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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 10 gennaio 2017, n. 335
la comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei condomini puo’ essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo e puo’ essere provata anche da univoci elementi dai quali risulti che ciascun condomino ha, in concreto, ricevuta la notizia; qui, infatti, non si tratta di stabilire se l’avviso di convocazione abbia raggiunto il proprio scopo di rendere edotto i condomini della data, dell’ora e dell’ordine al giorno dell’assemblea, ma si tratta di stabilire se la convocazione dell’assemblea provenga dall’amministratore condominiale, vale a dire dall’unico soggetto, oltre ai singoli condomini, titolare del potere di convocazione ai sensi dell’articolo 66 disp. att. c.c..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7834-2013 proposto da:
CONDOMINIO DI (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), per essa gli eredi impersonalmente;
– intimati –
avverso la sentenza n. 726/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 17/12/12;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si e’ riportato alle difese in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilita’ o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell’8.5.2008 sig.ra (OMISSIS), condomina dello stabile sito in (OMISSIS), impugnava davanti al tribunale di Trieste la delibera assunta dall’assemblea del Condominio in data 27.03.2008; a fondamento dell’impugnativa la sig.ra (OMISSIS) deduceva l’invalidita’ dell’avviso di convocazione dell’assemblea (alla quale ella non aveva partecipato), in quanto sottoscritto da persona diversa dall’amministratore e, precisamente, dal sig. (OMISSIS), socio accomandante della societa’ (OMISSIS) s.a.s., all’epoca amministratrice del citato Condominio, anziche’ da (OMISSIS), socio accomandatario; in subordine l’attrice lamentava l’illegittimo addebito a proprio carico di oneri condominiali, operato con l’approvazione del bilancio consuntivo del 2007, deducendo la duplicazione di poste debitorie.
Il Condominio si costituiva eccependo la tardivita’ dell’impugnazione e l’infondatezza della domanda; in particolare il convenuto rilevava che la convocazione era stata fatta utilizzando carta intestata dello (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) & C. ed era sottoscritta con la dicitura prestampata ” (OMISSIS) s.a.s.”, solo materialmente siglata da (OMISSIS), socio accomandante della societa’, nonche’ consulente della stessa. La convocazione inoltre era completa dell’indicazione dell’ordine del giorno e ad essa era allegato il bilancio preventivo e consuntivo per l’annualita’ 2007/2008, ragion per cui non vi erano dubbi sulla effettiva provenienza dell’avviso di convocazione dalla societa’ che amministrava il Condominio.
Intervenivano in causa, in adesione alla comparsa di costituzione del Condominio, i condomini (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
All’esito del giudizio il Tribunale di Trieste rigettava la domanda dell’attrice, condannando costei alle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione proponeva appello la (OMISSIS); si costituivano in giudizio gli appellati per chiedere il rigetto dell’impugnazione.
La corte d’appello di Trieste riformava la sentenza di primo grado e per l’effetto annullava la delibera impugnata, con condanna degli appellati alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dell’avvocato (OMISSIS), difensore della sig.ra (OMISSIS).
Secondo la corte distrettuale la convocazione dell’assemblea condominiale proveniva da soggetto non legittimato, in quanto era stata sottoscritta da persona che, in quanto socio accomandante della societa’ (OMISSIS) s.a.s., non aveva la legale rappresentanza di tale societa’; cosicche’ doveva ritenersi violato il disposto dell’articolo 66 disp. att. c.c., laddove esso prevede che l’assemblea venga convocata dall’amministratore (oltre che da ciascun condomino).
Detta sentenza di appello e’ stata impugnata per cassazione dal Condominio di via (OMISSIS), nonche’ dai condomini (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla scorta di quattro motivi.
Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 66 disp. att. c.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo che tale disposizione preveda che la convocazione dell’assemblea condominiale debba essere autografata dall’amministratore in persona; secondo i ricorrenti la convocazione dell’assemblea condominiale sarebbe soggetta al principio di liberta’ delle forme e, ai fini della relativa validita’, sarebbe sufficiente che la stessa raggiunga lo scopo di notiziare tutti i condomini del giorno e dell’ ora dell’assemblea, nonche’ dei punti messi all’ordine del giorno.
Con il secondo motivo, riferito all’articolo 360 c.p.c., n. 5, si denuncia il vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia; argomentano al riguardo i ricorrenti che la corte d’appello non avrebbe valorizzato molteplici elementi fattuali sottoposti al suo esame, tra cui le circostanze che l’avviso di convocazione era stato redatto su carta intestata della societa’ (OMISSIS) e che la persona fisica che aveva sottoscritto la convocazione era socio accomandante di tale societa’ ed alla stessa era legata da un rapporto professionale di consulenza.
Con il terzo motivo, riferito all’articolo 360 c.p.c., n. 5, si censura, ancora sotto il profilo del vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, l’affermazione della sentenza gravata secondo cui la delibera impugnata non sarebbe mai stata confermata in successive deliberazioni assembleari; al riguardo i ricorrenti argomentano che le successive delibere assunte dall’assemblea del Condominio avevano come antecedente sia logico che fattuale che contabile anche le decisioni deliberate nell’assemblea del 27.03.2008.
Con il quarto motivo, riferito all’articolo 360 c.p.c., n. 5, si denuncia il vizio di omessa motivazione relativamente al punto riguardante la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario, assumendosi che tale distrazione sarebbe stata disposta dalla corte triestina senza alcuna motivazione di supporto.
Il ricorso e’ stato notificato alla sig.ra (OMISSIS), agli eredi del condomino (OMISSIS) ed all’avvocato (OMISSIS) in proprio, quale legittimato a resistere alla impugnazione del capo relativo alla distrazione delle spese.
Nessuno degli intimati ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
La causa e’ stata discussa alla pubblica udienza del 12.10.16, per la quale non sono state depositate memorie ex articolo 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di ricorso sono formalmente distinti ma in sostanza hanno ad oggetto la medesima doglianza, ossia l’errore in cui la corte territoriale sarebbe incorsa giudicando nulla la convocazione dell’assemblea condominiale del 27.3.08 per essere stata la stessa firmata da persona diversa dal legale rappresentate della societa’ incaricata dell’amministrazione condominiale.
La doglianza, nel suo complesso, e’ fondata, ancorche’ sulla base di considerazioni parzialmente diverse da quelle sviluppate nei mezzi di impugnazione.
In proposito va sottolineato che, come puntualmente sottolineato dal Procuratore Generale, nella presente causa non viene in questione il principio, richiamato dai ricorrenti (e reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, cfr. sentt. nn. 138/98, 1206/96, 1033/95, 2450/94), che la comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei condomini puo’ essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo e puo’ essere provata anche da univoci elementi dai quali risulti che ciascun condomino ha, in concreto, ricevuta la notizia; qui, infatti, non si tratta di stabilire se l’avviso di convocazione abbia raggiunto il proprio scopo di rendere edotto i condomini della data, dell’ora e dell’ordine al giorno dell’assemblea, ma si tratta di stabilire se la convocazione dell’assemblea provenga dall’amministratore condominiale, vale a dire dall’unico soggetto, oltre ai singoli condomini, titolare del potere di convocazione ai sensi dell’articolo 66 disp. att. c.c..
Cio’ posto, la statuizione della sentenza gravata secondo cui nella specie dovrebbe escludersi che l’avviso di convocazione provenga dal soggetto legittimato per il solo fatto che tale avviso risulti firmato dal socio accomandante (signor (OMISSIS)), invece che dal socio accomandatario (signor (OMISSIS)), della societa’ (OMISSIS) s.a.s., va giudicata errata. In proposito va premesso che, come si rileva dalla narrativa svolta nella sentenza gravata, amministratore del Condominio di via (OMISSIS) non era il signor (OMISSIS) personalmente, ma la societa’ in accomandita semplice (OMISSIS) s.a.s., di cui (OMISSIS) era socio accomandatario e (OMISSIS) era socio accomandante.
Ancora va premesso, in linea di diritto, che all’accomandante e’ consentito il compimento di atti di amministrazione e di operazioni gestorie, purche’ cio’ avvenga nel quadro di un rapporto di subordinazione all’accomandatario o in base a procura speciale a lui rilasciata per singoli affari (Cass. 4824/86).
Cio’ posto, dalla stessa sentenza gravata emerge che l’avviso di convocazione assembleare venne redatto su carta intestata della societa’ (OMISSIS) s.a.s., cosicche’ la corte territoriale non poteva fermarsi al rilievo che il sottoscrittore dell’avviso non era il rappresentate legale di tale societa’ (il socio accomandatario (OMISSIS)), ma avrebbe dovuto valutare se dall’uso della carta intestata della societa’ (e dalla circostanza – la cui omessa considerazione viene lamentata col secondo mezzo di gravame – che la sigla di (OMISSIS) era stata apposta sopra la dicitura ” (OMISSIS) s.a.s.” posta in calce all’avviso di convocazione) non emergesse che la persona fisica che aveva sottoscritto l’avviso avesse speso il nome della societa’ amministratrice; cosicche’ a tale societa’ andasse giuridicamente imputata la provenienza dell’avviso di convocazione secondo il meccanismo della rappresentanza volontaria.
I primi due mezzi di ricorso vanno pertanto accolti e la sentenza gravata va conseguentemente cassata con rinvio alla corte d’appello di Trieste perche’ la stessa questa riesamini la questione della imputabilita’ alla societa’ (OMISSIS) s.a.s. dell’avviso di convocazione per cui e’ causa; restano conseguentemente assorbiti il terzo ed il quarto mezzo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri due, cassa la sentenza gravata e rinvia alla corte d’appello di Trieste, altra sezione, che regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.