Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 20 dicembre 2017, n. 30541

il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso dei beni immobili non e’ di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la destinazione d’uso convenuta.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 20 dicembre 2017, n. 30541
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22128/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.A.S. (OMISSIS), (gia’ (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS)), in persona del suo legale rappresentante pro tempore e socio accomandatario, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 56/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 22/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. Ricorre per cassazione con un motivo la (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) avverso la sentenza, numero 56 del 22 marzo 2016, della Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, che ha riformato la sentenza n. 50/2013 del Tribunale di Tempio Pausania, sede distaccata di Olbia, che aveva rigettato le domande di (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della (OMISSIS), accertava il diritto di quest’ultima a condurre in locazione l’immobile in virtu’ del subentro nel contratto di locazione stipulato tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS).

2. La Corte Territoriale ha ritenuto preliminarmente, sulla base dei documenti prodotti, sussistere un contratto valido di locazione intercorrente tra la societa’ (OMISSIS) s.r.l. (comodataria dell’immobile) e la (OMISSIS). Alla prima societa’ sarebbe poi subentrata la SE. (OMISSIS). Conseguentemente non poteva ravvisarsi una condizione di occupazione sine titulo.

Per quanto riguarda poi, il dedotto inadempimento quale causa di risoluzione del contratto di locazione avanzata dalla Tessuteria sulla scorta della mancata consegna del certificato di agibilita’ del locale commerciale locato, ha ritenuto il giudice del merito, sulla base dei principi consolidati della Corte di Cassazione secondo cui la mancanza del certificato di agibilita’ configura una situazione d’inadempimento, sussistere l’inadempimento e conseguentemente ha dichiarato risolto il contratto di locazione. Non ha accolto la tesi secondo cui invece la risoluzione sarebbe avvenuta per facta concludentia alla data di rilascio di fatto dell’immobile, trattandosi di mero comportamento unilaterale insufficiente a profilare un accordo risolutivo. Ha ritenuto inoltre che non dovessero essere restituiti i canoni corrisposti vertendo il caso di specie in un’ipotesi di contratto ad esecuzione periodica, in relazione al quale l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia’ eseguite. Ha confermato tra l’altro la sentenza di primo grado sia sul punto che ha negato la restituzione delle somme spese per i lavori eseguiti nell’immobile sia sul danno da mancato guadagno.

3.1. (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l in liquidazione non hanno svolto attivita’ difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, proposta di inammissibilita’ del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, reputa il Collegio di non condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6. Con il primo ed unico motivo la ricorrente denunzia, violazione o falsa applicazione degli articoli 1218, 1453, 1458 e 1575 c.c., nella parte in cui dopo aver correttamente statuito la risoluzione del contratto di locazione in conseguenza della mancata consegna del certificato di agibilita’ e, quindi della inutilizzabilita’ ab origine dell’immobile secondo l’uso pattuito, ha erroneamente escluso il diritto del conduttore alla restituzione dei canoni corrisposti.

Il motivo e’ ammissibile, al contrario di quanto opinato nella proposta, ma e’ infondato.

Infatti l’articolo 1458 c.c., e’ stato correttamente applicato, perche’, quando dice che nei contratti ad esecuzione continuata l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia’ eseguite, intende dire che, poiche’ il contratto viene meno a far tempo dalla proposizione della domanda di risoluzione (e’ questo il senso dell’inciso “gia’ eseguite”: si vuol die, cioe’, eseguite al tempo della risoluzione), le prestazioni pregresse risultano coperte dal titolo contrattuale, perche’ il contratto e’ rimasto vigente fino a quel momento. Nella specie la conduttrice, che fra l’altro, ha proposto la domanda di risoluzione ex articolo 1453 c.c., solo in appello, avendo prima ragionato di risoluzione per fatto concludente, non poteva accampare diritto ala restituzione delle prestazioni di pagamento dei canoni pregressi e cio’ anche se in ipotesi mai aveva potuto esercitare – come dice di aver dedotto – il godimento secondo la destinazione pattuita. Anzi gia’ nella prospettiva della domanda di risoluzione originaria, avendo interrotto il pagamento dei canoni nel febbraio del 2009 e proposto la detta domanda con la riconvenzionale, introdotta certamente dopo, dato che il giudizio venne instaurato nel novembre del 2009, l’articolo 1458 c.c., escludeva la restituzione dei canoni per la ragione detta. Semmai la ricorrente avrebbe dovuto chiedere il risarcimento del danno per il mancato godimento.

Inoltre la ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte citata correttamente dalla Corte territoriale (Cass. n. 7559/2009) il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso dei beni immobili non e’ di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la destinazione d’uso convenuta.

E la ricorrente non ha provato di non aver potuto godere dell’immobile.

7. Pertanto, ai sensi degli articoli 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va rigettato.

In considerazione del fatto che le intimate non hanno svolto attivita’ difensiva non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

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