Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 16 gennaio 2018, n. 861

si deve configurare l’assenza di responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. anche in ragione del fatto del danneggiato, siccome elidente il nesso causale tra cosa e danno, la’ dove la evidente situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte di quest’ultimo.

 

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:

La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 16 gennaio 2018, n. 861

Integrale

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26382-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SCIGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 533/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, (OMISSIS) ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in data 20 aprile 2016, che, in accoglimento del gravame proposto dal Comune di Scigliano avverso la decisione del Tribunale di Cosenza, rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla medesima (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 2051 c.c., per i danni patiti a seguito della caduta su una lastra di ghiaccio presente sulla sede stradale in custodia del predetto Comune, ritenendo il fatto ascrivibile a caso fortuito (in quanto, per un verso, la detta lastra di ghiaccio si era formata “”improvvisamente” e nonostante le ordinarie misure manutentive poste in essere dal Comune in modo puntuale ed organizzato” e non era dovuta alla “mancata regimentazione delle acque piovane da parte del Comune” medesimo e, per altro verso e “in ogni caso”, non avendo la (OMISSIS) usato l’ordinaria diligenza, che avrebbe evitato il danno, nel percorrere, alle ore 7,30 del mattino, una strada in discesa, la cui sede non era neppure interamente invasa dal ghiaccio);

che resiste con controricorso il Comune di Scigliano;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che, con l’unico mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., comma 2, per aver la Corte territoriale erroneamente ascritto l’evento dannoso al caso fortuito;

che il motivo e’ in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile;

che e’ manifestamente infondato la’ dove deduce un error in indicando, giacche’ la decisione assunta dalla Corte territoriale (cfr. sintesi che precede e p. 7 della sentenza di appello) e’ comunque armonica rispetto ai principi della materia, ossia al doversi configurare l’assenza di responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. anche in ragione del fatto del danneggiato, siccome elidente il nesso causale tra cosa e danno, la’ dove la evidente situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte di quest’ultimo (cfr., tra le altre, Cass. n. 18317/2015, Cass. n. 12895/2016, Cass. n. 11526/2017, Cass. n. 12027/2017);

che e’ inammissibile la’ dove le critiche, lungi dall’evidenziare una violazione di norme di diritto, si rivolgono – senza neppure idoneamente dedurre l’omissione di esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – contro l’accertamento del giudice del merito in ordine alla sussistenza del fatto del danneggiato (cosi’ come del caso fortuito, in quanto fatto naturale) elidente l’anzidetto rapporto eziologico; accertamento ad esso esclusivamente riservato (Cass. n. 472/2003);

che il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo in conformita’ ai parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.