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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4684
il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente; ne’ puo’ confutarsi che debba considerare “urgente” la sola spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. E’ altresi’ inevitabile ribadire che la prova dell’indifferibilita’ della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini.
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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4684
Integrale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27940/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 881/2014 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 21/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso in cassazione articolato in quattro motivi avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 881/2014 del 21.06.2014. Resiste con controricorso (OMISSIS).
Il giudizio ebbe inizio con atto di citazione notificato il 24 aprile 2010 da (OMISSIS), il quale convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Alghero, (OMISSIS) E (OMISSIS), condomini dell’edificio di via (OMISSIS), Alghero, chiedendo che gli stessi venissero condannati al pagamento pro quota rispettivamente delle somme di Euro 2.118,87 e di Euro 407,00, dovute all’attore quale saldo per l’esecuzione dei lavori urgenti di risanamento del terrazzo a livello di uso esclusivo dell’attore, causa di copiose infiltrazioni verificatesi nell’unita’ immobiliare sottostante di proprieta’ (OMISSIS). Avverso la sentenza del Giudice di Pace, che accolse la domanda, i soccombenti proposero appello innanzi al Tribunale di Sassari, lamentando la violazione degli articoli 1134 e 2697 c.c. per assenza di una situazione di urgenza che potesse giustificare un intervento immediato del (OMISSIS) ed il relativo preteso rimborso delle spese anticipate. Il Tribunale di Sassari, confermando la sentenza di primo grado, rigetto’ l’appello. Il Giudice di secondo grado ritenne che lo stato di urgenza non fosse stato oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado e che dunque tale tema di indagine non potesse trovare ingresso per la prima volta in appello; che le fotografie dei luoghi prodotte in primo grado dimostrassero la gravita’ delle infiltrazioni nella sottostante proprieta’; che gli interventi adoperati fossero comunque strumentali alla riparazione della terrazza e, pertanto, oggetto di riparto di spese tra i condomini a norma dell’articolo 1126 c.c..
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’articolo 1134 c.c. e articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Assumono i ricorrenti che lo stato di urgenza, posto a fondamento della decisione del Giudice di Pace, e’ previsto da una norma imperativa, per cui necessita di verifica circa l’applicabilita’ e la sussistenza, cosa che si assume non verificatasi nei precedenti gradi di giudizio. L’onere della prova relativa all’indifferibilita’ della spesa incomberebbe sul condomino che pretende il rimborso, dovendo questo dimostrare la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente gli altri condomini.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’articolo 115 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado ritenuto che la questione della sussistenza dello stato di urgenza fosse stato introdotta per la prima volta nel tema di lite soltanto in grado di appello, mentre, al contrario, la stessa era stata evocata dal (OMISSIS) gia’ in primo grado a fondamento dell’azione spiegata.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli articoli 1126 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, stante il fatto che, trattandosi di una terrazza ad uso esclusivo del (OMISSIS), lo stesso avrebbe dovuto dimostrare che i danni non erano dovuti a fatti a lui imputabili.
Con il quarto motivo si evidenzia la violazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e del Decreto Legge n. 201 del 2011, il tutto in relazione all’agevolazione fiscale, in quanto per legge sarebbe stato solo il (OMISSIS) a dover e poter trasmettere il relativo modulo all’amministrazione finanziaria, di tal che la sua inerzia ha poi pregiudicato gli altri condomini.
I quattro motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, perche’ connessi, e si rivelano del tutto infondati.
Essenzialmente, l’esposizione delle censure rivela carenze dei necessari requisiti di specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata.
Non e’ dubbio che, ai fini dell’applicabilita’ dell’articolo 1134 c.c. (nella formulazione qui operante ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220), il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente; ne’ puo’ confutarsi che debba considerare “urgente” la sola spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l’amministratore o l’assemblea dei condomini possano utilmente provvedere. E’ altresi’ inevitabile ribadire che la prova dell’indifferibilita’ della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini (cosi’ da ultimo Cass., Sez. 6 – 2, 16/11/2017, n. 27235; e gia’, tra le tante, Cass. Sez. 2, 12/09/1980, n. 5256).
Sennonche’, il Tribunale di Sassari, nella sentenza impugnata, prima ancora di dire provata l’urgenza dell’intervento manutentivo della terrazza di uso esclusivo (OMISSIS), affermo’ che lo stesso carattere indifferibile dei lavori non fosse stato oggetto di specifica contestazione ad opera dei convenuti nel giudizio di primo grado, e che tale circostanza non potesse percio’ essere oggetto di contraria allegazione nel processo di gravame.
Anche, infatti, nel procedimento avanti al giudice di pace, l’articolo 320 c.p.c. concentra nella prima udienza tutta l’attivita’ processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), ammettendo il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all’attivita’ svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove. All’udienza che venga tenuta successivamente alla prima e’, peraltro, ulteriormente consentito al convenuto di svolgere attivita’ difensiva consistente nella contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime (cfr. Cass. Sez. 3, 29/03/2006, n. 7238). Quanto tuttavia residui come fatto incontroverso tra le parti, rimane per cio’ solo non bisognoso di prova; di tal che, pure il fatto dell’urgenza ex articolo 1134 c.c., posto dall’attore a fondamento della domanda di rimborso delle spese anticipate, se non contestato dal convenuto, deve essere considerato incontroverso e non richiedente una specifica dimostrazione, ne’ la contestazione di fatti originariamente non contestati puo’ poi essere ammessa in appello. I ricorrenti, avendo la sentenza impugnata rilevato che essi avevano tenuto in primo grado una condotta processuale di non contestazione, avrebbero pertanto dovuto innanzitutto allegare e dimostrare l’erroneita’ di tale statuizione, indicando specificamente in ricorso, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, gli atti difensivi in cui fosse stata sin dall’inizio opposta l’insussistenza dell’urgenza ex articolo 1134 c.c. (cfr. tra le tante Cass. Sez. 3, 09/08/2016, n. 16655; Cass. Sez. 6 – 1, 12/10/2017, n. 24062).
Rientrando, comunque, nel potere-dovere della Corte di legittimita’ rigettare il ricorso anche per una ragione di diritto diversa da quella prospettata dal ricorrente ed individuata d’ufficio, purche’ fondata sui fatti prospettati dai contendenti, e sempre che l’esercizio di un tale potere di qualificazione non comporti la modifica della domanda definita nelle fasi di merito o il rilievo di una eccezione in senso stretto (arg. da Cass. Sez. 6-3, 14/02/2014, n. 3437; Cass. Sez. 3, 22/03/2007, n. 6935), l’infondatezza delle censure articolate deriva altresi’ dall’operativita’ del principio gia’ affermato in giurisprudenza, per cui il dovere di contribuzione dei condomini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprieta’ esclusiva non fonda sull’applicazione degli articoli 1110 e 1134 c.c., siccome postulanti spese inerenti ad una cosa comune, ma trova la propria ragione, ex articolo 1126 c.c., nell’utilita’ che i condomini sottostanti traggono dal bene, fermo poi il diverso profilo della qualificazione dell’azione che garantisca il rimborso delle somme eventualmente anticipate per intero dal titolare del diritto esclusivo (cosi’ Cass. Sez. 2, 09/01/2017, n. 199).
Quanto alla questione posta col terzo motivo, ove si lamenta che il (OMISSIS) avrebbe dovuto dimostrare che i danni non erano dovuti a fatti a lui imputabili, vale piuttosto il principio enunciato da Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449, per cui qualora l’uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’articolo 2051 c.c., sia, appunto, il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex articolo 1130 c.c., comma 1, n. 4, nonche’ sull’assemblea dei condomini ex articolo 1135 c.c., comma 1, n. 4, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria.
Circa, invece, la questione oggetto in particolare del quarto motivo, neppure puo’ incidere sulla sussistenza e sulla misura del credito del (OMISSIS) per il rimborso delle quote anticipate, con riguardo alla riparazione del terrazzo a livello, l’allegata circostanza che lo stesso controricorrente non si fosse avvalso delle detrazioni in ragione della spesa sostenuta per l’intervento edilizio, in forza della L. 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 1. Tale detrazione e’, infatti, oggetto di una facolta’, e non di un obbligo, per il creditore; peraltro, di essa, sempre che si tratti di lavori eseguiti su parti condominiali, possono beneficia9e tutti i comproprietari che abbiano in concreto provveduto ai relativi pagamenti, salva la regolamentazione dei loro rapporti interni e la delega conferita ad uno di essi ad eseguire i bonifici.
Il ricorso va dunque rigettato e, in ragione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati a rimborsare le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo, in favore del controricorrente.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.