Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 16 febbraio 2018, n. 3905

In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, questa Corte ha avuto modo di affermare che alla regola dell’affidamento condiviso puo’ derogarsi soltanto se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, precisando che ai fini dell’affidamento esclusivo non e’ sufficiente la mera considerazione della distanza oggettiva esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, la quale puo’ incidere esclusivamente sulla disciplina dei tempi e delle modalita’ della presenza del minore presso ciascuno di essi, o della conflittualita’ che caratterizza i rapporti tra gli stessi, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacita’ educativa del genitore affidatario ed in negativo dell’inidoneita’ o delle manifeste carenze dell’altro genitore.

 

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 16 febbraio 2018, n. 3905

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29240/2016 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. (OMISSIS) e dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia depositato il 15 novembre 2016;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 giugno 2017 dal Consigliere Guido Mercolino;

uditi gli Avv. (OMISSIS) e Laura Bergamo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo la dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 15 novembre 2016, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso il decreto emesso il 26 luglio 2016 dal Tribunale di Treviso, con cui era stato disposto l’affidamento condiviso della figlia minore (OMISSIS), nata da una relazione more uxorio con (OMISSIS), con collocazione prevalente presso la madre e determinazione dei tempi di presenza presso il padre, ed era stato posto a carico di quest’ultimo l’obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante un assegno mensile di Euro 280,00, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat, ed a carico di entrambi i genitori in parti uguali l’obbligo di contribuire alle spese straordinarie preventivamente concordate, salvi i casi di urgenza.

Premesso che l’articolo 155 c.c., applicabile anche ai figli nati da genitori non coniugati, prevede, ispirandosi al principio della bigenitorialita’, un vero e proprio diritto soggettivo del minore a mantenere rapporti affettivi con entrambi i genitori, in modo da limitare le conseguenze negative che potrebbe subire a causa della separazione di questi ultimi, la Corte ha ritenuto che i tempi di permanenza della piccola (OMISSIS) presso il genitore non collocatario fossero stati modulati dal Tribunale, in base alla relazione del c.t.u., in modo rispettoso del predetto principio, tenendo conto delle diverse fasi di vita della minore, e quindi ampliati durante la frequentazione della scuola materna per poi ridursi durante la frequentazione della scuola elementare. Ha ritenuto non disagevole l’orario di prelievo della minore e condivisibili anche le modalita’ di recupero dei tempi di permanenza durante la malattia, osservando che la previsione di un periodo piu’ lungo di visita in casi particolari rispondeva all’interesse della minore di mantenere un adeguato rapporto con il padre, avuto riguardo alla relazione privilegiata intrattenuta dalla minore con la madre, in qualita’ di collocataria. Ha confermato la ripartizione in parti uguali dell’onere dei viaggi, escludendo la possibilita’ di far ricadere su un solo genitore la scelta dell’altro di trasferire altrove la propria residenza, e l’incidenza di disturbi tiroidei sulla possibilita’ di viaggiare della (OMISSIS). Ha rilevato che nessuna regola imponeva una previa sperimentazione della disciplina delle visite, ritenendo condivisibili anche la disciplina dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore nel periodo estivo e chiarendo, quanto alle visite mediche, che la comunicazione posta a carico della reclamante non si estendeva alle malattie di stagione.

In ordine all’assegno di mantenimento, la Corte ha reputato generiche le censure proposte dalla (OMISSIS), osservando che ella non aveva fornito elementi a sostegno dell’affermata maggior capacita’ reddituale dello (OMISSIS), rispetto a quella risultante dalla documentazione fiscale. Ha ritenuto non provata la domanda di rimborso degli arretrati, escludendo la possibilita’ di determinarli in base all’assegno liquidato per il futuro, e rilevando che la reclamante nulla aveva allegato in ordine alle esigenze manifestate dalla figlia e soddisfatte fin dalla nascita.

La Corte ha ritenuto infine condivisibile la condanna della reclamante alle spese processuali, avuto riguardo alla condotta scarsamente collaborativa tenuta dalla (OMISSIS) nel corso del giudizio e le richieste da lei avanzate anche in ordine all’assegno di mantenimento.

2. Avverso il predetto decreto la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi, illustrati anche con memoria. Lo (OMISSIS) ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 337-ter c.c., sostenendo che, nel disciplinare i tempi di permanenza della figlia presso il padre, il decreto impugnato ha disatteso i principi richiamati in premessa, non avendo tenuto adeguatamente conto dell’eta’ della piccola (OMISSIS) e della distanza intercorrente tra la sua residenza e quella del padre, con la conseguente fissazione di un orario di prelievo che costringe la minore, per recuperare la perdita di sonno, a sacrificare altre attivita’, e l’imposizione a carico di essa ricorrente dell’onere di affrontare lunghi viaggi per accompagnare la figlia dal padre e riprenderla.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente osserva che, nel fissare gli orari di prelievo della figlia da parte del padre presso la scuola materna, il decreto impugnato ha previsto l’uscita anticipata della minore, in tal modo determinando un trattamento differenziato rispetto agli altri bambini ed un sacrificio per le esigenze educative della piccola (OMISSIS), in contrasto con l’interesse materiale e morale della stessa; tale interesse impone infatti di evitare che le attivita’ scolastiche, ricreative, ludiche ed anche extrascolastiche della minore subiscano un pregiudizio a causa della distanza dei luoghi di residenza dei genitori, la quale, d’altronde, puo’ ben incidere sulla disciplina dei tempi e delle modalita’ di frequentazione da parte del genitore non collocatario, avuto riguardo al diritto dell’altro genitore di fissare liberamente la propria residenza.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente afferma che il previsto recupero delle visite non godute dal padre in caso di malattia della figlia si pone in contrasto con il diritto della minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ponendo a carico di essa ricorrente l’assistenza dovuta alla figlia malata, e costringendola poi ad assicurare il recupero del diritto di visita spettante al padre.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente rileva che, nella regolamentazione degli spostamenti della figlia, la Corte di merito non ha tenuto conto della imposizione a carico di essa ricorrente dell’obbligo di riprendere la minore presso il padre, che la costringe a lunghi viaggi in condizioni disagevoli e poco sicure.

5. Con il quinto motivo, la ricorrente censura il decreto impugnato per aver ritenuto irrilevante la mancata sperimentazione del regime di visita imposto, senza tener conto della diversa disciplina adottata nel corso del giudizio, che, avendo determinato lo sviluppo di vere e proprie consuetudini nella vita della figlia, non poteva essere disattesa, nell’interesse materiale e morale della minore.

6. Con il sesto motivo, la ricorrente osserva che il decreto impugnato ha determinato in modo disuguale il tempo di permanenza della figlia presso ciascun genitore durante le vacanze estive, senza considerare che in tale periodo la liberta’ della minore da impegni scolastici le consente di recuperare piu’ facilmente il rapporto con i genitori, e che il minor tempo previsto di permanenza presso la madre e’ destinato ulteriormente a ridursi in caso di malattia della figlia, a causa del meccanismo stabilito per il recupero delle visite da parte del padre.

7. Con il settimo motivo, la ricorrente sostiene che, nella parte in cui pone esclusivamente a suo carico l’onere di comunicare allo (OMISSIS) le visite mediche di cui abbia bisogno la figlia e di attendere il consenso dello stesso, il decreto impugnato si pone in contrasto da un lato con il principio della bigenitorialita’, in virtu’ del quale entrambi i genitori sono responsabili della salute dei figli e devono attivarsi allo stesso modo per assicurarla, dall’altro con l’interesse morale e materiale della minore, che mal si concilia con le modalita’ previste per la comunicazione.

8. Con il nono motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 132 c.p.c. e dell’articolo 156 c.p.c., comma 2, e dell’articolo 337-ter c.c., rilevando che le disposizioni impartite in ordine ai tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore durante le festivita’ natalizie, pasquali e infrannuali, oltre a risultare assolutamente immotivate, si pongono anch’esse in contrasto con il principio della bigenitorialita’, prevedendo un maggior tempo di permanenza della figlia presso il padre, ed impedendo pertanto ad essa ricorrente di recuperare il tempo perduto nella gestione quotidiana della vita della minore durante il periodo scolastico.

9. I predetti motivi sono inammissibili.

In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, questa Corte ha avuto modo di affermare che alla regola dell’affidamento condiviso puo’ derogarsi soltanto se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, precisando che ai fini dell’affidamento esclusivo non e’ sufficiente la mera considerazione della distanza oggettiva esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, la quale puo’ incidere esclusivamente sulla disciplina dei tempi e delle modalita’ della presenza del minore presso ciascuno di essi, o della conflittualita’ che caratterizza i rapporti tra gli stessi, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacita’ educativa del genitore affidatario ed in negativo dell’inidoneita’ o delle manifeste carenze dell’altro genitore (cfr. Cass., Sez. 1, 17/01/2017, n. 977; 17/12/ 2009, n. 26587; 18/06/2008, n. 16593; Cass., Sez. 6, 2/12/2010, n. 24526).

A tale principio si e’ correttamente attenuto il decreto impugnato, il quale, nel confermare l’affidamento condiviso della piccola (OMISSIS) ad entrambi i genitori e le modalita’ di permanenza presso il genitore non collocatario, ha opportunamente tenuto conto della tenera eta’ della minore e della distanza esistente tra i luoghi di residenza delle parti, nonche’ del clima di elevata conflittualita’ tuttora rilevabile tra le stesse, ribadendo l’articolata disciplina stabilita dalla decisione di primo grado, senza neppure prendere in considerazione l’eventualita’ di un affidamento esclusivo, non giustificata ne’ dalla predetta distanza, agevolmente superabile con gli ordinari mezzi di trasporto e comunicazione, ne’ dalla predetta conflittualita’, non essendo stato neppure dedotto che la stessa sia stata originata o si sia tradotta in comportamenti pregiudizievoli per l’interesse della minore. Tale interesse, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica, postula d’altronde in primo luogo il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di un saldo rapporto affettivo con entrambi i genitori, ed in particolare con il genitore non collocatario, la cui disponibilita’ ad adattarsi alle condizioni stabilite dal Tribunale e’ resa peraltro evidente dalla stessa esposizione dei fatti contenuta nel ricorso, che depone in favore dell’interesse dei padre per la figlia e della sua capacita’ di prendersi cura della stessa e di provvedere al soddisfacimento delle predette esigenze.

Nel censurare la predetta disciplina, la difesa della ricorrente non e’ d’altronde in grado d’indicare le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito dal decreto impugnato, ma si limita ad insistere sulla rilevanza di circostanze gia’ prese in considerazione dalla Corte di merito, sostanzialmente riproponendo le questioni sollevate con il reclamo, e dimostrando quindi di voler sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica della decisione impugnata, nonche’ la coerenza logica della stessa, nei limiti in cui quest’ultima e’ ancora censurabile in sede di legittimita’, ai sensi dello articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Tale disposizione, circoscrivendo l’anomalia motivazionale de-nunciabile in sede di legittimita’ ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all’articolo 132 c.p.c., n. 4 esclude infatti la possibilita’ di estendere l’ambito di applicabilita’ dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 cit. al di fuori delle ipotesi, nella specie non ricorrenti, in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere d’individuarla, cioe’ di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2014, n. 21257).

10. Con l’ottavo motivo, la ricorrente censura il decreto impugnato nella parte riguardante la determinazione dell’assegno dovuto per il mantenimento della figlia, sostenendo che, nel valutare le condizioni economico-patrimoniali delle parti, la Corte di merito non ha tenuto conto della circostanza, dedotta nel reclamo e rimasta incontestata, che lo (OMISSIS), oltre a svolgere attivita’ lavorativa alle dipendenze dell'(OMISSIS) come analista del latte, collabora con i propri familiari nella gestione dell’azienda agricola di cui e’ titolare il padre; in ordine a tale circostanza, non risultante dalle dichiarazioni dei redditi, non sono state disposte le necessarie verifiche, ne’ si e’ tenuto conto delle spese che essa ricorrente, pur essendo disoccupata, e’ tenuta ad affrontare per accompagnare la figlia dal padre e riprenderla.

10.1. Il motivo e’ inammissibile.

Nel contestare la ritenuta genericita’ del reclamo, nella parte concernente la determinazione dell’assegno, la ricorrente ribadisce di aver segnalato alla Corte d’appello la collaborazione prestata dall’altro genitore nella conduzione dell’azienda di famiglia, senza tuttavia fornire alcuna precisazione in ordine alle caratteristiche di tale attivita’ ed ai relativi proventi, eventualmente allegati a sostegno del gravame, con la conseguenza che la censura risulta a sua volta priva di specificita’. In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, il potere di disporre, d’ufficio o ad istanza di parte, indagini patrimoniali costituisce d’altronde una deroga agli ordinari criteri di ripartizione dell’onere della prova, il cui esercizio non puo’ sopperire all’inadempimento della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative degli elementi gia’ forniti, incompleti o non completabili attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere, avente carattere discrezionale, non puo’ essere attivato a fini meramente esplorativi, sicche’ la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati (cfr. Cass., Sez. 1, 15/11/2016, n. 23263; 28/01/2011, n. 2098).

11. E’ parimenti inammissibile il decimo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., osservando che, nel porre a suo carico le spese processuali, in virtu’ dell’atteggiamento non collaborativo tenuto nel corso del giudizio, la Corte di merito non ha tenuto conto degli sforzi da lei compiuti per favorire il ripristino dei rapporti della figlia con il padre e dell’iniziativa da lei assunta con l’instaurazione del giudizio.

11.1. In tema di spese processuali, il sindacato del Giudice di legittimita’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ infatti limitato alla verifica che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando invece nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di disporne in tutto o in parte la compensazione, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass., Sez. 5, 31/03/2017, n. 8421; 19/06/2013, n. 15317; Cass., Sez. 1, 16/03/2006, n. 5828).

12. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La natura della controversia giustifica peraltro l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) riportati nella sentenza.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.