Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 13 dicembre 2017, n. 29891

al riguardo, la negazione della circostanza di fatto secondo cui la minore non fosse effettivamente condotta per mano, o l’eventuale non pertinenza del richiamo giurisprudenziale operato in sentenza dal giudice a quo, non valgono a destituire di decisivo rilievo la determinante argomentazione fatta propria dal tribunale circa il mancato impedimento, da parte della madre della minore, di un fatto dannoso che, in considerazione dell’eta’ della bambina (due anni) e dell’evidentissima pericolosita’ del tratto stradale percorso, doveva ritenersi di per se’ largamente prevedibile e, dunque, evitabile.

 

 

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:

La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 13 dicembre 2017, n. 29891

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3319/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TERLIZZI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1984/2016 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 21/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 21/12/2016, il Tribunale di Trani, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Terlizzi, e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), quale genitore esercente la responsabilita’ genitoriale sulla figlia minore (OMISSIS), per la condanna del Comune di Terlizzi al risarcimento del danno subito dalla minore (OMISSIS) a seguito di una caduta verificatasi sulla strada di proprieta’ comunale a causa di una buca ivi esistente;

che, a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come il fatto dannoso dovesse integralmente ascriversi alla responsabilita’ della madre della bambina che, accompagnandola sulla pubblica via, non ne aveva seguito con attenzione i movimenti, colpevolmente omettendo di impedire che la stessa giungesse all’altezza della buca – peraltro di grandi dimensioni e collocata a ridosso del marciapiede – e di inciamparvi, provocandosi i danni denunciati;

che, avverso la sentenza del Tribunale di Trani, (OMISSIS), nella qualita’ spiegata, propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di impugnazione;

che il Comune di Terlizzi non ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis, le parti non hanno presentato memoria.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 116 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la culpa in vigilando della madre della piccola (OMISSIS), senza tener conto delle dichiarazioni rese dalla stessa madre nel corso del giudizio, dalle quali non era emerso alcun rilievo che giustificasse l’erronea affermazione, fatta propria dal tribunale, secondo cui la piccola (OMISSIS) non fosse tenuta per mano dalla madre, e senza procedere ad alcun accertamento circa il carattere di imprevedibile insidia, anche per un adulto, della conformazione della strada sulla quale la piccola (OMISSIS) ebbe a cadere e a riportare i danni denunciati;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di considerare la natura della buca stradale quale insidia non prevedibile e invisibile, pervenendo al rigetto della domanda proposta nell’interesse della minore senza tener conto di tale decisiva circostanza;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’obbligo di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere il tribunale omesso di dettare alcuna motivazione sul punto concernente la corresponsabilita’ dell’amministrazione comunale nella causazione del danno;

che tutti e tre i motivi sono inammissibili;

che, al riguardo, osserva il collegio come il ricorrente abbia prospettato tutti e tre i vizi in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

che, sul punto, varra’ richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d’impugnazione e’ rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo e’ regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione e’ erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale puo’ considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e’ esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa e’ errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullita’, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, e’ espressamente sanzionata con l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564-01);

che, nel caso di specie, il tribunale ha disatteso la domanda del (OMISSIS) sul presupposto che, proprio la specifica conformazione dei luoghi (una buca di grandi dimensioni collocata a ridosso del marciapiede e tale da indurre i pedoni a transitare sulla strada, e non sul marciapiede, proprio allo scopo di evitarla: cfr. pag. 2 della sentenza), rendesse palese la violazione, da parte della madre della minore (tenuta a sorvegliarne la condotta al fine di garantirne la tutela), dei propri doveri di diligenza;

che, al riguardo, la negazione della circostanza di fatto secondo cui la minore non fosse effettivamente condotta per mano, o l’eventuale non pertinenza del richiamo giurisprudenziale operato in sentenza dal giudice a quo, non valgono a destituire di decisivo rilievo la determinante argomentazione fatta propria dal tribunale circa il mancato impedimento, da parte della madre della minore, di un fatto dannoso che, in considerazione dell’eta’ della bambina (due anni) e dell’evidentissima pericolosita’ del tratto stradale percorso, doveva ritenersi di per se’ largamente prevedibile e, dunque, evitabile;

che, pertanto, le odierne censure del ricorrente, nel riproporre le questioni di fatto della mancata prova: 1) della omessa conduzione per mano della bambina; 2) del carattere di imprevedibile insidia della conformazione del tratto stradale de quo; e 3) dell’omessa motivazione sulla corresponsabilita’ dell’amministrazione comunale, dimostra di non essersi punto confrontato con la decisione impugnata, in relazione al decisivo nucleo argomentativo appena rilevato, con la conseguente inammissibilita’ delle censure illustrate in ricorso per le specifiche ragioni in precedenza indicate;

che, sulla base delle argomentazioni sin qui indicate, dev’essere dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso;

che, non avendo il Comune di Terlizzi svolto difese in questa sede, non vi e’ luogo all’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

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