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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1269

Alla luce delle richiamate decisioni della Corte di Giustizia, vanno affermati i seguenti principi:
– nel sistema del diritto dell’Unione Europea, in tema di assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ai fini del diritto ad ottenere il risarcimento dall’assicuratore, la qualita’ di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile. Ne consegue che, allorche’ esse qualita’ si concentrino sulla medesima persona, la prima prevale sulla seconda e deve pertanto riconoscersi all’assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa, come se si tratti di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente;
– ai fini della copertura assicurativa e’ irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo (il quale, al momento del sinistro si trovi a viaggiare sullo stesso come passeggero, dopo avere autorizzato un’altra persona a mettersi alla guida), la cui posizione giuridica va assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente;
– il diritto alla copertura assicurativa dell’assicurato-proprietario del veicolo che abbia preso posto nel medesimo come passeggero, non puo’ essere escluso in ragione della sua corresponsabilita’ nella causazione del danno, salva, ovviamente, la necessita’ di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell’articolo 1227 c.c.;
– la prevalenza della qualita’ di vittima-avente diritto al risarcimento sulla qualita’ di assicurato-responsabile rileva anche in relazione alla legittimazione passiva all’azione di regresso, eventualmente attribuita dalle disposizioni nazionali alla compagnia assicurativa, in funzione di consentirle di ottenere dall’assicurato il rimborso di quanto eventualmente pagato alla vittima a titolo di risarcimento. Ne consegue che nei confronti dell’assicurato-proprietario non puo’ essere esercitata tale azione allorche’ egli sia anche passeggero-vittima del sinistro, posto che altrimenti gli verrebbe tolto per effetto del regresso quanto da lui conseguito per effetto del risarcimento;
– l’esclusione della legittimazione passiva all’azione di regresso dell’assicurato-responsabile, che sia anche vittima del sinistro, vale anche nell’ipotesi in cui l’assicuratore intenda opporre la clausola di esclusione dalla copertura assicurativa fondata sul fatto che il veicolo era condotto da persona non abilitata o in stato di ebbrezza, residuando tale legittimazione soltanto nell’ipotesi in cui la vittima stessa fosse a conoscenza del fatto che il veicolo era stato rubato.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1269
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15586/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante – procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 574/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI.

FATTI DI CAUSA

Il (OMISSIS) i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS) viaggiavano insieme sull’automobile di proprieta’ del primo. (OMISSIS) era in stato di ebbrezza e non aveva la patente di guida. Pur consapevole di cio’, (OMISSIS) lo aveva autorizzato a guidare l’automezzo e si era seduto sul sedile posteriore. (OMISSIS) esegui’ una manovra di sorpasso, invase l’opposta corsia e si scontro’ con due veicoli che procedevano nel contrario senso di marcia. Nell’incidente (OMISSIS) rimase ucciso.

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (rispettivamente, madre e fratelli del proprietario e del conducente) agirono in giudizio risarcitorio in qualita’ di prossimi congiunti della vittima e convennero, dinanzi al Tribunale di Treviso: (OMISSIS), in qualita’ di conducente responsabile; la (OMISSIS) s.p.a., in qualita’ di societa’ assicuratrice; (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (rispettivamente, moglie e figli del deceduto), in qualita’ di litisconsorti necessari.

Questi ultimi furono anche chiamati in causa dalla (OMISSIS) s.p.a., la quale, costituitasi, esercito’ nei loro confronti l’azione di rivalsa L. n. 990 del 1969, ex articolo 18 (ora Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 144): dedusse, al riguardo, che la polizza assicurativa escludeva la copertura per i sinistri causati da conducenti non abilitati alla guida o in stato di ebbrezza e che tale circostanza, se non era opponibile ai danneggiati che avevano agito direttamente nei suoi confronti, tuttavia le attribuiva il diritto di rivalersi verso l’assicurato (e quindi verso i suoi eredi) per l’importo che fosse stata eventualmente condannata a pagare.

La moglie e i figli di (OMISSIS) si difesero dalla domanda di rivalsa deducendo di aver rinunciato all’eredita’.

Il Tribunale accolse sia la domanda principale risarcitoria sia la domanda connessa di rivalsa, ritenendo in particolare, quanto alla seconda, che la legge marocchina (regolatrice della successione per causa di morte in quanto legge nazionale del de cuius) non consentisse la rinuncia all’eredita’ e condannando i chiamati in causa a pagare alla societa’ assicuratrice la somma da essa dovuta agli attori.

La Corte di Appello di Venezia ha parzialmente accolto sia l’impugnazione principale della societa’ assicuratrice sulla statuizione relativa alla domanda risarcitoria (riconoscendo il concorso di colpa della vittima nella misura del 70 per cento con conseguente riduzione del risarcimento spettante ai congiunti) sia l’impugnazione incidentale degli eredi del deceduto sulla statuizione relativa alla domanda di rivalsa, escludendo da quest’ultima le somme pagate dall’assicuratore a titolo di interessi.

La Corte di merito, pur riducendo l’ammontare dovuto alla compagnia assicurativa, ha tuttavia confermato la sussistenza del suo diritto di rivalsa, sui rilievi: che la tesi posta dagli appellanti incidentali a fondamento del primo motivo di gravame – secondo cui il riconoscimento del diritto dell’assicurazione di rivalersi nei loro confronti avrebbe contrastato con il principio di diritto comunitario che esclude l’elisione del diritto ad ottenere dall’assicuratore il risarcimento del danno conseguente ad un incidente stradale nell’ipotesi in cui le qualita’ di vittima e di assicurato si concentrino sulla medesima persona – non poteva essere condivisa, atteso che nel caso di specie i congiunti della vittima avevano conseguito il risarcimento loro spettante sebbene il trasportato (vittima) fosse anche proprietario del veicolo (assicurato); che, inoltre, neppure poteva condividersi il rilievo formulato con il secondo motivo di appello incidentale – secondo cui, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la legge marocchina avrebbe consentito la rinuncia all’eredita’ – atteso che, pur ammettendo tale possibilita’ alla stregua della legge regolatrice della successione, nel caso di specie la rinuncia concretamente posta in essere (effettuata lite pendente dinanzi al cancelliere) non avrebbe avuto alcun effetto sulla qualita’ di erede, gia’ acquisita mediante precedenti comportamenti concludenti, ed in particolare attraverso le richieste risarcitorie avanzate a tale titolo.

Propone ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, (OMISSIS), in proprio e quale genitore legale rappresentante dei figli minori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Risponde con controricorso la (OMISSIS) s.p.a..

Gli altri intimati non svolgono attivita’ difensiva.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (violazione della L. n. 990 del 1969, articolo 18; degli articoli 1 e 2 Direttiva 84/5/CEE; dell’articolo 1 Direttiva 90/232/CEE) i ricorrenti censurano la decisione impugnata per non aver tenuto conto delle regole contenute nelle richiamate Direttive (successivamente trasfuse e riordinate nella Direttiva 2009/103/CE), le quali, alla stregua dell’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia con le sentenze 30/06/2005, C-537/03, Candolin, e 01/12/2011, C-442/10, Churchill Insurance Company Limited: a) escluderebbero la possibilita’ che alla persona trasportata su un veicolo e vittima di un incidente stradale sia negato il risarcimento del danno per il solo fatto di essere proprietaria del mezzo, anche nell’ipotesi in cui fosse consapevole che colui a cui ne aveva affidato la guida si trovava in stato di ebbrezza ed era privo di abilitazione; b) equiparerebbero, in tale ipotesi, la posizione del trasportato a quella dei prossimi congiunti, allorche’ l’incidente abbia avuto esito mortale; c) vieterebbero all’assicuratore della r.c.a. l’azione di rivalsa nei confronti delle persone che hanno diritto al risarcimento, a nulla rilevando che esse cumulano, con la qualita’ di vittime o danneggiati, quelle di proprietari assicurati.

2. Con il secondo motivo (violazione della L. n. 218 del 1995, articolo 62; dell’articolo 229 Code des obligations marocchino; dell’articolo 476 c.c.), formulato subordinatamente al rigetto del primo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver riconosciuto alla societa’ assicuratrice il diritto di rivalsa nei loro confronti previo accertamento della loro qualita’ di eredi dell’assicurato; ribadiscono, per un verso, che la legge marocchina non escluderebbe la possibilita’ di rinunciare all’eredita’; affermano, per l’altro, che la formulazione di una richiesta di risarcimento, operata per il tramite dell’avvocato, sebbene effettuata con l’attribuzione della qualifica di “eredi”, non potrebbe equivalere ad una accettazione tacita dell’eredita’, potendo questa conseguire soltanto ad una condotta personale dell’erede.

3. E’ fondato il primo motivo e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo.

3.1. In proposito va preliminarmente rilevato che la questione posta dai ricorrenti con il primo motivo di ricorso riguarda il significato e la portata da attribuire alla norma che disciplina l’azione di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato (gia’ L. n. 990 del 1969, articolo 18; oggi Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 144) alla luce della necessita’ di interpretarla in senso conforme al diritto dell’Unione Europea.

Venendo in considerazione una questione interpretativa, non assume rilievo la circostanza che la stessa sia stata posta soltanto in sede di appello, poiche’ non trova applicazione la preclusione prevista dall’articolo 345 c.p.c. con riguardo alle domande e alle eccezioni.

3.2. Cio’ posto, la questione interpretativa va risolta avendo riguardo alle norme contenute nelle Direttive del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di autoveicoli (in particolare la Direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, e la Direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE), nonche’ alle sentenze (in particolare la sentenza 30/06/2005, C-537/03, Candolin, e la sentenza 01/12/2011, C442/10, Churchill Insurance Company) con cui la Corte di Giustizia ne ha chiarito il significato.

3.3. La questione affrontata dalla sentenza Candolin aveva tratto spunto da una fattispecie in cui tre persone erano rimaste vittime di un incidente stradale dopo aver viaggiato come trasportati su un autoveicolo di proprieta’ di una di loro ma condotto da una quarta persona. Nell’occasione tanto il conducente quanto i tre trasportati erano in stato di ebbrezza. All’esito del sinistro uno dei trasportati era morto mentre gli altri due (tra i quali figurava il proprietario del veicolo) avevano riportato lesioni.

Dopo che il giudice nazionale di appello, in applicazione di una norma di diritto interno, aveva escluso l’obbligo dell’assicuratore di risarcire il danno sul rilievo che le vittime avrebbero dovuto rendersi conto dello stato di ebbrezza in cui versava il conducente, la Corte Suprema finlandese aveva rinviato alla Corte comunitaria, ponendo la questione pregiudiziale se le regole contenute nelle Direttive ostassero ad una normativa nazionale volta a limitare il risarcimento a carico dell’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli in ragione della corresponsabilita’ del passeggero nella causazione del danno subito e se la soluzione dovesse variare nell’ipotesi in cui il passeggero interessato fosse anche proprietario del veicolo.

Nel rispondere alla questione, la Corte di Giustizia ha evidenziato: che l’obiettivo delle disposizioni contenute nelle Direttive (in particolare di quelle contenute nell’articolo 2, n. 1, della Direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE e nell’articolo 1 della Direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/CEE) “consiste nel garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti dei danni subiti”; che le norme interne dei singoli Stati “non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile”, cio’ che si verificherebbe se una normativa nazionale “negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilita’ del passeggero stesso nella realizzazione del danno”; che “e’ irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario dei veicolo il conducente del quale abbia causato l’incidente“, atteso che la finalita’ di tutela delle vittime impone “che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensi’ come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente“.

Sulla base di queste considerazioni la Corte di Giustizia ha concluso che le disposizioni contenute nelle Direttive del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, e 14 maggio 1990, 90/232/CEE, “ostano ad una normativa nazionale che consenta di negare ovvero di limitare in misura sproporzionata, in considerazione della corresponsabilita’ del passeggero nella causazione del danno subito, il risarcimento a carico dell’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli. Il fatto che il passeggero interessato sia proprietario del veicolo il conducente del quale ha causato l’incidente e’ irrilevante”.

3.4. La questione affrontata dalla sentenza Churchill Insurance Company aveva tratto spunto da due fattispecie in cui una persona, assicurata come unico conducente per la guida di un veicolo (cd. clausola di guida esclusiva), aveva permesso di guidare il veicolo medesimo ad un’altra persona, prendendovi posto come passeggero e riportando danni in seguito all’incidente stradale successivamente verificatosi, imputabile al conducente non assicurato.

La societa’ assicurativa, dopo aver riconosciuto il risarcimento spettante ai passeggeri, aveva preteso da loro di essere rimborsata dell’importo corrispondente, in applicazione della regola di diritto interno che attribuiva all’assicuratore, qualora fosse obbligato a versare un risarcimento per responsabilita’ di un conducente non assicurato, il diritto di agire in regresso nei confronti dello stesso conducente o di chiunque fosse assicurato in virtu’ del contratto di assicurazione, al fine di ottenere il rimborso della somma versata.

Dopo che il giudice di primo grado aveva deciso diversamente nelle due fattispecie, il giudice di appello inglese aveva rinviato alla Corte comunitaria, ponendo la questione pregiudiziale se il diritto dell’Unione ostasse ad una normativa nazionale avente l’effetto di escludere in modo automatico dal beneficio dell’assicurazione la vittima di un incidente stradale la quale, avendo preso posto come passeggero nel veicolo per la cui guida era assicurata, avesse dato il permesso di guidarlo ad un conducente non assicurato.

Nel rispondere alla questione, la Corte di Giustizia ha evidenziato: che l’unica distinzione ammessa dalla normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per gli autoveicoli e’ quella tra conducente e passeggero, nel senso che, escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, devono avere una copertura assicurativa; che pertanto la persona che era assicurata per la guida del veicolo, ma che era anche passeggero di tale veicolo al momento dell’incidente, si trova in una situazione giuridica assimilabile a quella di qualsivoglia altro passeggero e va dunque posta sullo stesso piano dei terzi vittime dell’incidente; che il diritto dell’Unione osta alla possibilita’ che l’assicuratore della responsabilita’ civile per la guida di autoveicoli si avvalga di “disposizioni legali o di clausole contrattuali allo scopo di negare a detti terzi il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro causato dal veicolo assicurato” (in tal senso anche Corte di Giustizia 28/03/1996, C-129/94, Ruiz Berna’ldez, e Corte di Giustizia 17/03/2011, C-484/09, Carvalho Ferreira Santos); che tra tali clausole rientrano quelle che escludono la copertura assicurativa a causa dell’utilizzo o della guida del veicolo assicurato da parte di persone non autorizzate a guidarlo o non titolari di una patente di guida, oppure di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo (in tal senso anche le citate sentenze Ruiz Berneldez e Carvalho Ferreira Santos); che l’unica eccezionale ipotesi in cui all’assicuratore e’ consentito opporre alla vittima che viaggiava sul veicolo la clausola che escluda la copertura assicurativa a causa della guida da parte di persona non autorizzata e’ quella in cui venga data la prova che la vittima stessa era a conoscenza del fatto che il veicolo aveva formato oggetto di furto (in tal senso anche la citata sentenza Ruiz Berneldez).

Sulla base di queste considerazioni la Corte di Giustizia ha concluso che le disposizioni contenute nelle Direttive del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, e 14 maggio 1990, 90/232/CEE, devono essere interpretate nel senso che esse “ostano ad una normativa nazionale la quale produca l’effetto di escludere in modo automatico l’obbligo dell’assicuratore di risarcire la vittima di un incidente stradale, qualora tale incidente sia stato causato da un conducente non assicurato dalla polizza assicurativa e detta vittima, passeggero del veicolo al momento dell’incidente, fosse assicurata per la guida di tale veicolo e avesse dato a tale conducente il permesso di guidarlo”.

3.5. Alla luce delle richiamate decisioni della Corte di Giustizia, vanno affermati i seguenti principi:

– nel sistema del diritto dell’Unione Europea, in tema di assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ai fini del diritto ad ottenere il risarcimento dall’assicuratore, la qualita’ di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile. Ne consegue che, allorche’ esse qualita’ si concentrino sulla medesima persona, la prima prevale sulla seconda e deve pertanto riconoscersi all’assicurato il diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa, come se si tratti di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente;

– ai fini della copertura assicurativa e’ irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo (il quale, al momento del sinistro si trovi a viaggiare sullo stesso come passeggero, dopo avere autorizzato un’altra persona a mettersi alla guida), la cui posizione giuridica va assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente;

– il diritto alla copertura assicurativa dell’assicurato-proprietario del veicolo che abbia preso posto nel medesimo come passeggero, non puo’ essere escluso in ragione della sua corresponsabilita’ nella causazione del danno, salva, ovviamente, la necessita’ di tenere conto del suo eventuale concorrente comportamento colposo in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell’articolo 1227 c.c.;

– la prevalenza della qualita’ di vittima-avente diritto al risarcimento sulla qualita’ di assicurato-responsabile rileva anche in relazione alla legittimazione passiva all’azione di regresso, eventualmente attribuita dalle disposizioni nazionali alla compagnia assicurativa, in funzione di consentirle di ottenere dall’assicurato il rimborso di quanto eventualmente pagato alla vittima a titolo di risarcimento. Ne consegue che nei confronti dell’assicurato-proprietario non puo’ essere esercitata tale azione allorche’ egli sia anche passeggero-vittima del sinistro, posto che altrimenti gli verrebbe tolto per effetto del regresso quanto da lui conseguito per effetto del risarcimento;

– l’esclusione della legittimazione passiva all’azione di regresso dell’assicurato-responsabile, che sia anche vittima del sinistro, vale anche nell’ipotesi in cui l’assicuratore intenda opporre la clausola di esclusione dalla copertura assicurativa fondata sul fatto che il veicolo era condotto da persona non abilitata o in stato di ebbrezza, residuando tale legittimazione soltanto nell’ipotesi in cui la vittima stessa fosse a conoscenza del fatto che il veicolo era stato rubato.

3.6. Degli elencati principi avrebbe dovuto tenere conto la Corte di Appello di Venezia nella delibazione della domanda di rivalsa formulata dalla (OMISSIS) s.p.a. nei confronti degli eredi di (OMISSIS).

Infatti, per effetto della preminenza del diritto dell’Unione Europea (il cui fondamento va rinvenuto nell’articolo 11 Cost.), le norme poste dalle fonti di tale ordinamento acquistano efficacia obbligatoria diretta nell’ordinamento interno e il giudice nazionale deve verificare d’ufficio la compatibilita’ delle regole del diritto interno con quelle del diritto comunitario, procedendo, in primo luogo, ad interpretare le prime in conformita’ alle seconde (eventualmente previa proposizione del rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE) e, in secondo luogo, ove l’interpretazione conforme non sia possibile, alla diretta applicazione della norma Europea con contestuale disapplicazione della norma nazionale contrastante (tra le tante, Corte Cost. 19 aprile 1985, n. 113; Corte Cost. 8 aprile 1991, n. 168; Corte Cost. 12 maggio 2010, n. 227; in tema, da ultimo, Cass. 29/09/2017, n. 22834).

In applicazione dei predetti principi, la Corte territoriale, precisamente, avuto riguardo alla duplice qualita’ del defunto (OMISSIS) quale proprietario-assicurato (e dunque responsabile in solido con il conducente ex articolo 2054 c.c., comma 3) e quale vittima-avente diritto al risarcimento, avrebbe dovuto ritenere prevalente quest’ultima qualita’ sulla prima ed avrebbe dovuto conseguentemente riconoscere il diritto dei suoi eredi a non essere privati totalmente o parzialmente del risarcimento loro dovuto dalla compagnia assicurativa, non assumendo rilievo, in senso contrario, la circostanza che il loro dante causa fosse consapevole di avere affidato la guida del veicolo ad una persona che si trovava in stato di ebbrezza ed era priva di abilitazione.

La Corte di merito, inoltre, preso atto della prevalenza, in capo al defunto (OMISSIS), della qualita’ di vittima su quella di assicurato, avrebbe dovuto interpretare il Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 14 (gia’ L. n. 990 del 1969, articolo 18) in senso conforme al diritto dell’Unione Europea, negando la legittimazione passiva dei suoi eredi all’azione di rivalsa dell’assicuratore, sul rilievo che il riconoscimento alla compagnia assicurativa della possibilita’ di esperire contro di loro tale azione si sarebbe tradotto in un’automatica esclusione del loro diritto al risarcimento, atteso che per effetto della rivalsa avrebbero potuto perdere, in tutto o in parte, quanto eventualmente ottenuto con l’esercizio del predetto diritto.

3.7. La riferita interpretazione della norma che disciplina l’azione di rivalsa, deve aggiungersi, sarebbe stata necessaria anche in funzione del rispetto del principio “vulneratus ante omnia reficiendus”, gia’ affermato da questa Corte, proprio alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in relazione all’esigenza di riconoscere il diritto del proprietario trasportato, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, sul previo rilievo della nullita’ di ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identita’ del conducente (Cass. 30/08/2013, n. 19963).

Questo principio, infatti, risulterebbe indebitamente aggirato se si consentisse all’assicuratore di recuperare, attraverso l’azione di rivalsa, quanto precedentemente erogato alla vittima a titolo di risarcimento.

3.8. L’esattezza della predetta interpretazione, infine, trova conferma nel disposto del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 129 ai sensi del quale non e’ considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro, mentre a tali benefici, per quanto concerne il danno alla persona, ha diritto anche il proprietario-responsabile ex articolo 2054 c.c., comma 3, il cui diritto al risarcimento, ove cumuli in se’ la qualita’ di vittima dell’incidente perche’ trasportato sul veicolo condotto da altri al momento dello stesso, non puo’ dunque essere compromesso per effetto dell’esercizio, nei suoi confronti, dell’azione di rivalsa.

4. In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata limitatamente alla statuizione di accoglimento della domanda di rivalsa formulata dalla (OMISSIS) s.p.a. nei confronti degli eredi di (OMISSIS).

La cassazione deve avvenire senza rinvio, in quanto si riferisce ad una domanda che non poteva essere proposta (articolo 382 c..p.c., comma 3), mentre restano ferme le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata.

5. Ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 2, deve provvedersi sulle spese dei gradi di merito relative al rapporto processuale tra i ricorrenti e la (OMISSIS) s.p.a., le quali, unitamente a quelle del presente giudizio di legittimita’, sono poste a carico della controricorrente in ragione della regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; in relazione al motivo accolto cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di accoglimento della domanda di rivalsa proposta dalla (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).

Condanna la controricorrente a rimborsare ai ricorrenti le spese dei tre gradi di giudizio, complessivamente liquidate in Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi relativi al presente giudizio di legittimita’, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.