qualora venga acclarata la mancanza di una “causa adquirendi” – tanto nel caso di nullita’, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso e’ quella di ripetizione di indebito oggettivo; e’, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l’evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e da’ fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13355-2014 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.to (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 420/2013 della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 21/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Celeste Alberto, che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi e per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) munito di delega che ha chiesto per parte controricorrente il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. il presente giudizio trae origine dal ricorso notificato a mani il 5.5.2014 e proposto da (OMISSIS) per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 420 depositata il 21.3.2013 e notificata alla parte in forma esecutiva il 28.3.2013.
2. La causa riguarda la stipulazione di quattro contratti intervenuta nel 1998 e 1999 fra (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), da una parte, e (OMISSIS), dall’altra. In particolare i contratti avevano rispettivamente ad oggetto la locazione ad uso commerciale di due immobili siti in (OMISSIS), ove era situata la rivendita di monopoli-tabacchi dei primi, la cessione dell’azienda relativa all’esercizio commerciale di cui sopra, la vendita di altro immobile sito sempre in (OMISSIS) e di proprieta’ dei primi e la cessione dell’esercizio commerciale Bar dai medesimi gestito.
2.1. Per tutti i menzionati contratti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avevano chiesto la rescissione per lesione ultra dimidium allegando che erano stati stipulati allorche’ si trovavano in gravi difficolta’ economico-finanziarie e che il sig. (OMISSIS), conosciuto da poco tempo, si era offerto di risanare la loro azienda pretendendo che gli incassi quotidiani fossero accreditati sul suo conto bancario. Allegavano inoltre che per gli ultimi tre contratti lo (OMISSIS), quale cessionario ed acquirente, non aveva corrisposto alcuna somma di danaro.
2.2. Nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di Catanzaro-sezione distaccata di Chiaravalle Centrale nel 2001, si era costituito il convenuto (OMISSIS) eccependo preliminarmente la prescrizione dell’azione essendo trascorso l’anno dai fatti e l’insussistenza dei presupposti per la richiesta rescissione.
2.3. Con sentenza depositata in data 11.4.2009 il Tribunale di Catanzaro – sezione di Chiaravalle Centrale rigettava l’eccezione di prescrizione in quanto al momento dell’introduzione del giudizio il termine prescrizionale non era ancora maturato, ritenendo applicabile l’articolo 2947 c.c., u.c. attesa la pendenza del giudizio penale a seguito di querela, e dichiarava la rescissione del solo contratto di cessione dell’azienda del 22.7.1998, avente ad oggetto la rivendita di tabacchi, al contempo condannando il convenuto alla restituzione dell’azienda ai (OMISSIS) e questi ultimi alla restituzione di quanto ricevuto per tale cessione.
2.4. La Corte d’appello di Catanzaro pronunciandosi sull’appello principale degli attori in primo grado e sull’appello incidentale del convenuto ha confermato la declaratoria di rescissione del contratto di cessione del 22.7.1998, revocato l’ordine impartito ai (OMISSIS) di restituzione della somma pari ad Euro 122.472 e dichiarato inammissibile l’appello incidentale, avendo (OMISSIS) prestato acquiescenza alla statuizione di rescissione del contratto di cessione di azienda. Cio’ si evinceva – secondo la Corte d’appello – dalla circostanza che egli aveva proposto, in pendenza dei termini per impugnare la sentenza che lo aveva visto soccombente, autonoma domanda di reductio ad aequitatem ex articolo 1450 c.c., cosi’ manifestando la volonta’ di non impugnare la pronuncia sulla rescissione ma di impedirne gli effetti sostanziali.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello (OMISSIS) ha proposto ricorso principale articolato in quattro motivi. Hanno resistito con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., sebbene quella del ricorrente sia tardiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione dell’azione di rescissione ex articolo 1449 c.c..
1.2. In realta’ la Corte territoriale si e’ pronunciata ritenendo l’inammissibilita’ dell’appello incidentale, ravvisando fra l’altro, anche l’intervenuto passaggio in giudicato della statuizione sul rigetto dell’eccezione di prescrizione, per effetto dell’acquiescenza alla sentenza che aveva dichiarato la rescissione del contratto del 22.7.1998. Cio’ e’ stato legittimamente desunto dalla proposizione, in pendenza dei termini per l’appello, della domanda giudiziale di reductio ad equitatem ai sensi dell’articolo 1450 c.c. ed allegata al fascicolo dell’appello incidentale.
1.3. Peraltro la tardivita’ della memoria ex articolo 378 c.p.c., di parte ricorrente rende irrilevante quanto dedotto nella stessa.
1.4. Il motivo va quindi dichiarato infondato.
2. Con il secondo motivo viene allegata l’errata applicazione dell’articolo 329 c.p.c..
2.1. Il motivo e’ infondato poiche’ la Corte d’appello ha ammissibilmente rilevato la formazione del giudicato rispetto all’eccezione di prescrizione nonche’ delle statuizioni di rescissione del contratto di cessione di azienda del 22.7.1998 e di condanna al rilascio dell’azienda oggetto del medesimo contratto.
2.2. La conclusione consegue dalle stesse allegazioni e produzioni documentali fatte in appello dall’odierno ricorrente, la cui offerta di riconduzione ad equita’ e’ stata fondatamente interpretata quale atto dal quale desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti della declaratoria di rescissione del contratto del 22.7.1998 (cfr. Cass. Sez. 2 29/02/2016, 3934) ma di tenerli sospesi fino alla pronuncia sulla domanda di reductio ad aequitatem.
2.3. Le altre deduzioni di parte ricorrente riguardanti la rinuncia all’azione di reductio nel corso del giudizio di appello, ma non agli atti, paiono irrilevanti rispetto alle ragioni della decisione impugnata e debbono pertanto essere disattese.
3. Con il terzo motivo si deduce l’omessa pronuncia sulle nullita’ contrattuali invocate dagli attori nell’atto di citazione introduttivo del giudizio relative alla vendita della Ricevitoria Totocalcio e Sisal facenti parte della cessione d’azienda stipulato tramite il notaio (OMISSIS) del 22.7.1998 per violazione del Regolamento delle Concessioni delle rivendite.
3.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto riguardante un fatto non dedotto in appello oltre che insuperabilmente generico.
4. Con il quarto motivo, si deduce la motivazione errata ed insufficiente sulla revoca dell’ordine di condanna alla restituzione della somma di Euro 122.472,00.
4.1 La corte territoriale ha posto a fondamento della revoca della statuizione di condanna alla restituzione a carico dei (OMISSIS) la mancanza di domanda dello (OMISSIS), in cio’ richiamando il principio ribadito anche da ultimo dal giudice di legittimita’ secondo il quale “qualora venga acclarata la mancanza di una “causa adquirendi” – tanto nel caso di nullita’, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso e’ quella di ripetizione di indebito oggettivo; e’, quindi, la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l’evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e da’ fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. sez.2, 0670672017 n. 14013)”.
4.2. Si tratta di motivo inammissibile perche’ formulato con riferimento al tenore letterale dell’articolo 360 c.p.c.,. n. 5 precedente alla riforma introdotta con il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ed inapplicabile ratione temporis alla sentenza impugnata e successiva al 11/09/2012, data di entrata in vigore della suddetta novella.
5. In considerazione dell’esito dei motivi, il ricorso va respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese in solido a favore dei controricorrenti e liquidate come in dispositivo.
6. Trattandosi di ricorso successivo al 30 gennaio 2013 e deciso sfavorevolmente, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilita’ 2013) che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 ed in mancanza di un formale provvedimento di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.