Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 7 febbraio 2018, n. 2963
in tema di somministrazione di lavoro, la causale giustificativa indicata in “punte di intensa attivita’ derivanti dalla acquisizione di commesse che prevedono inserimento in reparto produttivo” sia assistita da un grado di specificita’ sufficiente a soddisfare il requisito di forma sancito dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2003, n. 276, articolo 21, comma 1, lettera c); fermo restando l’onere per l’utilizzatore di fornire la prova dell’effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente
Dott. CURCIO Laura – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25491-2012 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 286/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 07/05/2012 R.G.N. 349/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) anche in sostituzione dell’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 7 maggio 2012, la Corte d’appello di Ancona accertava l’irregolarita’ del contratto di somministrazione di lavoro per il quale (OMISSIS) aveva prestato attivita’ lavorativa in favore dell’utilizzatrice (OMISSIS) s.p.a. dal 1 dicembre 2005 al 15 febbraio 2006, costituiva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti e condannava la societa’ datrice alla riammissione in servizio del lavoratore nella filiale di Ancona o in quella piu’ vicina, con mansioni proprie dell’area operativa e al pagamento, in suo favore a titolo di indennita’ omnicomprensiva ai sensi della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5 di otto mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge: cosi’ riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato le domande del lavoratore, sul rilievo della sua deduzione di vizi esclusivamente del contratto di lavoro e non di somministrazione.
Preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello per la ravvisata specificita’ dei motivi, la Corte territoriale escludeva la dimostrazione di ricorrenza della causale, giustificante la stipulazione del contratto per la somministrazione di lavoro temporaneo stipulato il 24 novembre 2005 tra (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. (per l’utilizzazione di 24 lavoratori nel periodo 1 dicembre 2005 – 15 febbraio 2006 con mansioni di addetti allo sportello per “punte di piu’ intensa attivita’ cui non sia possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate”, in dipendenza della scadenza del pagamento dell’Ici nel dicembre 2005), nell’unita’ produttiva in cui il lavoratore era impiegato, in quanto caratterizzata da un effettivo, concreto e specifico fabbisogno di personale ulteriore.
Sicche’, essa riteneva l’irregolarita’ della somministrazione di lavoro e la conversione del rapporto tra le parti in uno subordinato a tempo indeterminato e l’applicabilita’, ratione temporis, dell’indennita’ omnicomprensiva introdotta dalla L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5 in via esclusiva e liquidata nella misura suindicata, non sussistendo i presupposti per la dimidiazione prevista dal comma 6.
Con atto notificato il 7 (14) novembre 2012, (OMISSIS) s.p.a. ricorreva per cassazione con sette motivi, richiamati con memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., cui resisteva il lavoratore con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 434 c.p.c., comma 1, articoli 342 e 346 c.p.c., per inammissibilita’ del ricorso in appello del lavoratore, siccome privo della specifica indicazione dei motivi di impugnazione e introduttivo di nuove eccezioni in ordine al contratto di somministrazione tra le societa’ utilizzatrice e somministratrice.
2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 20, articolo 21, comma 1, lettera da a) ad e), articolo 27 e articolo 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, per la pronuncia di irregolarita’ del contratto di somministrazione di lavoro temporaneo in questione, a fronte della deduzione del difetto di specificita’ delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per esso previste in riferimento, nel ricorso del lavoratore introduttivo del giudizio, al solo contratto di assunzione dalla societa’ utilizzatrice e non anche di somministrazione tra questa e la fornitrice (OMISSIS) s.p.a., se non nel ricorso in appello e pertanto tardivamente.
3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 20, articolo 21, comma 1, lettera da a) ad e), articolo 27 per la specifica indicazione, erroneamente esclusa dalla Corte territoriale, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (individuate nelle “punte di piu’ intensa attivita’ cui non sia possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate”) nel contratto di somministrazione di lavoro temporaneo stipulato, integralmente trascritto.
4. Con il quarto, la ricorrente deduce omessa e insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo della mancata valutazione delle istanze istruttorie formulate in primo grado (e reiterate in appello) debitamente trascritte, in una con la documentazione relativa ai volumi di allibramento del CUAS Marche nei mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006 (pure trascritta), riguardanti la prova dell’effettiva ricorrenza della causale giustificante il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo nell’unita’ produttiva di utilizzazione del lavoratore, esclusa dalla Corte territoriale con argomentazione assolutamente inidonea.
5. Con il quinto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 416 c.p.c., Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 20 e articolo 2697 c.c., per la generica contestazione dal lavoratore dei dati relativi all’effettiva sussistenza della causale in questione, da ritenersi pertanto provata.
6. Con il sesto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 27 per la ricorrenza dei requisiti prescritti per la stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato e comunque esclusa, in caso di sua eventuale irregolarita’, la conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, dovendo piuttosto farsi luogo alla sostituzione dell’utilizzatore al somministratore della titolarita’ anche formale del rapporto, invariato nella temporaneita’.
7. Con il settimo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 7 per incongruita’ della determinazione dell’indennita’, in ogni caso da dimidiare per la presenza di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, a norma del sesto comma della norma denunciata.
8. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’articolo 434 c.p.c., comma 1, articoli 342 e 346 c.p.c. per inammissibilita’ del ricorso in appello del lavoratore, siccome privo della specifica indicazione dei motivi di impugnazione e introduttivo di nuove eccezioni, e’ inammissibile.
8.1. Esso difetta di specificita’, sotto il profilo dell’inosservanza del principio di autosufficienza, per omessa trascrizione dell’atto di appello denunciato di genericita’. Benche’ integrante un error in procedendo, per la pertinenza della carenza di specificita’ dei motivi di appello a un difetto di attivita’ del giudice o delle parti, ossia proprio ad un fatto processuale, sul quale il giudizio verte e del quale la Corte di cassazione deve necessariamente poter prendere cognizione (poiche’ esso si colloca all’interno di una vicenda tuttora in corso di sviluppo, sia quando ancora si stia svolgendo nella fase del giudizio di merito sia quando sia transitata nel giudizio di legittimita’, che pur sempre nel medesimo rapporto processuale s’inserisce; e cio’ per la fondamentale unitarieta’ del procedimento, pur nei diversi gradi e fasi in cui si svolge, che ne rende il vizio sempre attuale, ove sia tale da incidere sulla decisione della causa e da compromettere la realizzazione del “giusto processo”: Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. 21 aprile 2016, n. 8069), proprio perche’ la rottura della corretta sequenza procedimentale investe anche il medesimo giudizio di cassazione, chi vi e’ preposto al suo diretto accertamento, la censura deve essere proposta dal ricorrente in conformita’ alle regole fissate al riguardo dal codice di rito: e quindi, in particolare, in conformita’ alle prescrizioni dettate dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. s.u. 22 maggio 2012, n. 8077).
8.2. Peraltro, essa e’ stata pure non correttamente formulata come error in iudicando, anziche’ in procedendo, per le ragioni dette: comunque inconfigurabile per l’assoluta mancanza di riferimento alla nullita’ della sentenza, che costituisce il proprium sostanziale della denuncia di omessa pronuncia.
E cio’, pur senza accedere al piu’ rigoroso indirizzo di deduzione, anche formale, di censura dell’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello e in genere su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, esclusivamente ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass. 16 marzo 2017, n. 6835), ma secondo quello piu’ flessibile: che esclude la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle censure espressamente e tassativamente previste dall’articolo 360 c.p.c., comma 1; con la conseguenza che, ove il ricorrente lamenti l’errore processuale consistito nell’aver ritenuto ammissibile una domanda in violazione delle preclusioni processuali ovvero in un’omessa pronuncia, non sia indispensabile l’esplicita menzione della fattispecie prevista dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo alla norma processuale violata, purche’ il motivo rechi univoco riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa violazione (Cass. s.u. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24553; Cass. 28 settembre 2015, n. 19124; Cass. 29 novembre 2016, n. 24247).
9. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 20, articolo 21, comma 1, lettera da a) ad e), articolo 27 e articolo 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, e’ pure inammissibile.
9.1. Anch’esso e’ carente di specificita’, sotto il profilo dell’inosservanza del principio di autosufficienza, in violazione della prescrizione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per omessa trascrizione dei ricorsi del lavoratore di primo grado e di appello (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952): sicche’ non consente a questa Corte l’esame diretto delle deduzioni denunciate come rispettivamente omesse e tardivamente formulate.
10. Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 76 del 2003, articolo 20, articolo 21, comma 1, lettera da a) ad e), articolo 27 per la specifica indicazione delle ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutivo nel contratto di somministrazione di lavoro temporaneo stipulato) puo’ essere congiuntamente esaminato con il quarto (omessa e insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo della mancata valutazione delle istanze istruttorie formulate, in una con la documentazione in relazione alla prova dell’effettiva ricorrenza della causale per la somministrazione di lavoro temporaneo), per ragioni di stretta connessione.
10.1. Essi sono fondati.
10.2. Secondo indirizzo consolidato di legittimita’, meritevole di continuita’ per la sua condivisa correttezza, si reputa che, in tema di somministrazione di lavoro, la causale giustificativa indicata in “punte di intensa attivita’ derivanti dalla acquisizione di commesse che prevedono inserimento in reparto produttivo” sia assistita da un grado di specificita’ sufficiente a soddisfare il requisito di forma sancito dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2003, n. 276, articolo 21, comma 1, lettera c); fermo restando l’onere per l’utilizzatore di fornire la prova dell’effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione (Cass. 6 ottobre 2014, n. 21001; Cass. 3 aprile 2013 n. 8120; Cass. 21 febbraio 2012, n. 2521).
10.3. E la dimostrazione dell’effettiva esistenza di tali ragioni, ben verificabile dal giudice per il suo compito di controllo della loro effettivita’, senza con cio’ alcuna estensione al sindacato delle scelte tecniche, organizzative e produttive dell’utilizzatore (Cass. 27 ottobre 2015, n. 21916), e’ stata offerta dalla ricorrente: con la deduzione di specifici capitoli di prova (debitamente trascritti nella tempestiva istanza di ammissione in primo grado e nella reiterazione in appello: a pgg. 22, 29 e 30 del ricorso) insieme con la documentazione relativa ai volumi di allibramento del CUAS Marche nei mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006 (pure riprodotta a pgg. 24 e 25 del ricorso).
10.4. Ma di tale offerta di prova alcun riscontro e’ stato dato, tanto meno sia pur succintamente argomentato, dalla Corte territoriale: che si e’ limitata ad una laconica esclusione della prova di effettiva ricorrenza della concreta ricorrenza della causale del contratto di somministrazione in riferimento “alla unita’ produttiva di utilizzazione del lavoratore” (come osservato dall’ultimo capoverso di pg. 5 al primo di pg. 6 della sentenza).
10.5. Ed allora, deve ritenersi integrato anche il vizio di motivazione omessa o insufficiente. Esso si configura in particolare qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione (Cass. 25 ottobre 2013, n. 24148), ovvero il medesimo non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possano essere desunte degli elementi dimostrativi addotti in giudizio e indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, essendosi limitato ad assumere l’insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali (Cass. 2 marzo 2012, n. 3370), ovvero se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia (Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).
11. Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame dei residui motivi dal quinto al settimo, discende allora coerente l’accoglimento del terzo e quarto motivo di ricorso, inammissibili i primi due ed assorbiti gli altri. Cio’ che comporta la cassazione della sentenza, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie il terzo e il quarto motivo; dichiara inammissibili i primi due, assorbiti gli altri; cassa la sentenza, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.