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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 14 marzo 2017, n. 6490
nel caso in cui un contratto di locazione ad uso non abitativo preveda la possibilita’ dell’aggiornamento secondo gli indici Istat nonche’ il pagamento a semestralita’ posticipate, la richiesta di adeguamento proveniente dal locatore anteriormente alla scadenza del primo semestre comporta la revisione del canone locativo per l’intero semestre in corso e non ancora scaduto.
Il contratto di locazione e le principali obbligazioni da esso nascenti.
Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ex art. 34 L 392/1978
La successione nel contratto di locazione ad uso abitativo.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 14 marzo 2017, n. 6490
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11959/2015 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
nonche’ da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso 1n studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
e contro
MINISTERO INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 341/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2016 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale con assorbimento dell’incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (OMISSIS) s.r.l. ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Siena un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero dell’interno per il pagamento di Euro 50.007,53, quale canone residuo non corrisposto per l’annualita’ febbraio 2010 – febbraio 2011 e conguaglio adeguamento Istat di una locazione ad uso non abitativo (caserma del Comando provinciale dei Carabinieri).
L’Ente ha proposto opposizione e il giudice di primo grado, in parziale accoglimento, procedendo al conteggio delle somme ancora dovute, ha affermato la debenza solo di una parte della somma ingiunta (Euro 20.290,56).
La (OMISSIS) s.r.l. ha appellato la sentenza e il Ministero ha proposto impugnazione incidentale. La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, accogliendo integralmente l’appello principale, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Il Ministero dell’interno ricorre per la cassazione della decisione di merito, indicando un unico motivo di censura. La (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso concerne la data di decorrenza dell’adeguamento Istat. Adeguamento che, a dire del Ministero, la societa’ locatrice avrebbe richiesto per la prima volta solamente con il canone di maggio 2010, sicche’ avrebbe errato il giudice di appello nel procedere all’adeguamento dell’intero canone annuo, piuttosto che della sola parte non ancora decorsa.
Nella giurisprudenza di questa Corte e’ pacifico il principio secondo cui l’adeguamento Istat del canone locativo, dovuto soltanto se previsto nel contratto ed espressamente richiesto dal locatore, non puo’ essere applicato ai canoni pregressi.
Nella specie, pero’, occorre considerare che il contratto di locazione prevedeva, come verificato dal giudice d’appello, il pagamento del canone con scadenze semestrali posticipate.
Fra le parti si controverte della data in cui la (OMISSIS) s.r.l. ha richiesto l’adeguamento Istat: secondo il Ministero dell’interno, solo nel mese di maggio 2010; secondo la societa’ locatrice, gia’ nel precedente mese di febbraio.
In ogni caso, anche stando alla prospettazione del Ministero, la richiesta di adeguamento Istat sarebbe comunque pervenuta in data anteriore alla scadenza della prima semestralita’ dell’anno 2010. Tale richiesta deve essere ritenuta tempestiva, in quanto cio’ che conta e’ che essa sia formulata prima della scadenza del canone da aggiornare.
La tesi opposta sostenuta dal Ministero, invece, e’ priva di fondamento giuridico e finirebbe per determinare un’ingiustificata compromissione del diritto del locatore all’adeguamento del canone. Inoltre, ove si consideri che gli indici di variazione del potere di acquisto della moneta vengono raccolti e pubblicati su base annua, la soluzione propugnata dal Ministero comporterebbe l’impossibilita’ oggettiva di richiedere l’aggiornamento del primo canone dell’anno.
Deve essere quindi affermato il seguente principio di diritto:
– nel caso in cui un contratto di locazione ad uso non abitativo preveda la possibilita’ dell’aggiornamento secondo gli indici Istat nonche’ il pagamento a semestralita’ posticipate, la richiesta di adeguamento proveniente dal locatore anteriormente alla scadenza del primo semestre comporta la revisione del canone locativo per l’intero semestre in corso e non ancora scaduto.
Sembra che nel ricorso principale si faccia pure questione, in modo alquanto confuso, della determinazione della base imponibile per l’aggiornamento Istat. Si tratta di una censura particolarmente generica e priva di specificita’, in quanto – al di la’ di considerazioni astratte sull’istituto giuridico – non viene indicato alcun elemento relativo alla vicenda di specie.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento del controricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. in via condizionata.
Le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico del ricorrente principale, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.