Corte di Cassazione, Sezione 6 L civile Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3154
la nozione di “dipendenza alla quale e’ addetto il lavoratore”, di cui all’articolo 413 c.p.c., deve essere interpretata in senso estensivo, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora, potendo coincidere anche con l’abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell’attivita’ lavorativa. Condizione minima, ma sufficiente a tal fine, e’ che l’imprenditore abbia configurato tale organizzazione del lavoro e che l’azienda disponga in quel luogo di un nucleo di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, cioe’ destinato al soddisfacimento delle finalita’ imprenditoriali, anche se modesto e di esigue dimensioni; e’ sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non e’ necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprieta’ aziendale, ben potendo essere di proprieta’ del lavoratore stesso o di terzi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. SPENA Francesca – Consigliere
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere
Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 6458-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NOIA, emessa il 14/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che chiede alla Corte di Cassazione, in camera di consiglio, respingersi il ricorso per regolamento in premessa indicato, con le determinazioni di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 – Con la sentenza impugnata il Giudice di Nola, nell’ambito di controversia avente ad oggetto impugnativa del licenziamento, ha declinato la propria competenza a favore del Tribunale di Venezia (nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’impresa datrice), sul rilievo che il domicilio della lavoratrice, in (OMISSIS), rientrante nel circondario del Tribunale di Nola, non integri la “dipendenza dell’azienda”.
L’impresa datrice non si e’ costituita.
Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La lavoratrice ha depositato memoria ex articolo 380-ter c.p.c., comma 2.
2 – (OMISSIS), con il proposto ricorso, ribadisce, conformemente a quanto gia’ evidenziato nell’atto introduttivo del giudizio, di aver svolto, alle dipendenze dell’azienda, la propria attivita’ lavorativa – i.e.: seguire le richieste dei clienti in ordine al noleggio delle biciclette ed invio tramite e-mail di appositi preventivi personalizzati in base alle esigenze della clientela, con successive indicazioni su itinerari da seguire e strutture ove alloggiare – dalla propria abitazione, dotata di organizzazione e strutture materiali, quali pc e account istituzionale (“(OMISSIS)”), con accesso alla piattaforma “(OMISSIS)” mediante apposita password, con reperibilita’ 24h su 24h, anche il sabato e la domenica (nonche’ nei giorni festivi), sia nei confronti dei clienti che del titolare dell’azienda, e con obbligo di comunicazione al datore di qualsiasi spostamento e/o assenza nonche’ di predisposizione di risposta automatica alle mail pervenute alla casella di posta elettronica.
3 – Tale illustrata attivita’ – caratterizzata, in particolar modo, dal possesso, in capo alla lavoratrice, di un account istituzionale fornito dall’azienda per accedere alla piattaforma -, e’ inevitabilmente espressione dell’iniziativa del datore nell’organizzazione del lavoro, essendo certa la riconoscibilita’, nel caso, di un complesso di beni munito di propria individualita’ tecnico-economica e di un collegamento funzionale con il predetto datore, tale da rendere configurabile la coincidenza tra dipendenza dell’azienda ed abitazione del lavoratore, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 4767/2017, sulla scia di Cass. n. 17347/2013, ove e’ precisato che la nozione di “dipendenza alla quale e’ addetto il lavoratore”, di cui all’articolo 413 c.p.c., deve essere interpretata in senso estensivo, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora, potendo coincidere anche con l’abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell’attivita’ lavorativa. Condizione minima, ma sufficiente a tal fine, e’ che l’imprenditore abbia configurato tale organizzazione del lavoro e che l’azienda disponga in quel luogo di un nucleo di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, cioe’ destinato al soddisfacimento delle finalita’ imprenditoriali, anche se modesto e di esigue dimensioni; e’ sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non e’ necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprieta’ aziendale, ben potendo essere di proprieta’ del lavoratore stesso o di terzi).
4 – Il ricorso deve essere accolto, con declaratoria della competenza territoriale del Tribunale di Nola, che regolera’ anche le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
dichiara la competenza territoriale del giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dinanzi al quale il processo dovra’ essere riassunto nel termine di legge.
Motivazione semplificata.