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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 14 febbraio 2018, n. 3578
la risoluzione del contratto pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dall’articolo 1458 c.c., l’obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente, atteso che rientra nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2075, 29/1/2013, Rv. 624949).
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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 14 febbraio 2018, n. 3578
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24698-2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende con l’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SAS;
– intimata –
avverso la sentenza n. 429/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, deposita una cartolina avvenuta notifica;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega orale dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti depositati.
FATTI DI CAUSA
1. La s.a.s. (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) (la prima, moglie e il secondo, figlio del deceduto (OMISSIS)) perche’, affermata la detenzione senza titolo di un immobile sito in (OMISSIS), i convenuti venissero condannati a risarcire il danno.
(OMISSIS), costituitosi, si oppose all’avversa pretesa, prospettando che l’immobile in parola era stato consegnato al di lui padre, da (OMISSIS), socio accomandante e coniuge della socia accomandataria della (OMISSIS), (OMISSIS), in sostituzione di un altro immobile sito in (OMISSIS), in adempimento della scrittura privata del 9/5/1983, con la quale si era variamente disposto di beni e diritti e chiese la chiamata in causa dello (OMISSIS), perche’ fosse condannato a trasferire la proprieta’ del predetto immobile o, in via subordinata, a ripristinare la situazione antecedente alla scrittura del 1983, previa pronunzia di risoluzione di questa per colpa del chiamato, oltre al risarcimento dei danni; in via ulteriormente subordinata domando’ di essere manlevato dallo (OMISSIS).
Quest’ultimo chiese il rigetto della domanda del chiamante, affermando di avere adempiuto agli obblighi nascenti dal negozio evocato e di essere estraneo ai rapporti nascenti dall’immobile di (OMISSIS). In via di autonoma azione il medesimo chiese condannarsi il (OMISSIS) e la (OMISSIS) a pagare la comma di Lire 6.043.000 (di cui Lire 2.871.000 per lavori eseguiti all’interno dell’appartamento di proprieta’ dei predetti, sito in (OMISSIS), Lire 1.489.000 per la “quota terremoto” erogata al (OMISSIS) dal Comune di Terni e di spettanza dello (OMISSIS), come da pattuizione, Lire 1.683.000 per residuo quota, secondo tabella millesimale, relativa a lavori di rifacimento del tetto e della facciata dell’edificio di (OMISSIS)).
2. Il Tribunale di Terni, con sentenza del 29/12/2009, condanno’ la (OMISSIS) e il (OMISSIS) a rilasciare l’immobile di (OMISSIS) e a risarcire il danno da occupazione senza titolo, quantificato in Euro 47.344,00, alla (OMISSIS) (OMISSIS)Struzzi, a tenere indenne la (OMISSIS) e il (OMISSIS) da quanto da questi dovuto alla (OMISSIS) in virtu’ della statuizione giudiziale; risolse il contratto del 1983 per inadempimento dello (OMISSIS), che condanno’ al ripristino della situazione ex ante, secondo le indicazioni del CTU, e a risarcire il danno procurato alla (OMISSIS) e al (OMISSIS), liquidato in Euro 16.000,00, per non avere loro procurato l’immobile di (OMISSIS); condanno’, a loro volta, quest’ultimi a pagare allo (OMISSIS), per lavori ed altro, la somma di Euro 3.120,95.
3. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza pubblicata il 19/11/2012, rigettata ogni altra pretesa, in parziale riforma della statuizione di primo grado, condanno’ la (OMISSIS) e il (OMISSIS) a pagare allo (OMISSIS), quale corrispettivo di lavori, l’ulteriore somma di Euro 1.792,11 e, in favore della (OMISSIS), di Euro 176,00 al mese, con decorrenza dall’1/12/2009 e fino al rilascio dell’immobile.
Avverso quest’ultima sentenza (OMISSIS) ricorre per cassazione, svolgendo cinque motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, (OMISSIS), anche nella qualita’ di erede di (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1453 e 1460 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; nonche’ l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Il motivo in esame, attraverso il richiamo a stralci dello strumento negoziale, assume che la sentenza d’appello non aveva comparato i rispettivi inadempimenti e, pertanto, non aveva tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva il diritto di non adempiere, ai sensi dell’articolo 1460 c.c., poiche’ la controparte era venuta meno all’obbligo di pagare quanto stabilito, tanto da essere stata condannata in appello all’ulteriore versamento di Euro 1.792,11, oltre a quanto gia’ statuito dal Tribunale. Peraltro, la decisione di astenersi dall’adempiere in risposta all’altrui inadempimento era giustificato dalla posta in gioco: il locale da trasferire, della superficie di 7 mq, aveva il valore di circa 1.800 Euro a fronte di un credito di 3.120 Euro.
La doglianza e’ infondata.
Lo (OMISSIS) davanti al Tribunale aveva concluso chiedendo la condanna del (OMISSIS) e della (OMISSIS) a pagare la somma di Lire 6.043.000 per le esposte causali, ma non consta che abbia avanzato la domanda enunciata nell’esposto motivo. Domanda che, pertanto, non avrebbe potuto essere esaminata in appello.
Peraltro, la Corte locale, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, ha fatto luogo alla comparazione e, condividendo l’opinione del Tribunale, ha addebitato la risoluzione al piu’ grave inadempimento, assegnato allo (OMISSIS) (pagg. 8 e 9).
In disparte, non puo’ non rilevarsi che la denunzia della violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, non coglie nel segno, stante che, ove si fosse constatata la ritualita’ della domanda, l’omessa statuizione sul punto integrerebbe la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e non gia’ omessa motivazione.
Con il secondo motivo viene denunziata la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1453 e 1458 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; nonche’ omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’articolo 360, n. 5.
In via di subordine lo (OMISSIS) osserva che la Corte di Perugia, confermando la risoluzione del contratto, non aveva, tuttavia, regolato gli effetti restitutori che da una tale pronuncia derivano, essendosi limitata a “stabilire le pendenze che lo (OMISSIS) vanta nei confronti del (OMISSIS)”, confermando nel resto la sentenza del Tribunale, che aveva ordinato i lavori occorrenti solo per una parte del ripristino, non essendosi, in particolare, nulla detto a riguardo della restituzione al ricorrente della superficie della quale aveva goduto la controparte per allargare il bagno e della ricostituzione dell’accesso alla terrazza di proprieta’ comune, nonche’, infine, in ordine al recupero di somme ulteriori, rispetto al disposto rimborso.
Come reiteratamente chiarito da questa Corte la risoluzione del contratto pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dall’articolo 1458 c.c., l’obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente, atteso che rientra nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2075, 29/1/2013, Rv. 624949). Poiche’ il ricorrente non ha avanzato una tale domanda la pretesa non puo’ trovare accoglimento.
Quanto, poi, al residuo delle pretese la Corte d’appello ha statuito.
Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’articolo 1478 c.c., in relaziona all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Secondo la prospettazione la sentenza censurata era incorsa in errore nel qualificare il contratto e nell’individuare il bene (cantina-magazzino sita in (OMISSIS)). Le evidenze probatorie non giustificavano il richiamo alla fattispecie di cui all’articolo 1325 c.c., mancando i requisiti essenziali dell’accordo, della causa, dell’oggetto e della forma. Si sarebbe dovuto, infatti, rilevare la esistenza solo di “alcuni contatti per individuare un percorso per ipotesi volte ad affrontare la questione che eventualmente avrebbe dovuto essere sottoposta, per quanto riguarda gli immobili non di proprieta’ dello (OMISSIS) ad altro soggetto, unico titolare dei diritti”.
La doglianza implica, piuttosto evidentemente, valutazioni di merito, in questa sede non censurabili. Ne’, peraltro, l’evocazione dell’articolo 1478 c.c., appare pertinente. La norma in parola, infatti, disciplina la vendita di cosa altrui, statuendo l’obbligo per l’alienante di procurare la cosa all’acquirente (comma 1) e il momento traslativo della proprieta’ (comma 2) e non e’ dato cogliere in cosa sia consistita la violazione di legge ipotizzata. Il senso della censura, invece, involge profili del fatto, implicanti, in primo luogo, la valutazione dei comportamenti qualificati negoziali e del contenuto del ritenuto accordo. Profili, in questa sede, non rivalutabili.
Con il quarto motivo (erroneamente indicato come terzo) lo (OMISSIS) si duole della violazione e della falsa applicazione degli articoli 1223, 1453 e 1478 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; nonche’ di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Con il motivo qui in rassegna il ricorrente assume che la Corte locale aveva accertato e quantificato il danno in contrasto con i principi di diritto regolanti la materia. Il (OMISSIS) non poteva considerarsi in buona fede in quanto era perfettamente consapevole del fatto che l’immobile era di proprieta’ della (OMISSIS). Le conseguenze dannose di cui all’articolo 1478 c.c., non avrebbero potuto “individuarsi nell’obbligo di manleva dello (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) sas per la illegittima detenzione del 1986 all’1.12.2009”, versandosi “al di fuori dei parametri ex articolo 1223 c.c.”. Doveva ritenersi una ingiusta duplicazione la condanna a risarcire il danno nella misura di 16.000 Euro, per la mancata messa a disposizione del bene, senza che fosse stato individuato il percorso giustificativo del caso. Il (OMISSIS) avrebbe dovuto restituire il bene alla (OMISSIS), che formalmente glielo aveva richiesto per lettera, e, semmai, successivamente agire contro lo (OMISSIS), evitando di creare “con il proprio comportamento la situazione di un danno notevole nei confronti di un terzo”.
Anche questa censura non puo’ essere accolta.
La prospettazione impugnatoria, infatti, si fonda largamente sulla lettera che la (OMISSIS) avrebbe inoltrato al (OMISSIS). Lettera che non e’ conoscibile in questa sede, con la conseguenza che la doglianza non e’ autosufficiente. Nel resto presenta, ancora una volta, una lettura alternativa dei fatti, non proponibile in sede di legittimita’, oltre a profili che appaiono aspecifici e indeterminati (non e’ dato sapere perche’ la condanna a risarcire il danno per il mancato acquisto del bene di terzi debba considerarsi frutto di duplicazione).
Con il quinto ed ultimo motivo lo (OMISSIS) assume la violazione e la falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per essere stato chiamato tenuto a manlevare il (OMISSIS) in punto di rimborso spese, determinazione giudicata ingiusta per quanto sostenuto nei motivi sopra riportati.
Trattasi di motivo la cui tenuta logica viene sconfessata dal rigetto degli altri.
Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ espletate.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.