Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 22 novembre 2013, n. 26260

Pertanto, deve affermarsi che, anche in tema di appalto, e’ da ritenersi applicabile il principio secondo cui, ai sensi dell’articolo 1206 c.c., il committente e’ tenuto a cooperare all’adempimento dell’appaltatore qualora tale cooperazione di riveli necessaria con riferimento alla particolare portata obiettiva dell’obbligazione pattuita (come, appunto, quella ascrivibile all’appalto di servizi di una nave durante i suoi tragitti di lungo corso), precisandosi che tale dovere discende da quelli piu’ ampi di correttezza e buona fede oggettiva (che presiedono alla disciplina delle obbligazioni in generale e, quindi, anche dei contratti), i quali impongono all’appaltante di porre in essere quelle attivita’, distinte rispetto al comportamento dovuto ed esigibile dall’appaltatore (come verificatosi nel caso di specie), che risultino necessarie affinche’ quest’ultimo possa realizzare e garantire il risultato al quale era stato preordinato il rapporto obbligatorio.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 22 novembre 2013, n. 26260

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 29302/07) proposto dalla:

S.R.L. (OMISSIS)IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore quale legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) INC. (con sede a (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante pro tempore, e (OMISSIS) LTD (con sede in (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese, la prima in virtu’ di procura speciale rilasciata a (OMISSIS) a ministero del notaio (OMISSIS) (munita di Apostille in data 12.12.2007, certificata dal Segretario di Stato del Texas ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5.10.1961) e la seconda in forza di procura speciale rilasciata a (OMISSIS) il 4.12.2007 a ministero del notaio (OMISSIS) (munita di Apostille in data 6.12.2007, ai sensi della predetta Convenzione dell’Aja), dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo, in (OMISSIS);

– controricorrenti –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 535 del 2007, depositata il 16 aprile 2007 e notificata il 18 settembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditi gli Avv.ti (OMISSIS), per la ricorrente, e (OMISSIS), per le controricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilita’ o, comunque, per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21 dicembre 1999, la (OMISSIS) inC. e la (OMISSIS) Itd convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ravenna, la s.r.l. (OMISSIS) al fine di ottenere la sua condanna al pagamento degli importi indicati nella fattura n. (OMISSIS) emessa dalla prima e nelle fatture nn. (OMISSIS) emesse dalla seconda, relative a lavori di montaggio, controllo e rettifica dell’asse a manovella del motore ausiliario della motonave “(OMISSIS)”, di proprieta’ della suddetta convenuta, effettuati nel porto di (OMISSIS) l’8 marzo 1999, in quello di (OMISSIS) il 9 aprile 1999, in quello russo di (OMISSIS) il 18 aprile 1999 e in altri porti di approdo della nave. Nella costituzione della predetta convenuta (che, a sua volta, avanzava domanda riconvenzionale per il ristoro dei danni riconducibili alla negligente esecuzione dei lavori dedotti in giudizio), all’esito dell’espletata istruzione probatoria, l’adito Tribunale, con sentenza depositata il 2 agosto 2003, rigettava la proposta domanda riconvenzionale ed accoglieva quella principale, condannando la s.r.l. (OMISSIS) al pagamento delle somme indicate in citazione, oltre interessi fino al saldo. Interposto appello da parte di quest’ultima societa’ e nella resistenza delle appellate, la Corte di appello di Bologna, con sentenza depositata il 16 aprile 2007, rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte felsinea, respinta la doglianza relativa al supposto difetto di legittimazione attiva della (OMISSIS) LTD (essendo rimasto accertato che, in concreto, erano stati stipulati due distinti contratti con le due diverse societa’), riteneva che anche le censure nel merito erano infondate sulla scorta delle univoche e complete emergenze della c.t.u., dalle cui conclusioni si era potuta evincere l’esclusione di ogni responsabilita’ ascrivibile alle societa’ appaltatrici nell’esecuzione dei lavori. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. (OMISSIS), in liquidazione, articolato in quattro motivi. Le due societa’ intimate hanno resistito in questa sede costituendosi con un unico controricorso, illustrato da memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la supposta violazione e falsa applicazione degli articoli 1661 e 1671 c.c., unitamente al vizio di omessa e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo al prospettato difetto di legittimazione attiva della (OMISSIS) LTD. A corredo di tale censura la predetta ricorrente ha indicato – ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella fattispecie, risultando la sentenza impugnata pubblicata il 16 aprile 2007) – il seguente quesito di diritto: “dica la S.C. se, nel caso di appalto di un’opera complessa, che si estrinsechi nell’esecuzione di una serie di attivita’ distinte di natura tecnica, tutte finalizzate al raggiungimento di uno scopo, sia necessario che l’interprete, al fine di stabilire se il committente abbia ridotto l’ambito dell’incarico dell’appaltatore, restringendolo all’esecuzione di alcune soltanto delle attivita’ originariamente commissionate, compia un’indagine ampia, che tenga conto della reazione dell’appaltatore alle istruzioni del committente, verificando, in particolare, se dette istruzioni si inquadrino nello schema giuridico del recesso parziale dal contratto, ovvero costituiscano semplicemente disposizioni relative alle modalita’ pratiche di esecuzione dell’opera, senza alcuna riduzione del suo contenuto”.

1.1. Il motivo – al di la’ della prospettazione di un quesito di diritto essenzialmente generico (perche’ non specificamente correlato al “decisum” della Corte territoriale) e della mancanza di un’autonoma e chiara indicazione del fatto controverso addotto a sostegno del vizio motivazionale – e’, in ogni caso, destituito di fondamento.

Diversamente dall’assunto della ricorrente, rileva il collegio che la Corte felsinea non ha propriamente ritenuto che le istruzioni della committente configurassero un recesso parziale dal contratto di appalto dedotto in controversia, ne’, nel caso di specie, ha fatto applicazione del disposto di cui all’articolo 1661 c.c., ma ha – con motivazione logica ed adeguata (e, percio’, incensurabile in questa sede di legittimita’) – rilevato che, in effetti, la (OMISSIS) aveva concluso un accordo (integrante un negozio giuridico bilaterale) con la (OMISSIS) inc. al fine di limitare il rapporto contrattuale precedentemente concluso ad una sola attivita’ (quella della rettifica dell’asse a manovella) rispetto a quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale con la coeva intesa di condurlo a termine, come poi avvenne.

Inoltre, la Corte di secondo grado ha sufficientemente giustificato il suo percorso logico nel rilevare che, in realta’, sul presupposto di tale ridimensionamento dell’oggetto del contratto intercorso la (OMISSIS) e la (OMISSIS) inc., la successiva esecuzione del montaggio dell’asse e del test di rodaggio fu realizzata dalla (OMISSIS) LTD (con l’intermediazione della (OMISSIS)), mediante l’intervento di un proprio tecnico, che, infatti, aveva proceduto alle suddette operazioni con l’adesione della committente, la quale, attraverso il direttore di macchina ed il capitano responsabile della nave, aveva sottoscritto i rapporti di intervento, i quali erano stati redatti su carta intestata alla stessa (OMISSIS) LTD.

Alla luce, pertanto, di tali inequivoci accertamenti di fatto, il giudice di appello ha logicamente e consequenzialmente concluso che, nella fattispecie, non ricorressero i presupposti per la configurazione di un contratto di subappalto intercorso tra le due societa’ (OMISSIS), emergendo, piuttosto, che erano stati, in effetti, stipulati due distinti contratti di appalto (relative a due differenti, ancorche’ collegate, prestazioni) rispetto ai quali l’attuale societa’ ricorrente rivestiva la qualita’ di committente.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1655 c.c., unitamente al vizio della contraddittorieta’ della motivazione sul punto decisivo della controversia relativo all’avvenuto accertamento del compimento delle opere appaltate. Ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c. risulta formulato il seguente quesito di diritto: “dica la S.C. se l’appaltatore maturi il diritto al corrispettivo e possa andare esente da responsabilita’ anche in caso di mancato compimento dell’opera commissionatagli quando tale mancato compimento dell’opera sia derivato dalla mancanza degli strumenti tecnici necessari per il compimento delle necessarie verifiche tecniche, ovvero dalla mancanza dei pezzi di rispetto necessari per provvedere alle necessarie sostituzioni.

2.1. Anche questa censura e’ priva di pregio.

Secondo l’impostazione della proposta doglianza, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione del citato articolo 1655 c.c. e nel vizio di contraddittorieta’ della motivazione perche’, mentre aveva accertato come il motore oggetto dell’intervento di riparazione avesse funzionato per poche ore, aveva, di contro, ritenuta comunque eseguita positivamente la prestazione da parte dell’appaltatrice, sul presupposto che la stessa non avrebbe che potuto avvalersi, per le riparazione da effettuare, della strumentazione disponibile e delle attrezzature occorrenti in dotazione alla nave stessa, ancorche’ l’assunzione dell’opera avrebbe dovuto essere sopportata con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a rischio della stessa societa’ appaltatrice. Osserva il collegio che la Corte territoriale, al fine di ravvisare l’addebitabilita’ della responsabilita’ alla committente in merito alla mancata predisposizione della strumentazione idonea e delle attrezzature indispensabili per il compimento delle operazioni e delle verifiche richieste, ha posto riferimento alla peculiarita’ della prestazione da eseguire attinente ad un rapporto riguardante un appalto di servizi di manutenzione a bordo di una nave mercantile, per la cui effettuazione ricade, appunto, a carico dell’appaltante l’onere di rendere possibile l’adempimento di detta prestazione, considerando che il servizio deve essere reso da un operatore che, normalmente, interviene per via aerea e deve, quindi, avvalersi dei mezzi tecnici che risultano a disposizione della nave.

Inquadrando il rapporto contrattuale in tal modo, il giudice di appello – in relazione alla sua particolare natura (concernendo l’espletamento di servizi di manutenzione a bordo di una nave) e alla specificita’ della complessiva prestazione concordata con la societa’ appaltatrice – ha inteso ritenere che incombesse legittimamente sulla committente l’onere di cooperazione nell’adempimento della prestazione stessa, rendendola possibile ed attuabile mediante la fornitura e la messa a disposizione dei mezzi occorrenti per l’esecuzione del servizio commissionato (consistente – si badi – nel montaggio, controllo e rettifica dell’asse a manovella del motore ausiliario), alla quale la medesima appaltatrice aveva diligentemente provveduto, essendo emerso – sulla scorta delle risultanze dell’espletata c.t.u. – che l’avaria del motore non era dipesa dall’incauta movimentazione e dall’inidoneo trasporto dell’asse, ovvero dalla scorretta regolazione delle pompe del combustibile e dal “disallineamento” dell’asse medesimo, risultando, piuttosto, riconducibile alla inadeguatezza dei filtri dell’olio inseriti nel circuito di lubrificazione del motore, e, quindi, ad una condotta pregressa della stessa committente, la quale – per ovviare a tale inconveniente (non rientrante specificamente nell’oggetto del servizio contrattualmente concordato) incidente sulla funzionalita’ del motore – avrebbe dovuto mettere a disposizione dell’appaltatrice i mezzi occorrenti per consentire le relative riparazioni o sostituzioni.

Pertanto, deve affermarsi che, anche in tema di appalto, e’ da ritenersi applicabile il principio secondo cui, ai sensi dell’articolo 1206 c.c., il committente e’ tenuto a cooperare all’adempimento dell’appaltatore qualora tale cooperazione di riveli necessaria con riferimento alla particolare portata obiettiva dell’obbligazione pattuita (come, appunto, quella ascrivibile all’appalto di servizi di una nave durante i suoi tragitti di lungo corso), precisandosi che tale dovere discende da quelli piu’ ampi di correttezza e buona fede oggettiva (che presiedono alla disciplina delle obbligazioni in generale e, quindi, anche dei contratti), i quali impongono all’appaltante di porre in essere quelle attivita’, distinte rispetto al comportamento dovuto ed esigibile dall’appaltatore (come verificatosi nel caso di specie), che risultino necessarie affinche’ quest’ultimo possa realizzare e garantire il risultato al quale era stato preordinato il rapporto obbligatorio (cfr., per meri riferimenti, Cass. n. 1694 del 1984; Cass. n. 522 del 1995 e Cass. 10052 del 2006).

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dello stesso articolo 1655 c.c., unitamente al vizio della omessa motivazione sul punto decisivo della controversia relativo all’avvenuta accettazione, da parte di essa committente, delle opere appaltate. Ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c. risulta dedotto il seguente quesito di diritto: “dica la S. C. se incorra nel vizio di omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, la sentenza che affermi che costituisce verifica dell’opera appaltata il comportamento del committente, il quale interrompa le prove del motore prima del loro completamento e che, in seguito, denunzi i difetti del motore non appena si manifesti una nuova avaria”.

3.1. Anche questo motivo e’ da valutarsi come destituito di fondamento. Pur dovendo evidenziarsi che malgrado la deduzione di una violazione di legge, la ricorrente non ha formulato (per quanto appena precedentemente riportato) un vero e proprio quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c., lamentando, in effetti, una supposta omissione o contraddittorieta’ di motivazione (senza, tuttavia, indicare specificamente il fatto controverso e decisivo per la controversia, che avrebbe dovuto essere riferito alla contestata accettazione del servizio compiuto dall’appaltatrice), occorre, comunque, rilevare che la censura non coglie nel segno.

Infatti, la Corte territoriale – con lo svolgimento di un percorso logico e sufficientemente sviluppato – ha dato conto di aver considerato, quali fatti decisivi per la controversia, le circostanze per cui la committente prese in consegna il motore ausiliario della nave al termine del rimontaggio e del test di rodaggio effettuato unitamente al direttore di macchina, il quale sottoscrisse il rapporto di intervento del tecnico di (OMISSIS) (su carta intestata della medesima), senza sollevare alcuna riserva al riguardo, e rimise in funzione il motore per i giorni successivi. Alla luce di tali riscontri di fatto, pertanto, la Corte di secondo grado ha correttamente ritenuto che la committente avesse accettato il servizio relativo al rimontaggio e al controllo del motore ausiliario, il quale costituiva l’oggetto principale della prestazione commissionata alla societa’ appaltatrice. Del resto, secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 7260 del 2003 e, da ultimo, Cass. n. 15711 del 2013), in tema di appalto, l’articolo 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell’opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell’accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell’opera al committente (alla quale e’ parificatale l’immissione nel possesso) e come fatto concludente la “ricezione senza riserve” da parte di quest’ultimo anche se “non si sia proceduto alla verifica”, donde la configurazione del conseguente diritto dell’appaltatore al pagamento del prezzo.

4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per la supposta violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., formulando il quesito di diritto nei seguenti termini: “dica la S.C. se sia vietato all’interprete sostituire una domanda di condanna al pagamento delle spese processuali con una domanda di risarcimento danni, ovvero se cio’ integri violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.

4.1. Anche quest’ultima censura e’ da considerare infondata e va, pertanto, rigettata. Invero, al di la’ della essenziale genericita’ del prospettato quesito di diritto, deve ritenersi che la Corte di appello non ha affatto violato il citato articolo 112 c.p.c., dal momento che la stessa, oltre alla condanna dell’attuale ricorrente al pagamento delle spese giudiziali in senso proprio per effetto dell’applicazione del principio della soccombenza, ha riconosciuto alle appellate, a titolo di risarcimento danni (ovvero per il titolo che era gia’ stato dedotto e riconosciuto come fondato in primo grado), l’ulteriore ristoro derivante dagli esborsi sostenuti nel giudizio straniero per l’esperimento di un preventivo procedimento cautelare, che le societa’ appaltatici avevano dovuto instaurare per assicurare la garanzia patrimoniale dei propri crediti (considerando che la (OMISSIS) s.r.l. era risultata titolare della sola motonave “(OMISSIS)”, peraltro assoggettata a sequestro), poi fatti valere con la domanda successivamente proposta in conseguenza dell’accertato inadempimento della stessa committente.

5. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento – in favore delle due controricorrenti (con vincolo solidale) – delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimita’ dal Decreto Ministeriale Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di specie in virtu’ dell’articolo 41 dello stesso Decreto Ministeriale: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti in via solidale, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.