Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2731
la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, per rilevare ai fini dell’addebito, devono aver dato causa, senza eccezioni, all’intollerabilita’ della convivenza (e il richiedente deve fornire prova pure del nesso di causalita’ al riguardo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23412-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2833/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2017 dal Presidente Relatore Dott. DOGLIOTTI MASSIMO.
FATTO E DIRITTO
In un procedimento di separazione personale tra (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 05/05/2014, confermava la sentenza del Tribunale di Tivoli, che, tra l’altro, dichiarava l’addebito al marito.
Ricorre per cassazione il marito.
Resiste con controricorso la moglie.
Si puo’ consentire con il ricorrente quando afferma che la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, per rilevare ai fini dell’addebito, devono aver dato causa, senza eccezioni, all’intollerabilita’ della convivenza (e il richiedente deve fornire prova pure del nesso di causalita’: al riguardo, tra le altre, Cass. 25072 del 2017; 15811 del 2017; 7057 del 2015). Ma e’ cio’ che in sostanza indica il giudice a quo, pur affermando erroneamente che comportamenti particolarmente gravi, come violenze e prevaricazioni, darebbero luogo automaticamente alla intollerabilita’ della convivenza.
La sentenza impugnata precisa che non rilevavano solo gli ultimi comportamenti violenti, ma anche l’atteggiamento continuativo del marito, caratterizzato da una personalita’ violenta e prevaricatrice (un’ulteriore ragione per non considerare decisivo, per il presente giudizio, l’avvenuto proscioglimento del giudice penale per alcuni fatti commessi dal (OMISSIS), considerata altresi’, piu’ in generale, l’autonomia nonche’ la diversita’ di impostazione e finalita’ del giudizio penale e di quello di addebito nella separazione). Di fronte a tale atteggiamento, la posizione della moglie era quella di estrema debolezza, in uno stato di fragilita’, paura e soggezione. Dunque e’ stato individuato il predetto rapporto di causalita’.
Va conclusivamente rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2.500,00 per compensi 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita’ ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.