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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 25 gennaio 2018, n. 1829
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 145, l’azione per il risarcimento non puo’ essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (articolo 1175 c.c.) e buona fede (articolo 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attivita’ volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private.
Per ulteriori approfondimenti in materia di R.C.A. si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5739/2015 proposto da:
(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona dei legali rappresentanti in carica pro tempore Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 631/2014 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 11/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo del ricorso, assorbito il 2, inammissibilita’ dei motivi 3 e 4;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.
FATTI DI CAUSA
Allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale occorso il 25 luglio 2008, (OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Trieste (OMISSIS) (conducente dell’autovettura che aveva investito l’attore mentre questi si trovava a bordo della propria bicicletta), la (OMISSIS) S.r.l. (proprietaria del mezzo) e la (OMISSIS) S.p.A. (compagnia di assicurazione per la responsabilita’ civile autoveicoli).
Istruita la causa, con sentenza n. 17 del 9 gennaio 2012 il giudice di primo grado respingeva nel merito la domanda risarcitoria.
Proponeva appello (OMISSIS), censurando la valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di Pace.
Il Tribunale di Trieste, accogliendo l’eccezione di (OMISSIS) (gia’ formulata in primo grado e reiterata in appello), dichiarava l’improcedibilita’ della domanda risarcitoria ai sensi del combinato disposto degli articoli 145 e 148 del Codice delle assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209).
(OMISSIS) impugna la sentenza del Tribunale di Trieste n. 631 dell’11 agosto 2014 proponendo ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A., mentre le altre parti intimate non hanno svolto difese in questo grado.
Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e’ articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale di Trieste ritenuto – in contrasto con le prove documentali offerte dall’odierno ricorrente – che il (OMISSIS) non avesse messo la propria bicicletta a disposizione della compagnia assicuratrice per un’ispezione anteriore all’inizio della lite; in particolare, nel ricorso si afferma che le risultanze istruttorie erano idonee a dimostrare sia che l’assicurazione disponeva di tutti gli elementi necessari per formulare un’offerta conciliativa, sia la trasmissione di una comunicazione con cui espressamente si indicava il luogo in cui il veicolo poteva essere esaminato.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 145 e 148 del Codice delle assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209): il ricorrente sostiene che “il thema decidendum non era quello di accertare se vi fosse stata o meno cooperazione da parte del sig. (OMISSIS) nella fase preprocessuale, ma di accertare se, sulla base dei dati in possesso, la (OMISSIS) era in grado o meno di formulare una congrua proposta”, mentre nella fattispecie il Tribunale aveva ritenuto, “a fronte di una richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi prescritti dall’articolo 148 del Codice delle assicurazioni,… improponibile la domanda di risarcimento…. sull’erronea valutazione della condotta omissiva dell’attore che non avrebbe messo a disposizione la bicicletta per l’ispezione e ritenendo tale ispezione indispensabile per la completa ricostruzione dell’accaduto”. In ogni caso, dall’indisponibilita’ agli accertamenti peritali non poteva il Giudice di merito far conseguire l’improponibilita’ della domanda.
Con il terzo motivo il ricorrente censura – richiamando l’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 – la decisione impugnata in quanto illogica e contraddittoria e per omessa valutazione della domanda di condanna al risarcimento dei danni alla persona sulla scorta della presunzione ex articolo 2054 c.c..
Con il quarto motivo il ricorrente deduce l’omessa valutazione e/o motivazione in ordine alle eccezioni sollevate dal danneggiato sulle risultanze istruttorie.
2. Il primo motivo e’ inammissibile.
In proposito si deve richiamare l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (ex multis, Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01).
Al contrario, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ampiamente illustrato e logicamente spiegato le ragioni per cui “deve dirsi che l’attore non abbia offerto prova di avere adempiuto a tale onere (cioe’, quello di dimostrare il rispetto delle condizioni di proponibilita’ della domanda) ed anzi sia stata fornita prova contraria da parte del convenuto che, pure, non ne era onerato” e ha concluso che “nel caso di specie e’ provato che, a fronte della richiesta di mettere a disposizione la bicicletta, per consentire alla compagnia assicuratrice di procedere alla completa ricostruzione dell’accaduto (confrontando i segni del sinistro con quelli sulla vettura assicurata), vi e’ stata completa inerzia, ed anzi rifiuto da parte del danneggiato”.
Specificamente, il giudice dell’appello esamina il documento numero 10 (proprio quello indicato nel ricorso per cassazione) costituito dalla lettera del difensore di (OMISSIS) “inoltrata ad un numero di fax… che il difensore di parte appellata (OMISSIS) S.p.A. ha disconosciuto essere riferibile in alcun modo alla compagnia” e richiama la deposizione (reputata credibile secondo un incensurabile di merito) del perito assicurativo dalla quale emerge l’indisponibilita’ dell’odierno ricorrente a sottoporre a perizia la bicicletta.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche’ la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328-01, e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19011 del 31/07/2017, Rv. 645841-01); nel caso, come sopra esposto, il Tribunale – muovendo da una corretta ripartizione dell’onere probatorio – ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento su alcune di esse.
Inoltre, anche a voler ammettere – in via meramente ipotetica un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (non legali) da parte del giudice di merito, non vi sarebbe comunque alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non potendosi inquadrare tale doglianza ne’ nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194-01).
3. Venendo al secondo motivo, si osserva che il giudice di merito ha accertato il rifiuto del danneggiato di mettere a disposizione della compagnia assicuratrice il mezzo coinvolto nel sinistro e ha rilevato che tale “circostanza ha impedito alla compagnia di operare le sue valutazioni, tanto piu’ necessarie nel contesto di un sinistro senza testimoni diretti, cui quadro si e’ rivelato nel successivo giudizio quantomai incerto, quantomeno nella sua effettiva dinamica”.
La decisione di improcedibilita’ (rectius, improponibilita’) della domanda risarcitoria si fonda sul riscontrato “inadempimento di carattere sostanziale rilevante da parte del soggetto gravato di tale obbligo e di un atteggiamento contrario alle regole di buona fede ex articolo 1175 c.c…. L’attore non ha voluto collaborare lealmente nello svolgimento delle trattative stragiudiziali, mostrando come unico intento quello di ricorrere direttamente alla tutela giurisdizionale… Ne discende che, in concreto, l’inadempimento ha determinato quella stasi, quella sospensione della procedura rilevante ai sensi del combinato disposto degli articoli 145 e 148 Cod. Ass. e che impediva l’avvio dell’azione giudiziaria, non avendo l’attore osservato le modalita’ ed i contenuti previsti dall’articolo 148”.
Il ricorrente sostiene che:
a) prima della modifica apportata dal Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 32, comma 3, lettera c), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, l’articolo 148, comma 3, Codice delle assicurazioni private ratione temporis vigente (il cui testo era: “Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non puo’ rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell’impresa”) non prescriveva al danneggiato di consentire all’assicuratore l’esame del mezzo incidentato;
b) l’assicurazione avrebbe potuto stimare il danno alla bicicletta sulla scorta del preventivo di spesa trasmesso dal (OMISSIS);
c) in ogni caso, alla violazione del dovere di collaborazione previsto dal comma 3, non era collegata la sanzione processuale di improponibilita’, bensi’ la semplice sospensione dei termini concessi alla compagnia per la formulazione dell’offerta stragiudiziale e la regola dell’improponibilita’ ex articolo 145 e’ volta a consentire una trattativa stragiudiziale secondo le regole dell’articolo 148 e;
d) il rifiuto dell’assicurazione di formulare l’offerta aveva determinato la chiusura della fase precontenziosa e conseguentemente legittimato l’inizio dell’azione.
La questione che si pone all’esame del Collegio attiene all’interpretazione degli articoli 145 e 148 Codice delle assicurazioni private, norme che trovano i loro precedenti (OMISSIS) rispettivamente nella L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 22, e Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, articolo 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1997, n. 39.
Il Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 145, comma 1, sancisce l’improponibilita’ della domanda giudiziale prima del decorso dei termini indicati, “decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalita’ ed i contenuti previsti all’articolo 148”.
Per quanto qui rileva, l’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, invece, prescrive il contenuto della richiesta risarcitoria, stabilisce uno spatium deliberandi per l’assicuratore allo scopo di consentire la formulazione di una congrua offerta entro tempi predeterminati (imponendo cosi’ una condotta attiva e non inerte) ed esplicita anche i doveri di collaborazione del danneggiato, i quali incidono sui termini concessi alla compagnia assicuratrice per la comunicazione della proposta conciliativa.
Nel regime normativo previgente al Codice delle assicurazioni private era evidente che le succitate disposizioni disciplinassero diversi aspetti della procedura di risarcimento danni causati dalla circolazione di veicoli: la L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 22, sanciva l’improponibilita’ della domanda giudiziale prima del decorso di sessanta giorni dalla lettera raccomandata con cui veniva avanzata la richiesta di risarcimento; il Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, articolo 3, prescriveva l’obbligo di proporre al danneggiato una congrua offerta risarcitoria (ovvero di comunicare i motivi del diniego di siffatta proposta) entro termini decorrenti dalla trasmissione di una richiesta del danneggiato contenente dati e informazioni utili all’accertamento e alla valutazione del danno.
Ritiene il Collegio che anche nell’attuale assetto normativo il riferimento contenuto nell’articolo 145 Codice delle assicurazioni private non consenta una lettura unitaria delle due norme, tale per cui l’improponibilita’ della domanda giudiziale debba essere integrata dalle disposizioni dell’articolo 148 Codice delle assicurazioni private: il predetto riferimento, infatti, non comporta una sovrapposizione dell’aspetto inerente alla procedibilita’ della domanda del danneggiato con quello dell’attivita’ dell’assicuratore ante causam, ma deve piuttosto ritenersi limitato all’individuazione della richiesta risarcitoria quale dies a quo per il computo del termine di sessanta/novanta giorni indicato dall’articolo 145, come spatium deliberandi concesso alla compagnia assicuratrice.
In altri termini, l’articolo 148 Codice delle assicurazioni private (rubricato “Procedura di risarcimento” da parte della compagnia assicuratrice) – e, in particolare, le disposizioni che riguardano gli obblighi del danneggiato di consentire gli esami sulla propria persona (e, dal 2012, anche sul veicolo coinvolto nel sinistro) e dell’assicurazione di formulare un’offerta – non contiene regole che incidono sulla possibilita’ di iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, ma attiene, invece, alle attivita’ che le parti (e, in particolare, l’assicuratore, il quale non puo’ restare inerte) devono svolgere per intraprendere una trattativa, con l’auspicio (del legislatore) di addivenire ad una soluzione conciliativa stragiudiziale.
Conseguentemente, si devono ritenere infondate le argomentazioni del ricorrente (sopra elencate sub a), b) e c)) che basandosi sul testo dell’articolo 148 Codice delle assicurazioni private ratione temporis vigente – in sostanza deduce la mancanza di una esplicita prescrizione legislativa relativa al potere di ispezione del mezzo da parte della compagnia assicuratrice, la superfluita’ dell’esame del veicolo ai fini della formulazione dell’offerta e, comunque, l’erronea riconduzione al rifiuto di ispezione di una imprevista sanzione di improponibilita’ della domanda (anziche’ la semplice sospensione dei termini fissati alla compagnia per l’offerta stragiudiziale).
Percio’, e’ all’articolo 145 (“Proponibilita’ dell’azione di risarcimento”) e non gia’ all’articolo 148 (“Procedura di risarcimento”) – del Codice delle assicurazioni private che occorre riferirsi per dirimere la presente controversia.
Della norma ora menzionata possono darsi due diverse letture.
Secondo una prima opzione ermeneutica, il Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 145, deve essere inteso come una regola processuale di natura prettamente “formale”: al danneggiato e’ prescritto, quale requisito per poter avviare il giudizio, soltanto il dovere di inviare una richiesta risarcitoria completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell’istanza da parte dell’assicurazione e la condizione di proponibilita’ della domanda si verifica una volta decorso il termine.
Ad avviso del Collegio, tale lettura e’ riduttiva perche’ non coglie la ratio legis della disposizione: l’articolo 145 Codice delle assicurazioni private ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalita’ “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” (cosi’ Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111).
Lo scopo del legislatore non e’ affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma – soprattutto – al procedimento ex articolo 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell’assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa.
Affinche’ la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare e’ indispensabile, pero’, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioe’, di formulare un'”offerta congrua”.
La proponibilita’ della domanda risarcitoria, percio’, e’ legata ad un presupposto formale – la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell’articolo 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all’assicuratore di “accertare le responsabilita’, stimare il danno e formulare l’offerta” (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) – ma anche ad un requisito sostanziale: poiche’ “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (articolo 1175 c.c.) e buona fede (articolo 1375 c.c.)” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione), il danneggiato e’ tenuto a collaborare con l’assicuratore per consentirgli di effettuare l’accertamento e la valutazione del danno, attivita’ finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla “concreta praticabilita’ di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile)” fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione; Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione “l’onere di diligenza, a suo carico (del danneggiato), con l’obbligo di cooperazione imposto all’assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificita’ di contenuto della istanza risarcitoria, non potra’ agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum”).
In conclusione, si deve affermare il seguente principio di diritto:
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 145, l’azione per il risarcimento non puo’ essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (articolo 1175 c.c.) e buona fede (articolo 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attivita’ volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private.
Alla luce di tale principio, nella fattispecie in esame – avendo il giudice di merito accertato (con insindacabile giudizio in fatto) che il (OMISSIS), violando i doveri di correttezza e buona fede (l’articolo 1175 c.c., e’ espressamente richiamato nella sentenza impugnata), si e’ sottratto all’ispezione della bicicletta, attivita’ utile alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria – si deve rigettare il motivo e confermare la pronuncia di improponibilita’ della domanda.
4. Il terzo motivo – col quale il ricorrente censura la decisione del Tribunale di Trieste per non aver esaminato la domanda di risarcimento del danno alla persona, eventualmente fondando la responsabilita’ concorrente dei conducenti sulla presunzione ex articolo 2054 c.c. – e’ infondato.
La statuizione di improponibilita’ dell’azione risarcitoria riguarda sia il preteso ristoro del pregiudizio alla persona, sia la ricostruzione della dinamica del sinistro in base alla menzionata presunzione o alle risultanze istruttorie.
Infatti, tra le attivita’ della compagnia assicuratrice finalizzate alla “congrua offerta” – e ostacolate dal danneggiato (OMISSIS) – si deve annoverare quella di “accertare le responsabilita’” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) e, conseguentemente, non puo’ ammettersi l’esercizio dell’azione quando all’assicuratore e’ stato impedito di valutare l’an del risarcimento (proprio nella sentenza impugnata si legge che l’ispezione del mezzo si rendeva necessaria “per consentire alla compagnia assicuratrice di procedere alla completa ricostruzione dell’accaduto”).
Peraltro, diversamente opinando, in contrasto con l’intento deflattivo perseguito dal legislatore e con le pronunce di questa Corte che stigmatizzano l’ingiustificato frazionamento del credito, si dovrebbe ipotizzare la possibilita’, per il danneggiato, di promuovere, per lo stesso sinistro stradale, piu’ azioni, tra loro distinte a seconda del risarcimento preteso e legate a diverse condizioni di proponibilita’ (senza considerare, poi, il rischio di conflitto di giudicati in tema di accertamento della responsabilita’).
Al contrario, deve reputarsi corretta l’affermazione del Tribunale di Trieste secondo cui l’improponibilita’ “rileva per la domanda risarcitoria per danni a cose, ma anche per quella per i danni alla persona, attesa l’unicita’ dell’azione e la sua infrazionabilita’, ai fini di specie. Infatti, l’accertamento del fatto, attraverso l’ispezione della bicicletta e l’analisi delle modalita’ del sinistro, e’ stata preclusa in modo completo, e non sarebbe possibile ritenere che cio’ valga per la sola pretesa risarcitoria per i danni materiali e non per quelli personali. Una diversa interpretazione del complessivo testo normativo potrebbe determinare il rischio di accertamenti giudiziari contrastanti, e minerebbe il principio posto a base della normativa di settore, improntata ai valori di cooperazione leale e solidarieta’”.
5. Il quarto motivo – che nemmeno indica il vizio ex articolo 360 c.p.c., denunciato col ricorso – e’ inammissibile.
Il ricorrente reitera le censure rivolte alla statuizione di improponibilita’ della domanda e lamenta genericamente che i motivi d’appello (non riportati nel testo dell’atto introduttivo) riguardanti le risultanze istruttorie non sono stati considerati dal giudice dell’appello (il che, peraltro, e’ logica conseguenza della decisione assunta dal Tribunale).
6. Al rigetto del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del Decreto Ministeriale Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55.
7. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.