Indice dei contenuti
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3082
il deposito della copia autentica del decreto decisorio dell’opposizione allo stato passivo non corredata della prova della sua notificazione o della sua comunicazione L. Fall., ex articolo 99, u.c., benche’ queste ultime siano state espressamente allegate, determina l’improcedibilita’ del relativo ricorso.
Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?
Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.
Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.
La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.
L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con partilare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4957/2012 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) S.a.s., nonche’ dei soci (OMISSIS) ed (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 12/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/10/2017 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) ricorre per cassazione, con cinque mezzi, avverso il decreto del tribunale di Lecce col quale e’ stata rigettata la sua opposizione al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.a.s., avente a oggetto crediti di lavoro;
il fallimento non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
il ricorso attiene a un decreto depositato il 12-12-2011, che si dice comunicato il 18-1-2012 a fronte del ricorso per cassazione spedito in notifica il 17-2-2012;
la copia autentica del decreto, prodotta dal ricorrente, non contiene l’attestazione di avvenuta comunicazione nella data sopra detta del 18-1-2012;
nel giudizio di cassazione, come piu’ volte e’ stato affermato, il deposito della copia autentica del decreto decisorio dell’opposizione allo stato passivo non corredata della prova della sua notificazione o della sua comunicazione L. Fall., ex articolo 99, u.c., benche’ queste ultime siano state espressamente allegate, determina l’improcedibilita’ del relativo ricorso, ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto una tale omissione impedisce alla Corte di verificare – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – la tempestivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione (v. Cass. n. 9987-16);
a nulla vale, ovviamente, la mera indicazione delle corrispondenti date nell’epigrafe del ricorso;
l’orientamento deve essere in parte qua confermato anche in esito alla precisazione offerta dalle sezioni unite mediante il principio teso a escludere la sanzione della improcedibilita’ al ricorso contro un provvedimento notificato, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilita’ del giudice perche’ prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. Sez. U n. 10648-17);
difatti nel caso di specie l’avvenuta comunicazione del decreto che ha concluso la fase dell’opposizione al passivo nella data indicata in ricorso non emerge in alcun modo dagli atti a disposizione della Corte, atteso che la curatela fallimentare e’ rimasta intimata; il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.