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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 24 ottobre 2017, n. 25199
il n. 3 dell’articolo dispone che l’assemblea dei condomini provvede, una volta approvato il rendiconto annuale, all’impiego del residuo attivo della gestione e che “nella legge non si rinviene alcun divieto, per i condomini, di istituire fondi cassa per far fronte alle spese necessarie all’esecuzione di opere di manutenzione”, trattandosi “di materia rientrante nei poteri discrezionali per l’assemblea condominiale, sul cui esercizio non e’ consentito il sindacato del giudice” (Cass. 8167/1997), ne’ l’accantonamento si pone in contrasto l’articolo 20 del regolamento condominiale che contempla la costituzione di un fondo di riserva “per provvedere alla opere di manutenzione straordinaria o ad altre esigenze speciali e imprevedibili”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6808-2013 proposto da:
(OMISSIS), ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)) in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 379/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2017 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), proprietario di una unita’ immobiliare facente parte del Condominio di (OMISSIS), conveniva in giudizio il Condominio chiedendo che venisse dichiarata, previa la sua sospensione, la nullita’/annullabilita’ di una deliberazione assembleare, adottata nel marzo 2004.
La domanda e’ stata rigettata dal Tribunale di Terni.
2. La Corte d’appello di Perugia – con sentenza del 22 ottobre 2012 – ha rigettato l’appello del signor (OMISSIS) e confermato la decisione di primo grado.
3. (OMISSIS) propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Il Condominio resiste con controricorso.
(OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione dell’articolo 1135 c.c., n. 3 e n. 4, e articolo 1362 segg. c.c. nel valutare l’articolo 20 del regolamento condominiale”: la Corte d’appello, nel confermare la legittimita’ della deliberazione assembleare impugnata) avrebbe posto in essere le suddette violazioni di legge in quanto l’accantonamento dell’avanzo di bilancio dell’anno 2003 per lavori di manutenzione dell’immobile da effettuarsi nell’anno 2004, deliberato dall’assemblea condominiale con il voto contrario del solo ricorrente, si pone in contrasto con l’articolo 1135 c.c. e con l’articolo 20 del regolamento condominiale.
Il motivo e’ infondato. Non sussiste la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1135 (nel testo vigente ratione temporis), in quanto il n. 3 dell’articolo dispone che l’assemblea dei condomini provvede, una volta approvato il rendiconto annuale, all’impiego del residuo attivo della gestione e che “nella legge non si rinviene alcun divieto, per i condomini, di istituire fondi cassa per far fronte alle spese necessarie all’esecuzione di opere di manutenzione”, trattandosi “di materia rientrante nei poteri discrezionali per l’assemblea condominiale, sul cui esercizio non e’ consentito il sindacato del giudice” (Cass. 8167/1997), ne’ l’accantonamento si pone in contrasto l’articolo 20 del regolamento condominiale che contempla la costituzione di un fondo di riserva “per provvedere alla opere di manutenzione straordinaria o ad altre esigenze speciali e imprevedibili”.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.