Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3658

In tema di intermediazione finanziaria, la disposizione contenuta nella L. n. 1 del 1991, articolo 6, lettera g) (applicabile nella specie ratione temporis) faceva espresso ed assoluto divieto all’intermediario (diversamente da quanto ora stabilisce il Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 21, comma 1 bis, lettera a) e b)) di dar corso all’operazione in presenza di una situazione di conflitto di interessi non rivelata al cliente o, comunque, in difetto di autorizzazione espressa del cliente medesimo; sicche’, in riferimento a domanda di risarcimento del danno per operazioni compiute dall’intermediario in situazione di asserito conflitto di interessi (come nella specie), doveva attribuirsi rilievo, per individuare l’esistenza di un danno risarcibile ed il nesso causale tra detto danno e l’illegittimo comportamento imputabile all’intermediario, alle sole conseguenze della mancata astensione dell’intermediario medesimo dal compiere un’operazione non consentita nelle condizioni di cui alla citata disposizione e non gia’ alle conseguenze derivanti dalle modalita’ con cui l’operazione era stata in concreto realizzata o avrebbe potuto esserlo ipoteticamente da altro intermediario.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3658

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2998/2014 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1387/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia con la sentenza dell’11 giugno 2013 ha respinto l’impugnazione della decisione del Tribunale di Padova, la quale aveva a sua volta rigettato la domanda di risarcimento del danno, proposta da (OMISSIS) contro la (OMISSIS) Italiano s.p.a. per avere questa compiuto operazioni di investimento in valori finanziari dallo stesso mai autorizzate, da cui era derivata una perdita.

La corte territoriale, per quanto ora rileva, ha ritenuto che: a) la forma scritta e’ richiesta per il contratto quadro, nella specie sottoscritto a norma di legge, non per i singoli ordini; b) l’attore ricevette tutta la documentazione afferente gli ordini telefonici, senza contestarli nel termine contrattuale di quarantacinque giorni; c) non vi e’ stata la violazione degli obblighi informativi con riguardo alle azioni (OMISSIS), che il cliente ben conosceva, avendole in precedenza gia’ acquistate; d) non sussiste un danno da conflitto di interesse, non avendo l’attore dedotto alcun profilo atto ad evidenziare che la banca abbia caldeggiato l’acquisto del titolo o che un danno gli sia derivato in conseguenza del fatto che il titolo e’ stato negoziato dalla banca; e) infondato e’ il motivo concernente la mancata ammissione di c.t.u., al fine della acquisizione di documenti gia’ prodotti o che, per il tempo trascorso, non sono piu’ reperibili, mentre, sulla base della valutazione operata con riguardo alle prove testimoniali assunte, ha ritenuto non raggiunta la prova della mancanza degli ordini.

Avverso questa sentenza propone ricorso il soccombente, affidato a cinque motivi. Resiste l’intimata con controricorso.

Le parti hanno depositato le memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso censurano la sentenza impugnata per:

1) violazione e falsa applicazione della L. n. 1 del 1991, articolo 6, lettera c) e L. n. 154 del 1992, articolo 3 per avere ritenuto che gli ordini non necessariamente debbano essere impartiti per iscritto; inoltre, la banca non ha provato l’annotazione nei registri;

2) violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’articolo 1 del contratto, atteso che il termine di quarantacinque giorni per la contestazione decorre dalla data di spedizione, onde la difficolta’ di rispettarlo, e per avere la corte del merito negato valore a tal fine alla raccomandata inviata dal cliente il 26 ottobre 1993, che e’ al riguardo “chiarissima”;

3) violazione e falsa applicazione della L. n. 1 del 1991, articolo 6, lettera e), oltre a motivazione contraddittoria, per avere ritenuto esonerata la banca dal fornire informazioni sulle azioni (OMISSIS), in ragione della circostanza che il cliente aveva gia’ acquistato in passato le medesime;

4) violazione e falsa applicazione della L. n. 1 del 1991, articolo 6, lettera g), per avere negato il conflitto di interessi in capo alla banca;

5) violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 del contratto, oltre a motivazione contraddittoria e insufficiente, perche’ e’ illogico non avere disposto la c.t.u. al fine di accertare le modalita’ degli ordini, mentre le deposizioni testimoniali vanno apprezzate diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale.

2. – Il primo motivo e’ infondato, avendo questa Corte chiarito che il requisito della forma scritta nei contratti di intermediazione finanziaria riguarda il contratto quadro, non i singoli ordini.

Anche da ultimo, invero, si e’ ribadito il principio (cfr. Cass. 2 agosto 2016, n. 16053; nonche’ n. 13020 del 2014; n. 3950 del 2016), secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta e’ prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validita’ ai sensi dell’articolo 1352 cod. civ..

La deduzione della mancata annotazione nei registri e’ nuova e priva di autosufficienza, dunque inammissibile.

3. – I motivi secondo e quinto sono inammissibili, perche’ involgono, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge, questioni di fatto.

Invero, in sede di legittimita’ e’ inammissibile la sollecitazione una rivisitazione complessiva delle risultanze probatorie, posto che il risultato cui il ricorrente vorrebbe pervenire e’ frutto non gia’ dell’evidenza di elementi trascurati dal giudice di merito ed in se’ soli decisivi, bensi’ di una riconsiderazione complessiva dei dati istruttori raccolti: riconsiderazione che investe il campo del giudizio di merito e non puo’ essere svolta in questa sede.

Parimenti inammissibile e’ la denuncia del vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria, non piu’ consentita, nei termini del ricorso, alla stregua del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. – Il terzo motivo difetta di specificita’, posto che la corte d’appello rileva trattarsi dello stesso titolo, al riguardo nulla avendo chiarito il ricorrente al fine di censurare l’affermazione o dedurre le ragioni della diversita’ di titolo o valore (articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6).

5. – Il quarto motivo e’ infondato.

La corte del merito ha affermato che, in punto di fatto, non e’ stato neppure allegato che il danno si sia prodotto in conseguenza della negoziazione del titolo da parte della banca: in tal modo, essa ha fatto corretta applicazione del principio, dalla stessa richiamato, secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disposizione contenuta nella L. n. 1 del 1991, articolo 6, lettera g) (applicabile nella specie ratione temporis) faceva espresso ed assoluto divieto all’intermediario (diversamente da quanto ora stabilisce il Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 21, comma 1 bis, lettera a) e b)) di dar corso all’operazione in presenza di una situazione di conflitto di interessi non rivelata al cliente o, comunque, in difetto di autorizzazione espressa del cliente medesimo; sicche’, in riferimento a domanda di risarcimento del danno per operazioni compiute dall’intermediario in situazione di asserito conflitto di interessi (come nella specie), doveva attribuirsi rilievo, per individuare l’esistenza di un danno risarcibile ed il nesso causale tra detto danno e l’illegittimo comportamento imputabile all’intermediario, alle sole conseguenze della mancata astensione dell’intermediario medesimo dal compiere un’operazione non consentita nelle condizioni di cui alla citata disposizione e non gia’ alle conseguenze derivanti dalle modalita’ con cui l’operazione era stata in concreto realizzata o avrebbe potuto esserlo ipoteticamente da altro intermediario” (Cass., sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26724).

Tale argomentazione non e’ scalfita in nessun modo dal motivo, che dunque non coglie nel segno.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Pur essendo il ricorso notificato dopo l’entrata in vigore della novella di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, che apporta innovazioni al regime delle spese di giustizia per il caso di rigetto dell’impugnazione, il ricorrente, risultando ammesso al gratuito patrocinio, non deve essere onerato della conseguenza, ivi prevista, del pagamento aggiuntivo collegato al rigetto integrale o alla definizione in rito dell’impugnazione (cfr. di recente, e multis, Cass., ord. 2 febbraio 2017, n. 2849).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.