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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 7 febbraio 2018, n. 2895
La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, e’ valida quando l’altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa ed a tale fine e’ sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessita’ che questa sia integralmente trascritta (Cass. 19 maggio 2017, n. 12739; 21 luglio 2015, n. 15278; 5 giugno 2014, n. 12708; 3 settembre 2007, n. 18525). Non osta all’efficacia della clausola il richiamo cumulativo, in quanto quest’ultimo e’ accompagnato dall’indicazione, sia pure sommaria, del contenuto della clausola (Cass. 11 novembre 2015, n. 22984). La presenza di indicazione idonea a non far dubitare del richiamo dell’attenzione del sottoscrittore esclude poi che rilevi la circostanza che contestualmente siano state approvate anche altre clausole onerose ugualmente evidenziate (Cass. 6 settembre 2005, n. 17797).
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscitto al n. 1338/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
DITTA INDIVIDUALE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 12/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Roma, con i conseguenti provvedimenti di legge.
FATTO E DIRITTO
(OMISSIS) s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la ditta individuale (OMISSIS) in persona del titolare chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di franchising per inadempimento della convenuta e la condanna di quest’ultima al pagamento della somma di Euro 17.126,00 a titolo di royalties e di quella di Euro 9.100,00 a titolo di penale, oltre Euro 60.000,00 per il risarcimento del danno. La parte convenuta eccepi’ l’incompetenza del giudice adito chiedendo che fosse dichiarata la nullita’ della clausola relativa al foro competente (articolo 13 del contratto) con declaratoria di competenza del Tribunale di Cassino. Con ordinanza di data 12 dicembre 2016 venne dichiarata la incompetenza del giudice adito a favore del Tribunale di Cassino, ove aveva sede legale la convenuta. Osservo’ il Tribunale che il contratto, dopo la sottoscrizione delle clausole dell’intero contratto, riportava una “formula per clausole vessatorie” nella quale venivano richiamati consecutivamente gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nei quali era ricompresa anche quella relativa al foro competente e che alla luce di Cass. 11 giugno 2012 n. 9492 il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata di esse non comportava la validita’ ed efficacia di quelle onerose.
Ha proposto ricorso per regolamento di competenza (OMISSIS) s.r.l. sulla base di tre motivi. Sono state presentate scritture difensive. Il pubblico ministero ha presentato le sue conclusioni scritte ed il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte. Sono seguite le comunicazioni di rito.
Con il primo motivo dell’istanza di regolamento si denuncia errata applicazione dell’articolo 1341 c.c., comma 2 e violazione degli articoli 28 e 29 c.p.c.. Osserva la ricorrente che il contratto prevede un autonomo paragrafo debitamente evidenziato, autonomamente sottoscritto, e con il titolo in grassetto “formula per clausole vessatorie” il quale recita testualmente che il franchisee dichiara di avere esaminato e liberamente pattuito tutte le clausole del contratto e di approvare specificatamente anche agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., gli articoli da 4 a 13, ciascuno con l’indicazione del titolo (l’articolo 13 in particolare con l’indicazione “foro competente”) e che tale paragrafo evidenzia sia che le clausole del contratto, ivi compresa quella sul foro competente, sono state liberamente pattuite fra i due imprenditori sia che vi era un richiamo seppur sintetico al contenuto dell’articolo, con veste grafica idonea ad attirare l’attenzione sulle clausole aventi contenuto vessatorio o comunque oneroso e con esclusione di sei articoli.
Con il secondo motivo si osserva che, anche nell’ipotesi in cui la clausola contrattuale sia ritenuta inefficace, il contratto reca “Roma” quale luogo di sottoscrizione, sicche’ il giudice adito era comunque competente ai sensi dell’articolo 20 c.p.c..
Con il terzo motivo si osserva che la condanna alle spese processuali, nella misura di Euro 3.000,00, e’ del tutto irrituale e sproporzionata.
L’istanza e’ fondata, come da conforme parere del pubblico ministero. Assorbente e’ il profilo della validita’ ed efficacia della clausola di determinazione del foro competente.
Come esposto nel ricorso, il contratto prevede un autonomo paragrafo debitamente evidenziato, autonomamente sottoscritto, e con il titolo in grassetto “formula per clausole vessatorie”, recante, espressamente anche agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., gli articoli da 4 a 13, ciascuno con l’indicazione del titolo (l’articolo 13 in particolare con l’indicazione “foro competente”). Non viene pertanto in rilievo la fattispecie alla base di Cass. 11 giugno 2012 n. 9492, richiamata nel provvedimento impugnato.
La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, e’ valida quando l’altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa ed a tale fine e’ sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessita’ che questa sia integralmente trascritta (Cass. 19 maggio 2017, n. 12739; 21 luglio 2015, n. 15278; 5 giugno 2014, n. 12708; 3 settembre 2007, n. 18525). Non osta all’efficacia della clausola il richiamo cumulativo, in quanto quest’ultimo e’ accompagnato dall’indicazione, sia pure sommaria, del contenuto della clausola (Cass. 11 novembre 2015, n. 22984). La presenza di indicazione idonea a non far dubitare del richiamo dell’attenzione del sottoscrittore esclude poi che rilevi la circostanza che contestualmente siano state approvate anche altre clausole onerose ugualmente evidenziate (Cass. 6 settembre 2005, n. 17797).
Le spese del processo relativo al regolamento di competenza, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovra’ essere riassunto nel termine di legge.
Condanna la ditta individuale (OMISSIS) in persona del titolare al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali per il regolamento di competenza, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.