qualora il professionista, dopo aver presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi spettanti, redatta in conformita’ ai minimi tabellari, richieda, successivamente, per le stesse attivita’ un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice del merito, richiesto della liquidazione, salva l’ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente, ben puo’ valutare se esistono elementi – discrezionalmente apprezzabili – che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta, fermo restando il necessario apprezzamento di congruita’ degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non e’ sindacabile in sede di legittimita’. (Cass. 621/1997). Nella formulazione della prima richiesta – invero possono aver assunto un ruolo determinante o concorrente, assieme alla valutazione dell’adeguatezza del compenso all’opera volta (in relazione ed in funzione dei parametri contemplati dalla tariffa professionale) altre circostanze e considerazioni, oggettive o soggettive (ad es.: il rapporto amichevole col cliente; la situazione di difficolta’ economica, nota al professionista, in cui quest’ultimo versi; l’attesa o l’aspettativa di un immediato o sollecito soddisfacimento della richiesta; ecc.), che abbiano determinato il professionista a contenere particolarmente la richiesta stessa e che piu’ non sussistano all’atto di quella successiva, piu’ elevata, sottoposta al vaglio dell’autorita’ giudiziaria.
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26772/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.L., (gia’ (OMISSIS) S.A.), societa’ di diritto spagnolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
STUDIO ASSOCIATO (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) in proprio e quale associato dello Studio Associato (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1120/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 03/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere GUIDO FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e per il rigetto dei restanti motivi del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega orale dell’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente, che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con citazione notificata il 15 gennaio 1999 lo Studio professionale associato (OMISSIS) conveniva innanzi al Tribunale di Massa la (OMISSIS) spa, per sentirla condannare al pagamento del compenso dovuto per lo svolgimento di incarico professionale, avente ad oggetto la consulenza ed assistenza nel compimento di un’operazione societaria, avente ad oggetto il subentro di detta societa’ nella quota di partecipazione al capitale sociale della (OMISSIS), pari al 65%, utilizzando strumenti alternativi alla cessione delle quote.
La (OMISSIS), costituitasi, resisteva deducendo che l’incarico era stato affidato a professionisti appartenenti ad un diverso studio professionale (studio (OMISSIS)), che le prestazioni professionali del dott. (OMISSIS) avrebbero avuto come controparte contrattuale e destinataria la societa’ (OMISSIS) e che, in ogni caso, il compenso pattuito doveva ritenersi eccessivo.
Successivamente interveniva volontariamente in giudizio il dott. (OMISSIS), chiedendo l’accoglimento delle domande proposte dalla studio associato ed, in ogni caso, la condanna della convenuta a corrispondergli in proprio le somme liquidate.
Il tribunale, espletate consulenze tecniche d’ufficio, dichiarava inammissibile la domanda dello studio associato (OMISSIS)- (OMISSIS) e respingeva la domanda dell’interveniente (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.a. per intervenuta prescrizione della relativa azione. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello sia lo studio associato che il (OMISSIS) in proprio.
La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l’appellata (OMISSIS) al pagamento di 233.570,00 Euro oltre ad interessi e dichiarava assorbite le domande proposte dal dott. (OMISSIS), in proprio e quale associato.
La Corte territoriale, in particolare, ritenuto che l’atto di appello dello studio associato era stato validamente notificato, affermava la legittimazione dell’associazione professionale ai sensi dell’articolo 81 c.p.c., in ragione del fatto che la stessa aveva formulato la domanda di condanna nei confronti della (OMISSIS) in proprio per l’attivita’ professionale fornita tramite uno dei suoi associati.
Il giudice di appello affermava, inoltre, la tardivita’ della contestazione della (OMISSIS) in ordine alla titolarita’ del rapporto, in quanto sollevata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
Avuto riguardo all’ammontare del credito, la Corte, condividendo le conclusioni del Ctu, riconosceva i massimi di tariffa, in considerazione della natura, degli elementi caratterizzanti e del valore della prestazione professionale, nonche’ del risultato economico e dei vantaggi conseguiti dal cliente. Applicava inoltre la maggiorazione di cui all’articolo 6, comma 1 della Tariffa professionale in misura del 50%, ed una riduzione del 20% ex articolo 15 della Tariffa, per essere stata l’attivita’ professionale svolta in concorso con altri professionisti.
L’appello del dott. (OMISSIS), in proprio, veniva dichiarato assorbito per effetto dell’accoglimento, nei limiti su indicati, dell’appello dell’associazione professionale.
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS) s.l. (gia’ (OMISSIS) s.a.), con sei motivi.
Lo studio Associato (OMISSIS) e (OMISSIS) ed il dott. (OMISSIS) in proprio hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione del Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 82 e dell’articolo 330 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, deducendo l’inesistenza o nullita’ dell’impugnazione, con conseguente inammissibilita’ dell’appello, per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La ricorrente deduce al riguardo che l’atto di appello proposto dallo studio associato (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ dal dott. (OMISSIS) in proprio, era stato notificato sia presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che si era peraltro nel frattempo cancellato dall’albo, sia presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) in Parma, cioe’ in un luogo extra-districtum.
Da cio’, ad avviso del ricorrente, l’inesistenza della notifica.
La successiva costituzione in giudizio della odierna ricorrente, dunque, era del tutto inidonea a sanare detta inesistenza, posto che la sentenza era nel frattempo passata in giudicato.
E cio’ anche nell’ipotesi in cui si ritenesse configurabile non gia’ l’inesistenza ma la nullita’ della notifica, attesa l’efficacia ex nunc della sanatoria per tardiva costituzione in giudizio dell’appellata, inidonea a far venir meno il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Il motivo e’ infondato.
Va anzitutto esclusa l’inesistenza della notificazione.
L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione e’ infatti configurabile, in base ai principi di strumentalita’ delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali, idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria della nullita’. Tali elementi consistono: a) nell’attivita’ di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilita’ giuridica di compiere detta attivita’, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtu’ dei quali, cioe’, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, cosi’ da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioe’, in definitiva, omessa.
Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita, in particolare, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicche’ i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullita’ dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullita’), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex articolo 291 c.p.c. (Cass. Ss.Uu. 14916/2016).
Nel caso di specie, dunque, la costituzione in giudizio dell’appellata ha sanato con efficacia ex tunc la nullita’ della notificazione.
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 81 c.p.c., dell’articolo 2229 c.c. e alla L. n. 1815 del 1939, articoli 1 e 2 per avere la Corte ritenuto la legittimazione attiva dello studio associato (OMISSIS)- (OMISSIS), a fronte di un’attivita’ professionale svolta dal dott. (OMISSIS) in proprio. Da qui la mancanza di un diritto di credito dello studio professionale e la conseguente carenza di legittimazione attiva, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Secondo la prospettazione della ricorrente lo studio professionale associato non puo’ sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per le quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo puo’ essere in possesso, ed inoltre esso puo’ stare in giudizio in persona dei componenti o di chi abbia la rappresentanza legale, ma solo a condizione che la prestazione di cui si chiede la liquidazione non abbia natura personale.
Il motivo e’ destituito di fondamento.
Conviene premettere che, come questa Corte ha gia’ affermato, l’articolo 36 c.c. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarita’ di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato – cui la legge attribuisce la capacita’ di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti puo’ non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi(Cass. 15694/2011; 15417/2016).
Rilevato dunque che l’associazione professionale costituisce autonomo centro di imputazione giuridica, e che l’odierna ricorrente ha contestato tardivamente l’esistenza di un accordo interno che attribuisse all’associazione la titolarita’ del diritto di credito a fronte di prestazione professionale posta in essere da uno degli associati, non puo’ configurarsi la carenza di legittimazione attiva della associazione stessa, la quale ha chiesto, in proprio, il pagamento del compenso derivante dall’attivita’ professionale dal (OMISSIS), quale credito dell’associazione.
Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5), in relazione alla prova di incarichi professionali dai quali possa discendere un diritto di credito dello studio professionale nei confronti della ricorrente.
Il motivo e’ infondato.
La Corte territoriale ha infatti accertato, con valutazione di merito, logica ed adeguatamente motivata e dunque non sindacabile nel presente giudizio e fondata sull’esame delle complessive acquisizioni istruttorie, l’esistenza dell’obbligazione della ricorrente di pagare il compenso in favore dello studio professionale per l’opera prestata.
Il giudice di appello ha infatti fondato il proprio convincimento non solo sul conseguimento del risultato in capo alla ricorrente, ma pure sulla valutazione dell’ampia corrispondenza intercorsa tra le parti, nonche’ sugli accertamenti del Ctu, desumendo la prova del rapporto tra le parti dalla complessiva valutazione degli elementi acquisiti in atti.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’articolo 2399 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5), avuto riguardo all’omessa valutazione della valenza impeditiva della carica di sindaco o consulente di (OMISSIS) spa, controllata dalla ricorrente, rispetto alle pretese economiche fatte valere nel presente giudizio contro (OMISSIS).
La ricorrente rileva al riguardo che nel periodo in cui furono svolte le prestazioni professionali per cui e’ causa il (OMISSIS) ricopriva la carica di sindaco della societa’ (OMISSIS), controllata dalla (OMISSIS) al 99%.
Il motivo e’ inammissibile per difetto di rilevanza.
L’articolo 2399 c.c. nella formulazione anteriore alla riforma delle societa’ di cui al Decreto Legislativo n. 6 del 2003, applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva infatti l’ineleggibilita’, o se eletti, l’automatica decadenza dalla carica di sindaco di coloro che erano legati alla societa’ o alle societa’ da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita.
Tale disposizione prevedeva dunque quale conseguenza dell’incompatibilita’ tra la qualifica di sindaco e l’attivita’ di consulenza la sanzione dell’ineleggibilita’ all’ufficio di sindaco o la decadenza, ma non l’inefficacia del contratto di consulenza, ne’ il venir meno del diritto ad ottenere il compenso per detta attivita’.
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’articoli 2233 c.c., dell’articolo 115 c.p.c., nonche’ l’omessa valutazione di una prova documentale e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, in relazione alla lettera, datata 12 luglio 1997, a firma del dott. (OMISSIS), contenente la determinazione del proprio compenso per l’attivita’ professionale svolta, in misura di Lire 110.000.000.
Pure tale motivo va respinto, in quanto il documento in esame, prodotto peraltro oltre il termine di cui all’articolo 184 c.p.c. e direttamente preso in esame dalla ctu, e’ carente di decisivita’.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la parcella per il pagamento dei compensi non ha carattere vincolante salvo che la stessa sia conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente (Cass. 6454/2008).
Di conseguenza qualora il professionista, dopo aver presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi spettanti, redatta in conformita’ ai minimi tabellari, richieda, successivamente, per le stesse attivita’ un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice del merito, richiesto della liquidazione, salva l’ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente, ben puo’ valutare se esistono elementi – discrezionalmente apprezzabili – che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta, fermo restando il necessario apprezzamento di congruita’ degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non e’ sindacabile in sede di legittimita’. (Cass. 621/1997). Nella formulazione della prima richiesta – invero possono aver assunto un ruolo determinante o concorrente, assieme alla valutazione dell’adeguatezza del compenso all’opera volta (in relazione ed in funzione dei parametri contemplati dalla tariffa professionale) altre circostanze e considerazioni, oggettive o soggettive (ad es.: il rapporto amichevole col cliente; la situazione di difficolta’ economica, nota al professionista, in cui quest’ultimo versi; l’attesa o l’aspettativa di un immediato o sollecito soddisfacimento della richiesta; ecc.), che abbiano determinato il professionista a contenere particolarmente la richiesta stessa e che piu’ non sussistano all’atto di quella successiva, piu’ elevata, sottoposta al vaglio dell’autorita’ giudiziaria.
La determinazione ovvero la valutazione della congruita’ del compenso del professionista, sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, costituisce infatti esercizio del potere discrezionale del giudice del merito, non censurabile in sede di legittimita’ se congruamente e logicamente motivato.
Al fine di confutare efficacemente la determinazione giudiziale del compenso non e’ dunque sufficiente far riferimento ad una precedente notula, a meno che la stessa, come sopra evidenziato, non abbia assunto, per essere stata pattuita con accordo negoziale o accettata dal cliente, carattere vincolante.
Il sesto, articolato, motivo denuncia la violazione del Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 9, comma 1, conv. nella L. 24 marzo 2012, n. 27) e Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 41, lamentando che la Corte d’Appello abbia erroneamente applicato le tariffe di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 1994, in luogo di quelle introdotte con il Decreto Ministeriale n. 169 del 2010, nonche’ violazione degli articoli 113 e 114 c.p.c. e carenza motivazionale per avere la Corte territoriale ritenuto eccessiva, in modo illogico, incomprensibile ed arbitrario, la riduzione del compenso applicata dalla Ctu.
Le diverse censure sono infondate.
Pacifico che la prestazione professionale era stata interamente compiuta prima dell’entrata in vigore dei nuovi parametri, introdotti dalla L. n. 1 del 2012, da cio’ consegue l’applicabilita’ della tariffa previgente.
Agli effetti del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 41, infatti, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purche’, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicche’ non operano con riguardo ai casi, quale quello in esame, in cui la prestazione professionale debba ritenersi completata sotto il regime precedente (Cass. 2748/2016). Del pari infondata l’ulteriore censura avente ad oggetto l’entita’ della riduzione del compenso da parte del giudice di merito, per.
Va al riguardo evidenziata la inammissibilita’ della doglianza di omessa o illogica motivazione, non piu’ censurabile sulla base della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), introdotta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 conv. nella L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al caso di specie.
Del pari inammissibile, per carenza di decisivita’, la dedotta violazione degli articoli 113 e 114 c.p.c., atteso che essa non coglie la ratio della pronuncia impugnata.
La Corte territoriale, infatti, non ha proceduto ad una giudizio di equita’, ma ha piuttosto proceduto a determinare la percentuale di riduzione della tariffa nella misura ritenuta congrua, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, facendo applicazione del potere discrezionale rimesso al giudice di merito e non sindacabile nel presente giudizio.
Il ricorso va dunque respinto e la ricorrente va condannata alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese in favore dello Studio Associato (OMISSIS), che liquida in complessivi 8.200,00 Euro, di cui 200,00 per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario, in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.