Tribunale per i minorenni di Venezia Sentenza Sentenza n. 90/2017
la Cassazione interpretato la lett. d) dell’art. 44 L. 184/83 nel senso che si possa far luogo all’adozione non solo nel caso di impossibilità di fatto di un affidamento preadottivo, ma anche nel caso di impossibilità di diritto (come quello di specie, in cui la minore è accudita dalla propria madre e non versa in uno stato di carenze di cure da parte del genitore), concependo così tale adozione quale strumento giuridico per dare un riconoscimento giuridico a situazioni di fatto caratterizzate da positivi e significativi legami affettivi
Tribunale per i minorenni di Venezia Sentenza Sentenza n. 90/2017
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:
dott. Maria Teresa Rossi – Presidente rel.
dott. Lanfranco Tenaglia – Giudice
dott. Roberto Peretti – Giudice onorario
dott. Aurora Mitaritonna – Giudice onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 44 lett. d) della legge 184 del 1983 presentato da ii~la nata a Venezia il 11.1.1 con il quale ha chiesto di adottare la minore Malir, nata a Milano AMI figlia della compagna 111.11~
vista la documentazione allegata;
sentite la ricorrente e la madre della minore, unico genitore ad averla riconosciuta;
assunte informazioni e visto il parere favorevole del PM, espresso argomentando in base ai principi enunciati nella sentenza del 26.5.2016 della Corte di Cassazione, sez. I civile, e tenuto conto di quanto esposto nella relazione del consultorio familiare;
rilevato che dalle informazioni trasmesse dal servizio sociale è emerso come la ricorrente e la madre della minore costituiscano una coppia con un legame solido e duraturo, come entrambe le donne vivano la relazione con la bambina come quella di un genitore con la propria figlia e come siano “consapevoli che dovranno avere , un atteggiamento aperto verso l’identità di genere della bambina per permetterle uno sviluppo adeguato e l’opportunità di relazionarsi con persone ad orientamento non omosessuale”;
considerato che con la sentenza sopra menzionata la Corte di Cassazione ha interpretato la lett. d) dell’art. 44 L. 184/83 nel senso che si possa far luogo all’adozione non solo nel caso di impossibilità di fatto di un affidamento preadottivo, ma anche nel caso di impossibilità di diritto (come quello di specie, in cui la minore è accudita dalla propria madre e non versa in uno stato di carenze di cure da parte del genitore), concependo così tale adozione quale strumento giuridico per dare un riconoscimento giuridico a situazioni di fatto caratterizzate da positivi e significativi legami affettivi;
considerato altresì, che l’adozione in casi particolari prevista dalla norma invocata non specifica requisiti soggettivi, ma richiede unicamente la verifica in concreto dell’interesse del minore;
considerato che la madre ha dato il suo assenso e che l’adozione costituisce il riconoscimento giuridico di un rapporto di filiazione sorto già anni addietro;
ritenuto, pertanto, che l’adozione corrisponda all’interesse della minore;
P.Q.M.
Visto l’art. 44 lett. d) L 184/83 ,
dichiara farsi luogo all’adozione di XXXXXX nata a Milano il XXXXXX da parte di XXXXXXX nata a Venezia il XXXXXXXXX ivi residente
Si comunichi .
Venezia, 31 maggio 2017