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c. c. dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti (salvo eventuale rivalsa, nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia omesso di avvertire della situazione di pericolo).

Orbene, nel caso di specie, la corte territoriale ha fatto una puntuale applicazione di tali principi.

Invero, una volta stabilito in punto di fatto che An. Co. Mo., conduttrice dell’appartamento di proprietà di An. Ta., nel quale si trovava la lavatrice che determinò l’allagamento del sottostante negozio della Ci., nonostante avesse concesso in comodato o uso precario l’immobile a Lu. Ne., continuava a mantenere il possesso dell’immobile (avendo, tra l’altro, le chiavi del medesimo), correttamente è stata affermata, in ordine al danno provocato alla Ci., la responsabilità solidale sia della conduttrice che della comodataria dell’appartamento in questione, posto che entrambi i menzionati soggetti avevano la custodia dell’immobile nel quale si trovava la lavatrice causa del danno.

Per cui, contrariamente a quanto dedotto, non vi è stata alcuna violazione del principio fissato dalla richiamata sentenza di questa corte con riferimento alla norma di cui all’art. 2051 c. c., mentre è appena il caso di rilevare che l’accertamento effettuato dal giudice di merito, in ordine al mantenimento della custodia dell’appartamento da parte della conduttrice-comodante, non è sindacabile in questa sede di legittimità, siccome adeguatamente motivato e privo di vizi logici o giuridici.

4) Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunziando ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c. c., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, deduce, in buona sostanza, che la corte territoriale non aveva considerato, relativamente ad essa Co., che si era verificato l’esimente del caso fortuito, costituito dalla condotta della Ne., la quale, secondo quanto accertato dal medesimo giudice di appello, aveva messo in funzione la lavatrice, uscendo di casa per farvi ritorno dopo circa cinque ore, non potendo in tal modo impedire il danno derivato dalla rottura della lavatrice medesima. Non si era tenuto conto, pertanto, che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il concetto di caso fortuito ex art. 2051 c. c. debba essere inteso in senso ampio, comprensivo anche del fatto del terzo.

La censura va disattesa.

E’ pacifico che il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c. c., va inteso nel senso più ampio, comprensivo, oltre del fatto dello stesso danneggiato, anche del fatto del terzo, a condizione, peraltro, che detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno. Peraltro, nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, dalla sentenza impugnata non risulta affatto l’affermazione secondo cui l’evento dannoso era da ascriversi esclusivamente a comportamento colposo della comodataria, che si era allontanata da casa, lasciando in funzione la lavatrice. A ciò aggiungasi che sempre dalla sentenza gravata non risulta che l’odierna ricorrente abbia formulata un’eccezione del tipo suindicato, per cui la medesima eccezione deve considerarsi inammissibile in quanto proposta per la prima volta in questa sede.

5) Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunziando la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c. p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1227 c. c. e ex art. 360 n. 5 c. p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si assume: a) che il giudice di appello aveva errato nel configurare inopinatamente un concorso di colpa del danneggiato nel fatto dannoso dell’agente, non avendo tenuto conto di un fatto notorio, costituito dalla circostanza della natura della merce danneggiata (pellicce, cachemire, tessuti pregiati), la quale, subito il contatto con l’acqua, deperisce tanto da divenire incommerciabile, senza che poi si possano verificare ulteriori aggravi dei danni; b) tale conclusione, inoltre, era stata assunta in palese violazione della previsione normativa di cui al combinato disposto degli artt. 2697 e 1227 c. c., atteso che incombeva sul debitore danneggiante l’onere di fornire la prova certa e rigorosa del concorso di colpa del danneggiato, anche relativamente all’entità di esso: al contrario, dall’istruttoria espletata nel giudizio di merito era emerso soltanto che alcuni condomini avevano messo a disposizione della ricorrente locali di proprietà per il ricovero della merce bagnata, ma nulla era stato detto circa lo stato della merce al momento in cui all’odierna comparente era stata prospettata la soluzione del trasferimento della merce; c) non appariva congruamente e sufficientemente motivata la disposta riduzione dell’importo della merce (quantificata dal c. t. u. Ca. in lire 102.639.000), relativamente a capi precedentemente inventariati dal c. t. u. Sa., ma non rinvenuti dal consulente medesimo; la corte milanese aveva ritenuto di quantificare a livello presuntivo nella misura del 50% del prezzo di mercato il valore della merce danneggiata, prescindendo, peraltro, del tutto dalla natura della merce medesima.

La censura infondata.

Per quanto concerne le prime due doglianze, che si riferiscono alla norma di cui all’art. 1227 c. c., si osserva che detta norma, pur sotto la generica dizione di “concorso del fatto colposo del creditore”, disciplina, in effetti, nei suoi due commi, due ipotesi profondamente diverse tra loro. Il primo comma, infatti, sancisce che il risarcimento è diminuito nella misura in cui il fatto colposo del creditore abbia contribuito a cagionare il danno, disciplinando in buona sostanza una particolare applicazione del principio generale del concorso colposo di più persone nella produzione del fatto dannoso, produzione che nella ipotesi de qua è dovuto al danneggiato medesimo. Il secondo comma della norma in esame statuisce che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, presupponendo, in modo evidente, che ab initio sia stato unicamente il comportamento colposo o doloso del debitore a determinare il danno, volendo la legge solo evitare, con tale disposizione, che il debitore medesimo sia costretto a pagare dei danni evitabili dal creditore. Al riguardo, la norma in esame va posta, sotto un profilo sistematico, in stretto collegamento con l’ art. 1223 c. c., secondo cui il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento dovuto esclusivamente per i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento medesimo.

Orbene, la disposizione di cui al capoverso dell’art. 1227 c. c. menzionato demanda all’interprete di valutare il comportamento del creditore medesimo, ai fini di determinare se tale condotta sia stata conforme alla normale diligenza richiesta. In proposito questo Supremo Collegio, con la sentenza 23 gennaio 1991 n. 12439, confermando del resto un indirizzo assolutamente pacifico, ha statuito che “il discrimen tra danni evitabili, e quindi non risarcibili, e danni non evitabili, come tali risarcibili, è costituito dall’onere di adoperare l’ordinaria diligenza senza attività gravose o straordinarie, come esborsi apprezzabili di danaro, assunzione di rischi, apprezzabili sacrifici, tranne che il facere non sia legittimato in base all’id quod plaerunque accidit”. La menzionata sentenza, inoltre, pur escludendo che l’ordinamento, con la norma in esame richieda al danneggiato un comportamento meramente negativo, precisa, peraltro, che la condotta positiva necessaria, conforme ai doveri di correttezza e buona fede, debba essere nel limite della ordinaria diligenza (in senso conforme, Cass. 7 aprile 1983 n. 2468 e 13 dicembre 1980 n. 6430).

Il Collegio ritiene di uniformarsi a tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, con l’ulteriore precisazione che la valutazione del comportamento tenuto dal creditore è compito demandato esclusivamente al giudice di merito, la cui pronunzia insindacabile in sede di legittimità, se suffragata, come nel caso di specie, da idonea motivazione. Al riguardo, è sufficiente rilevare che la corte territoriale, per confermare la sussistenza del concorso di colpa, con aggravamento del danno, ad opera della danneggiata, già affermato dal giudice di primo grado ed elevare, quindi, la misura di tale concorso dal 20% al 40%, ha esaustivamente posto in luce che non tutta la superficie del negozio risultava allagata e che la danneggiata lasciò nel negozio per tutto l’inverno capi non bagnati ovvero scarsamente bagnati, pervenendo alla conclusione, del tutto logica e razionale, che, se la danneggiata avesse provveduto all’asporto della merce, il danno sarebbe stato notevolmente inferiore.

Per quanto riguarda la censura sub c), è appena il caso di rilevare che, non essendo stata più rinvenuta, al momento della valutazione del secondo consulente, la merce precedentemente inventariata, competeva alla danneggiata di fornire la prova in ordine ai capi rimasti invenduti ed al corrispettivo riscosso da quelli alienati, per cui, in difetto di tale prova, la ricorrente non può legittimamente dolersi del criterio equitativo usato dal giudice di merito per la relativa liquidazione del danno.

6) Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale denunzia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 nn. 3 – 4 c. p.c., per violazione c/o falsa applicazione dell’art. 112 c. p.c., nonché nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 5 c. p.c., per omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, avendo il giudice di merito omesso del tutto di pronunciare sul motivo di appello concernente la determinazione dell’ammontare della maggiorazione relativa al lucro cessante. Al riguardo, la corte milanese, dopo avere aumentato il quantum dell’apporto colposo della Ci., sulla domanda di riforma della sentenza di primo grado circa l’incidenza del lucro cessante non aveva pronunciato, limitandosi ad affermare che l’importo liquidato a titolo risarcitorio doveva intendersi maggiorato del 5% per lucro cessante da mancata disponibilità della merce, esattamente come statuito dal tribunale di Sondrio. Conseguentemente, o sussisteva omessa pronuncia su un punto specifico dell’appello ovvero vi era un implicito rigetto del motivo, ma in questo ultimo caso sussisteva il vizio di omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo è infondato.

Ritiene questa corte che, avendo liquidato ex novo il danno, per effetto dell’accoglimento di alcuni motivi di appello della Ne., il giudice di merito ha provveduto a liquidare il lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della merce in ragione del 5%, ritenendo così implicitamente infondata la maggiore richiesta avanzata ai riguardo dall’odierna ricorrente.

7) In conclusione sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere respinti.

8) Nessuna decisione, se non relativamente alle spese per le parti costituite (spese che vanno poste a carico solidale delle soccombenti) va presa con riferimento a Gi. Ta., in proprio, agli eredi di Ma. Ta. Pe., alla Ra. assicurazioni ed alla società Co., già assolti da ogni responsabilità in sede di merito, mentre nessuna doglianza è stata proposta dalle ricorrenti nei loro confronti in questa sede.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità nell’ambito del rapporto Ci. – Co.

Nulla per le spese relative agli intimati Ne. e società Co.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; condanna An. Co. Mo. e Si. Ci. al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione nei confronti di Gi. Ta., degli eredi di Ma. Ta. Pe. e della Ra. assicurazioni, spese che liquida, per ciascuna di tali parti, in complessivi euro 1.600,00, di cui 100,00 per spese euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge; compensa le spese del giudizio di cassazione tra la Co. e la Ci.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.