Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 14 ottobre 2015, n. 20620

Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo.

Per ulteriori approfondimenti in materia di R.C.A. si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

Natura della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 D. Lvo n. 209/2005
Le azioni a tutela del terzo trasportato ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo n. 209/2005)
La disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi del D. Lvo 209/2005.

Sinistri stradali, danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 14 ottobre 2015, n. 20620

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17133/2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA (gia’ (OMISSIS) SPA), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 10258/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il – 03/06/2011, R.G.N. 51199/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS) (OMISSIS) rimase vittima d’un sinistro stradale, che provoco’ solo danni a cose.

Per ottenerne il risarcimento (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di Pace di Roma (OMISSIS) e la societa’ assicuratrice (OMISSIS).

2. Il Giudice di pace di Roma con sentenza 4.9.2007 n. 40024 rigetto’ la domanda, ritenendo estinta l’obbligazione per avvenuto pagamento da parte dell’assicuratore del responsabile della somma di euro 1.800, giudicata satisfattiva.

3. La sentenza di primo grado venne appellata da (OMISSIS). Il Tribunale di Roma, con sentenza 7.6.2011 n. 12022, rigetto’ il gravame e condanno’ l’appellante alle spese.

4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), sulla base di otto motivi.

Ha resistito con controricorso la sola (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli articoli 112, 115, 116 e 167 c.p.c.); sia da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Espone ai riguardo che il Tribunale, per potere stabilire se il pagamento spontaneo eseguito dall’assicuratore del responsabile fosse o meno satisfattivo, avrebbe dovuto dapprima liquidare il danno, e non l’aveva fatto.

1.2. Il motivo e’ manifestamente infondato nella parte in cui prospetta la violazione di legge e l’error in procedendo: stabilire, infatti, se un danno sia stato o meno risarcito e’ accertamento di fatto.

Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo e’ manifestamente infondato: il Tribunale infatti ha esaminato la domanda attorea; ha ritenuto non provata la sussistenza di parte dei danni da questa reclamati; ha liquidato i danni ritenuti dimostrati in misura inferiore alla somma pagata dalla (OMISSIS). Correttamente, dunque, ha ritenuto estinto il credito risarcitorio.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli articoli 112, 115, 116 e 167 c.p.c.; articolo 1988 c.c.); sia da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Formula una censura cosi’ riassumibile: per dimostrare l’entita’ del danno al proprio veicolo, in primo grado aveva depositato un preventivo di riparazione.

Questo preventivo conteneva l’indicazione analitica dei costi dei singoli pezzi di ricambio e della manodopera.

La (OMISSIS), costituendosi, aveva contestato che per riparare il veicolo dell’attrice fossero necessarie le ore di lavoro indicate nel preventivo, e che la riparazione avesse il costo orario ivi indicato. Pertanto, conclude la ricorrente, le “voci di preventivo” non espressamente contestate dovevano ritenersi provate.

2.2. Il motivo e’ manifestamente infondato per due diverse ragioni.

La prima e’ che l’onere di “prendere posizione” di cui all’articolo 167 c.p.c., riguarda i fatti dedotti dall’attore, non quelli descritti nei documenti prodotti in corso di causa.

L’onere di contestazione dei fatti materiali dedotti dall’attore, infatti, serve a delimitare il thema probandum: i fatti non contestati si danno per ammessi, quelli contestati debbono essere provati.

Questo onere non e’ dunque concepibile rispetto alle prove ammesse o addirittura gia’ raccolte. Sia perche’ nessuna norma impone al convenuto di “prendere posizione” sulla veridicita’ delle prove offerte dalla controparte (come invece fa l’articolo 167 c.p.c., per quanto concerne i fatti materiali dedotti nella citazione); sia perche’ una prova “non contestata” resta liberamente valutabile dal giudice che puo’ anche reputarla inattendibile (mentre un fatto non contestato, essendo al di fuori del thema probandum, non puo’ essere ritenuto insussistente dal giudice).

Ne’ va confuso l’onere di contestare i fatti, di cui all’articolo 167 c.p.c., con l’onere di contestare l’autenticita’ d’un documento o la conformita’ all’originale della copia di esso.

La mancata contestazione della provenienza d’un documento o della sua conformita’ all’originale, infatti, lascia impregiudicato il problema della sua attendibilita’: chi nulla osserva su un documento prodotto da controparte non puo’ poi contestarne l’autenticita’, ma ben puo’ contestare la veridicita’ di quanto vi si afferma.

La seconda ragione e’ che una volta chiesto dall’attore il risarcimento del danno, e negato dal convenuto che il danno sia dell’entita’ pretesa dalla controparte, l’onere della contestazione e’ assolto, ne’ e’ esigibile dal convenuto l’onere di dire la sua su ogni riga di ogni documento prodotto dalla controparte.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli articoli 2702, 2727 e 2729 c.c.; articoli 115, 116, 167 e 214 c.p.c.); sia da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Espone al riguardo che il Tribunale, ai fini della liquidazione del danno al veicolo, avrebbe erroneamente escluso il valore probatorio dei preventivi di riparazione depositati dall’attrice.

3.2. Il motivo e’ inammissibile nella parte in cui lamenta l’error in procedendo: e’ arduo comprendere quale sta il vizio di procedura in una sentenza che dichiari di credere o non credere ad una prova documentale.

Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo e’ manifestamente inammissibile: stabilire se sia stata o meno raccolta la prova dell’esistenza d’un certo danno e’ una valutazione in facto, non in iure.

Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo e’ inammissibile, i quanto pretende da questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Questi ha dato ampia motivazione delle ragioni per le quali il preventivo doveva ritenersi inattendibile (pp. 5 – 7), con motivazioni logiche e coerenti, e come tali insindacabili in questa sede.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che. la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli articoli 1223 e 1226 c.c.); sia da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Lamenta, al riguardo, che il Tribunale avrebbe errato nel non ricorrere alla liquidazione equitativa del danno.

4.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile nella parte in cui lamenta la nullita’ processuale; e’ infondato nella parte in cui lamenta la violazione di legge, posto che il ricorso alla liquidazione equitativa di cui all’articolo 1226 c.c., non puo’ sopperire alle manchevolezze istruttorie delle parti.

5. Il quinto motivo di ricorso.

5.1. Col quinto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli articoli 61, 115 e 116 c.p.c.); sia da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel non disporre una consulenza tecnica per la stima del danno.

5.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile, alla luce del consolidato principio secondo cui la consulenza tecnica non puo’ essere utilizzata per sollevare le parti dall’onere della prova su esse ricadente.

6. Il sesto motivo di ricorso.

6.1. Col sesto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Espone, al riguardo, che il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato di prendere in esame, ai fini della stima del danno, una fattura avente ad oggetto la spesa sostenuta per la riparazione del veicolo, ritualmente prodotta in giudizio.

6.2. Il motivo e’ inammissibile, perche’ lamenta un vizio che si sarebbe dovuto far valere con la revocazione.

Questa corte infatti ha ripetuta mente affermato che il vizio di omesso esame di un documento decisivo non e’ deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non e’ stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attivita’ del giudice circa l’efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nei ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, puo’ far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, sempre che ne ricorrano le condizioni (ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 12904 del 01/06/2007, Rv. 600868).

7. Il settimo motivo di ricorso.

7.1. Col settimo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli articoli 1208, 1219 e 1220 c.c.; articoli 112, 115 e 116 c.p.c.; Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45, articolo 9); sia da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo contiene due censure.

Con la prima la ricorrente espone che il Tribunale, rilevato che mancava la prova del danno nella misura pretesa dall’attrice, ha ritenuto per cio’ solo “assorbita” la questione relativa alla sussistenza ed all’ammontare del c.d. “danno fermo tecnico”.

Questo pregiudizio, tuttavia, sussisteva e doveva essere risarcito per il solo fatto che il veicolo venne danneggiato (e quindi doveva essere riparato). Il danno da fermo tecnico infatti – prosegue la ricorrente – discende sia dalla necessita’ di lasciare il veicolo all’autoriparatore; sia dalla necessita’ di tenerlo a disposizione dell’assicuratore, perche’ compia le proprie verifiche, per il periodo di otto giorni stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45, articolo 9.

Con la seconda censura la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato di liquidare il danno da mora (rivalutazione ed interessi) dovuti dal debitore.

7.2. La prima censura e’ infondata, sebbene la motivazione della sentenza L impugnata debba essere, su questo punto, corretta.

Il danno consistente nei costo sostenuto per riparare un autoveicolo e’ ovviamente ben diverso da quello patito per non avere potuto disporre del mezzo durate il tempo necessario per le riparazioni, ovvero durante il tempo in cui il veicolo fu tenuto a disposizione dell’assicuratore del responsabile, per le necessarie verifiche.

Pertanto il rigetto del gravame sulla prima questione non assorbiva affatto la seconda, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale. Tra costo delle riparazioni ed entita’ del danno da perduta disponibilita’ del veicolo non vi e’ infatti alcun nesso di implicazione necessaria.

7.3. Cionondimeno, la decisione del Tribunale di rigetto del motivo di gravame concernente la stima del danno da “fermo tecnico” e’ corretta, in quanto il danno in esame non e’ in re ipsa e non puo’ essere ritenuto sussistente per il solo fatto che un veicolo non abbia circolato perche’ in riparazione.

Cio’ per le ragioni che seguono.

7.4. Da oltre quarant’anni (dal 1972, per l’esattezza) nella giurisprudenza di questa Corte si registra un contrasto irrisolto sulla prova del c.d. danno da fermo tecnico: vale a dire del pregiudizio patito dal proprietario di un veicolo per non averne potuto disporre durante il tempo necessario alle riparazioni.

7.4.1. Secondo un primo e piu’ antico orientamento, il danno da fermo tecnico puo’ essere liquidato “anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato dei veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato”.

Questo orientamento si fonda sull’assunto secondo cui il proprietario di un veicolo a motore, durante il tempo delle riparazioni, sopporta necessariamente una perdita economica pari:

(a) alla tassa di circolazione;

(b) al premio di assicurazione;

(c) al deprezzamento del veicolo.

La sentenza “capostipite” in tal senso e’ rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 2109 del 23/06/1972, Rv. 359341; in seguito, nello stesso senso, si sono pronunciate Sez. 3, Sentenza n. 13215 del 26/6/2015, non massimata; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22687 del 04/10/2013, Rv. 629051; Sez. 3, Sentenza n. 9626 del 19/04/2013, Rv. 626034; Sez. 3, Sentenza n. 6907 del 8.5.2012, non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 23916 del 09/11/2006, Rv. 593159: Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 14/12/2002, Rv. 559270; Sez. 3, Sentenza n. 12908 del 13/07/2004, Rv. 574496; Sez. 3, Sentenza n. 3234 del 03/04/1987, Rv. 452307; Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 28/08/1978, Rv. 393612; Sez. 3, Sentenza n. 1737 del 05/05/1975, Rv. 375375.

7.4.2. Per un diverso e piu’ recente orientamento, invece, il danno da fermo tecnico non puo’ considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell’incidente. Esso puo’ essere risarcito soltanto al cospetto “di esplicita prova” non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessita’ di servirsene, e sia percio’ dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l’utilita’ economica ce ritraeva dall’uso dei mezzo.

Questo orientamento, inaugurato da Sez. 3, Sentenza n. 970 del 07/02/1996, Rv. 495753, e’ stato in seguito ribadito da Sez. 3, Sentenza n. 12820 del 19/11/1999, Rv. 531285 e da Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15089 del 17.7.2015, non massimata.

7.4.3. Ritiene questa Corte che il primo di tali orientamenti non possa essere condiviso, perche’ tutti e sei gli assunti su cui si fonda sono erronei.

7.4.4. E’ erronea, in primo luogo, l’affermazione secondo cui il danno causato dall’indisponibilita’ d’un veicolo sia in re ipsa: nel nostro ordinamento infatti non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento e’ mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell’interesse non sia derivato un concreto pregiudizio (ex multis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014, Rv. 633450; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014, Rv. 632941; Sez. 1, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013, Rv. 628570; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013, Rv. 627750).

Il danno in senso giuridico, infatti, non puo’ dirsi esistente sol perche’ sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto e’ il presupposto del danno, non il danno in senso giuridico. Quest’ultimo vi sara’ soltanto se dalla lesione del diritto sia altresi’ derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.

7.4.5. E’ erronea, in secondo luogo, l’affermazione secondo cui una volta dimostrato che il veicolo sia stato inutilizzabile per un certo numero di giorni, il danno puo’ essere per cio’ liquidato “in via equitativa” ex articolo 1226 c.c..

Una simile affermazione costituisce anzi una falsa applicazione del precetto di cui all’articolo 1226 c.c.. Tale norma, infatti, non puo’ costituire un commodus discessus per l’attore che non provi l’esistenza del danno. La liquidazione equitativa e’ consentita quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare, mentre l’orientamento qui contestato ricorre all’articolo 1226 c.c., per liquidare un danno che e’ addirittura incerto nella sua stessa esistenza.

7.4.5. E’ erronea, in terzo luogo, l’affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari alla spesa sostenuta dal proprietario per la c.d. “tassa di circolazione”.

La tassa di circolazione, gia’ prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e’ stata trasformata in tassa sulla proprieta’ dal Decreto Legge 30 dicembre 1982, n. 953, articolo 5, comma 29, (convertito nella Legge 28 febbraio 1983, n. 53).

La norma appena ricordata stabilisce che la tassa e’ dovuta per il solo fatto dell’iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, ed a prescindere dalla sua circolazione.

Non e’ quindi corretto sostenere che la tassa sia stata “pagata invano” nel caso di sosta forzosa del veicolo, perche’ il fatto costitutivo dell’obbligazione tributaria e’ la proprieta’ del veicolo, non la sua circolazione.

7.4.6. E’ erronea, in quarto luogo, l’affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari al premio assicurativo “inutilmente pagato”.

Tale affermazione e’ doppiamente erronea.

In primo luogo, e’ erronea perche’ il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione (ad es., nel caso di incendio o di danni causati a terzi durante il collaudo), e dunque il premio non e’ “inutilmente pagato”.

In secondo luogo e’ erronea perche’ durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all’assicuratore la sospensione dell’efficacia della polizza, sicche’, ove non si avvalga di questa semplice precauzione, il pagamento del premio non potrebbe costituire un danno risarcibile, perche’ dovuto a negligenza del danneggiato (articolo 1227 c.c.).

7.4.7. E’ erronea, in quinto luogo, l’affermazione secondo cui il danno da fermo tecnico sarebbe in re ipsa a causa del “deprezzamento dei veicolo”.

In primo luogo, infatti, il deprezzamento e’ causato dalla necessita’ della riparazione, non dalla durata di questa.

In secondo luogo, il deprezzamento d’un veicolo non e’ una conseguenza necessaria del fermo tecnico, ma un danno eventuale e da accertare caso per caso. Cosi’, ad esempio, la riparazione d’un veicolo obsoleto e malandato potrebbe addirittura fargli acquistare un valore superiore a quello che aveva prima del sinistro.

7.4.7. E’ inaccettabilmente erronea, infine, l’affermazione secondo cui l’indisponibilita’ del veicolo durante il tempo delle riparazioni costituirebbe un danno patrimoniale “a prescindere dall’uso a cui esso era destinato”.

Non potere utilizzare un veicolo per svago o diporto non costituisce una perdita patrimoniale, ma un pregiudizio d’affezione: come tale non risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 c.c., mancando la lesione d’un interesse della persona costituzionalmente garantito.

7.5. Deve pertanto concludersi nel senso che:

(a) l’indisponibilita’ d’un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni e’ un danno che deve essere allegato e dimostrato;

(b) la prova del danno non puo’ consistere nella dimostrazione della mera indisponibilita’ del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo.

7.7. La sentenza impugnata, pertanto, in mancanza non solo della prova, ma sinanche della allegazione di questo tipo di pregiudizi da parte dell’attrice, correttamente ha rigettato la relativa domanda.

7.8. Inammissibile, invece, e’ la seconda censura del settimo motivo di ricorso, con la quale la ricorrente lamenta l’ingiustificata omessa liquidazione del danno da mora.

Risulta infatti dai ricorso che il sinistro avvenne ad ottobre del 2005, ed il giudizio di primo grado inizio’ nel 2006. Tenuto conto che la ricorrente non ha allegato quando la (OMISSIS) effettuo’ il proprio pagamento, e che la mora decorre dalla scadenza dello spatium deliberandi di cui all’articolo 145 cod. ass., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perche’ non autosufficiente, in quanto la mancanza delle indicazioni teste’ indicate non consente di apprezzare se sussista effettivamente nel caso di specie un danno da ritardato adempimento, e di conseguenza un interesse all’impugnazione.

8. L’ottavo motivo di ricorso.

8.1. Con l’ultimo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli articoli 91, 92, 112 e 113 c.p.c.); sia da una nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Lamenta, al riguardo, che il Tribunale avrebbe omesso d’esaminare il motivo d’appello concernente la compensazione delle spese disposta dal Giudice di pace.

8.2. Il motivo e’ due volte inammissibile:

(-) sia perche’ la pronuncia sul motivo d’appello concernente le spese liquidate dal Giudice di Pace vi e’ stata (cfr. la sentenza d’appello, p. 7, ultimo capoverso);

(-) sia perche’ la compensazione delle spese e’ una scelta riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’.

9. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:

-) rigetta il ricorso;

-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 3.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.