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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3158
la mancata previsione, nella L. Fall., lettera c) del riferimento al triennio antecedente, presente invece per le soglie dimensionali indicate nelle lettera a-b), non e’ certamente casuale; e’ significativo in tal senso l’uso di tempi diversi dei verbi con riferimento alle altre soglie dimensionali (“avere avuto” a proposito dell’attivo patrimoniale e “avere realizzato” a proposito dei ricavi, in entrambi i casi “nei tre esercizi antecedenti”), a differenza dell’infinito presente (“avere”) utilizzato per l’indebitamento, che deve risultare dalla contabilita’ dell’impresa al momento della dichiarazione di fallimento. Cio’ porta ad escludere la fallibilita’ dell’imprenditore che sia riuscito a ridurre il passivo al di sotto della soglia di fallibilita’, tale conclusione essendo coerente con il rilievo che l’indebitamento e’ un requisito che prescinde da qualsiasi periodicita’.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3158
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18337/2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1048/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 21/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 21 giugno 2016, ha rigettato il reclamo proposto dalla societa’ (OMISSIS) srl in liquidazione avverso la sentenza impugnata che ne aveva dichiarato il fallimento.
La Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti di fallibilita’ di cui alla L. Fall., articolo 1, comma 2, ivi compreso quello relativo all’indebitamento (lettera c), valutato anch’esso, come gli altri, nei tre esercizi antecedenti al deposito dell’istanza di fallimento nei quali le passivita’ superavano l’importo di Euro 500.000,00, essendo il volume delle passivita’ anch’esso un indicatore di natura dimensionale e non rilevando che tale limite non fosse superato nell’ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; inoltre, la Corte ha ritenuto inattendibile la situazione contabile al 31 dicembre 2015, non essendovi ricomprese alcune voci di debito.
Avverso la predetta sentenza, la (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il Fallimento non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articolo 1, comma 2, lettera c (ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3): la Corte d’Appello di Torino ha errato nel dare, peraltro in contrasto con il dato letterale, un’interpretazione sistematica della norma che non prevede che si debba considerare l’indebitamento nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento, tanto piu’ che l’indebitamento si era ulteriormente ridotto al 31 dicembre 2015.
Il motivo e’ fondato, dovendosi dare continuita’ all’orpentamento (Cass. n. 17951/2016) secondo cui la mancata previsione, nella L. Fall., lettera c) del riferimento al triennio antecedente, presente invece per le soglie dimensionali indicate nelle lettera a-b), non e’ certamente casuale; e’ significativo in tal senso l’uso di tempi diversi dei verbi con riferimento alle altre soglie dimensionali (“avere avuto” a proposito dell’attivo patrimoniale e “avere realizzato” a proposito dei ricavi, in entrambi i casi “nei tre esercizi antecedenti”), a differenza dell’infinito presente (“avere”) utilizzato per l’indebitamento, che deve risultare dalla contabilita’ dell’impresa al momento della dichiarazione di fallimento. Cio’ porta ad escludere la fallibilita’ dell’imprenditore che sia riuscito a ridurre il passivo al di sotto della soglia di fallibilita’, tale conclusione essendo coerente con il rilievo che l’indebitamento e’ un requisito che prescinde da qualsiasi periodicita’.
Il secondo motivo denuncia motivazione apparente e contraddittoria, per non essere state indicate le ragioni dell’inattendibilita’ della situazione contabile e del superamento della soglia dell’indebitamento nell’ultimo esercizio.
Il motivo e’ fondato, a fronte di una motivazione inadeguata, anche alla luce del novellato articolo 360 c.p.c., n. 5, come interpretato da Cass., s.u., n. 8053 del 2014. La Corte di merito non ha spiegato se la soglia dell’indebitamento sia stata superata nell’ultimo esercizio, fatto questo decisivo ai fini della tenuta della ratio decidendi censurata; inoltre la valutazione di inattendibilita’ della situazione contabile e’ apodittica, essendo rimaste sul piano della genericita’ e astrattezza le affermazioni circa l’occultamento di un debito di Euro 13.799,28 verso i dipendenti e la mancata rinuncia a rivalersi verso la societa’ da parte di un socio disponibile a ripianare i debiti della stessa.
Il ricorso e’ accolto e la sentenza impugnata e’ cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.