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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3436
benche’, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 712, articolo 1, i giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione dei termini durante il periodo la sospensione non opera in quelli in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal rapporto di lavoro, che, pur dovendo essere trattati con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 92 ed la L. n. 742 del 1969 cit., articolo 3, in ragione della materia che ne forma oggetto.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3436
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2006-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1664/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, emessa il 29/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1664/2012, ha dichiarato inammissibile per tardivita’ l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale con la duale era stato respinto il ricorso di insinuazione tardiva al passivo della s.p.a. (OMISSIS) da parte di (OMISSIS) per importi relativi al rapporto di lavoro cessato con la societa’ in amministrazione straordinaria. Ha rilevato la Corte territoriale, infatti, che l’appello era stato proposto con ricorso notificato alla (OMISSIS) s.p.a. in data 19.05.2010, oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal deposito della sentenza di primo grado avvenuto in data 05.03.2009.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) contestando la rilevata tardivita’ dell’impugnazione e denunciando, in particolare, la violazione degli articoli 325 e 327 c.p.c..
La controricorrente (OMISSIS) S.p.a. ha eccepito in via preliminare l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione, avendo il (OMISSIS) notificato tale ricorso in data 07.01.2014 e pertanto oltre il termine lungo annuale di cui all’articolo 327 c.p.c., decorrente dal 20.11.2012, data di pubblicazione della sentenza. Le cause riguardanti crediti da lavoro, invero, fanno eccezione al principio generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale, come statuito dall’orientamento di legittimita’ espresso dalle pronunce n. 16494/2013 e n. 24862/2015.
La Sesta sezione civile di questa Corte, all’esito dell’adunanza camerale del 05.07.2016, con ordinanza interlocutoria n. 22685/2016 ha rinviato la presente causa a nuovo ruolo, attesa la necessita’ di attendere la pronuncia delle Sezioni Unite, gia’ investite della questione oggetto dell’odierno thema decidendum.
Con sentenza n. 10944/2017 le Sezioni Unite hanno ribadito il principio, gia’ espresso dall’orientamento sopra richiamato, secondo cui “benche’, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 712, articolo 1, i giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione dei termini durante il periodo la sospensione non opera in quelli in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal rapporto di lavoro, che, pur dovendo essere trattati con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 92 ed la L. n. 742 del 1969 cit., articolo 3, in ragione della materia che ne forma oggetto”.
La controversia dedotta nel presente giudizio, per l’oggetto che se ne ricava dagli atti, rientra tra quelle contenuto nell’articolo 409 c.p.c., trattandosi di spettanze conseguenti a rapporto di agenzia comunque parasubordinato) nel quale il lavoratore e’ persona fisica. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 11 consolidarsi della giurisprudenza sopra richiamata in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.